Donazione di denaro depositato su conto estero: tassazione ai fini dell’imposta di donazione

Per valutare se una donazione di denaro, depositato presso un conto corrente di un istituto di credito straniero da parte di un cittadino residente all’estero a beneficiario residente in Italia, rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla donazione in Italia, bisogna valutare se il bene oggetto di donazione sia da considerare ”esistente” o meno nel territorio dello Stato (Agenzia delle entrate, risposta 12 gennaio 2024, n. 7).

I criteri di territorialità dell’imposta sulle successioni e donazioni sono dettati dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 346/1990, il quale dispone che l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero. Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.

 

In applicazione di tale disposizione, dunque, l’Agenzia delle entrate chiarisce che:

  • se il donante risulta residente in Italia, l’imposta si applica in relazione a tutti i beni o diritti trasferiti, compresi quelli esistenti all’estero;

  • se il donante risulta residente all’estero al momento della donazione, l’imposta è dovuta solamente per i beni e diritti ”esistenti” sul territorio italiano (c.d. ”principio della territorialità”).

Il comma 3, dell’articolo 2 del suddetto D.Lgs. n. 346/1990, pone, altresì, una presunzione di esistenza nel territorio dello Stato, per alcune categorie di beni, ossia, tra l’altro, per:

– le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale;

– le obbligazioni egli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti;

– i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l’emittente è residente nello Stato.

 

Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione, relativamente agli atti formati all’estero da parte di donante non residente, occorre valutare se i beni oggetto di donazione siano da considerare ”esistenti” o meno nel territorio dello Stato.

 

Nella fattispecie in esame, l’Agenzia passa a esamina se l’oggetto della donazione, il denaro, possa essere considerato quale bene ”esistente” nel territorio dello Stato. Nello specifico, l’Agenzia ritiene che il denaro oggetto di donazione, benché destinato ad un beneficiario residente in Italia, non possa essere considerato quale bene esistente nel territorio dello Stato, posto che il donante era residente all’estero e, comunque, prima dell’atto di disposizione il denaro si trovava depositato su conto bancario di un istituto svizzero.

Di conseguenza, mancando il presupposto della territorialità, il relativo atto di donazione non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia.

Malattia dei lavoratori marittimi: prime indicazioni sull’indennità

Arrivano dall’INPS le prime istruzioni operative sull’indennità di malattia spettante ai lavoratori marittimi alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2024 (INPS, messaggio 12 gennaio 2024, n. 157). 

La Legge di bilancio 2024 (art. 1, co. 156, Legge n. 213/2023) apporta alcune modifiche al regio decreto-legge n. 1918/1937 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 831/1938), recante norme in materia di assicurazione contro le malattie per la gente di mare.

 

In particolare, la novella riguarda la misura e la retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione dell’indennità di malattia.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2024, l’importo dell’indennità giornaliera cui ha diritto la gente di mare per gli eventi di malattia nei casi in cui la stessa impedisca totalmente e di fatto all’assicurato di attendere al lavoro è pari al 60% della retribuzione, in luogo del precedente 75%.

 

Cambiano anche le modalità di calcolo dell’indennità giornaliera riferita agli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024: la stessa è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall’assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l’evento di malattia.

Nel caso in cui l’evento si sia verificato nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, il calcolo dell’indennità giornaliera avviene dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti. 

 

Si ricorda che la tutela della malattia per i lavoratori marittimi prevede le seguenti distinte prestazioni:

 

– indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare di cui agli articoli 6 e 7 del R.D.L. n. 1918/1937, la cui misura è calcolata ai sensi dell’articolo 10 del medesimo regio decreto-legge; in particolare le descritte prestazioni, prima della modifica legislativa, erano indennizzate in misura pari al 75% del salario effettivamente percepito dall’assicurato nei 30 giorni precedenti lo sbarco;

 

– indennità per inabilità temporanea da malattia in continuità di rapporto di lavoro, riconosciuta sulla base della contrattazione collettiva specifica di settore, corrisposta nella misura del 50% (per i primi 20 giorni) e del 66,66% (dal 21° al 180° giorno) della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia;
 

– temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia, di cui alla Legge n. 1486/1962, conseguente a un periodo di inabilità per malattia o infortunio precedentemente indennizzato. La retribuzione di riferimento per il calcolo della misura della prestazione è la medesima utilizzata come base di calcolo per l’evento di malattia presupposto, considerando tuttavia le sole voci della retribuzione ordinaria.

 

In attesa dell’aggiornamento del servizio web di trasmissione dei flussi retributivi, l’INPS comunica che, al fine di assicurare continuità nel riconoscimento delle tutele di malattia in favore dei lavoratori marittimi, le indennità di inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare devono essere provvisoriamente determinate – a cura delle Sedi Polo – sulla base dell’ultima retribuzione teorica Uniemens disponibile per lo specifico rapporto di lavoro.

 

In caso di ritardo nell’invio di flussi Uniemens, le stesse Sedi dovranno provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni dovute sulla base dei minimi salariali previsti.

CCNL Edilizia Artigianato: novità per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante specialistico

Integrazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante specialistico

Le Sigle Sindacali Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, la Fiae-Casartigiani, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil mediante la nota integrativa al verbale di accordo siglato in data 5 settembre 2023, hanno ridefinito l’istituto dell’apprendistato professionalizzante specialistico e l’art. 77 relativo alla classificazione dei lavoratori.
Per quanto riguarda l’Apprendistato professionalizzante specialistico introdotto nel nuovo Allegato D-Apprendistato professionalizzante del verbale di accordo summenzionato, non viene data menzione sul livello a cui devono esser applicate le percentuali retributive. Per tale motivo, le Parti firmatarie affermano che, a far data dal 1° giugno 2013, la retribuzione dell’apprendista è definita attraverso le percentuali previste sul minimo retributivo, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, Evr e sulla percentuale per i riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al livello 2°. Per il 1° ed il 2° gruppo, l’applicazione delle percentuali invece, viene realizzata sul lavoratore inquadrato al livello 3°. Pertanto, per il 1° ed il 2° gruppo riferito all’apprendistato specialistico le percentuali vengono applicate sul livello 3°, mentre per il 3° gruppo specialistico sul livello 2°.
Da ultimo si aggiunge altresì che, sono state apportate ulteriori modifiche anche all’art. 77 della disciplina contrattuale collettiva. Nella specie si è assistito alla sostituzione dei primi due capoversi nella parte dedicata ai “Laureati e Diplomati” specificando che, tutti coloro in possesso del primo ciclo di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico in materie riguardanti l’industria dell’edilizia o l’amministrazione, possono esser assegnati alla categoria inferiore alla seconda, ossia al livello 5°. Ed ancora, i tecnici di restauro e gli archeologi di terza fascia di cui al D.M. n. 244/2019, i diplomati in materie tecniche o inerenti l’industria edilizia o l’amministrazione, non possono esser assegnati a categoria inferiore alla terza, ovverosia al livello 4°.

CCNL Lavoro Domestico: dal 1° gennaio 2024 aggiornati minimi retributivi

A partire da gennaio 2024 sono previsti aumenti retributivi per il personale del settore 

Nel corso dell’incontro dell’8 gennaio 2024 tenutosi al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si è riunita la Commissione Nazionale per stabilire la determinazione dei minimi retributivi relativi al CCNL Lavoro Domestico. Nel corso della riunione, il Ministero del Lavoro ha presentato alle OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e alle Associazioni datoriali di settore Fidaldo, Domina e Federcolf le tabelle con i minimi retributivi dal 1° gennaio 2024, in applicazione di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del CCNL Lavoro Domestico.
Le Sigle sindacali hanno richiesto di applicare alla variazione periodica della retribuzione la percentuale del 100% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ISTAT; mentre, sempre del 100% per quel che riguarda le retribuzioni minime contrattuali per i valori convenzionali di vitto e alloggio, dal 1° gennaio 2024. La suddetta proposta non è stata accolta dalle Associazioni datoriali. Declinata una terza riunione da parte di tutti i partecipanti, al termine dell’incontro, il Ministero ha determinato i minimi retributivi per il lavoro domestico dal 1° gennaio 2024.

Tabella A

Lavoratori conviventi art. 14 co. 1, lett. a)
Livello Valori mensili Indennità
A 729,25  
AS 861,86  
B 928,15  
BS 994,44  
C 1.060,76  
CS 1.127,04  
D 1.325,92 196,07
DS 1.392,21 196,07

Tabella B

Lavoratori di cui art. 14 co. 2
Livello Valori mensili
B 662,96
BS 696,13
C 769,02

Tabella C

Lavoratori non conviventi art. 14 co. 2 lett. b)
Livello Valori orari
A 5,30
AS 6,24
B 6,62
BS 7,03
C 7,42
CS 7,83
D 9,03
DS 9,41

Tabella D

Assistenza notturna Art. 10 (Valori mensili)
Livello Autosufficienti Non autosufficienti
BS 1.143,60  
CS   1.296,09
DS   1.601,09

Tabella E

Presenza notturna Art. 11
Livello Valori mensili
Liv. Unico 765,71

Tabella F

Indennità (valori giornalieri)
 Livello Pranzo e/o colazione Cena Alloggio Totale indennità vitto e alloggio
BS 2,28 2,28 1,96 6,52

Tabella G

Lavoratori di cui all’art. 14 co. 9
Livello Valori orari
CS 8,41
DS 10,15

Tabella H

Indennità art. 34 co. 3
Livello Valori mensili Valori mensili Lavoratori tabella B Valori orari
BS 130,78 91,63 0,79

Tabella I

Indennità art. 34 co. 4
Livello Valori mensili Valori orari
CS 112,97 0,66
DS 112,97 0,66

Tabella L

Indennità art. 34 co. 7
Livello Valori mensili
B 9,04
BS 11,30
CS 11,30

Variazione Indice ISTAT: 0,7%

Progetti utili alla collettività e beneficiari di ADI e SFL, pubblicato il decreto

Firmato il provvedimento con il quale vengono approvate le disposizioni per l’impegno in ambito culturale, sociale, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 10 gennaio 2024).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato sul sito istituzionale il D.M. n. 156/2023 con il quale vengono approvate le disposizioni sui Progetti Utili alla Collettività (PUC) rivolti ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis del D.L. n. 48/2023. Il decreto in questione, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

I percorsi personalizzati previsti dalle due misure dell’ADI e del SFL, infatti, possono includere l’impegno del beneficiario a partecipare a Progetti Utili alla Collettività, messi a disposizione dai comuni o da altri enti a tale fine convenzionati con le amministrazioni comunali, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.

In particolare, il Decreto regola le forme e le caratteristiche dei PUC, le modalità di attuazione, gli obblighi in materia di salute e sicurezza e tutte le disposizioni di dettaglio contenute nell’Allegato 1.

Le caratteristiche dei PUC

I PUC comportano, per il soggetto obbligato, un impegno compatibile con le altre attività svolte e in ogni caso non inferiore a 8 ore settimanali, fino ad un massimo di 16 ore settimanali, previo accordo tra le parti. La programmazione delle 8 ore settimanali può essere sviluppata sia su uno o più giorni della settimana sia su uno o più periodi del mese, fermo restando l’obbligo del totale delle ore previste nel mese, compresa la possibilità di un eventuale recupero delle ore perse nel mese di riferimento. L’applicazione della flessibilità non può essere
contemplata nelle situazioni di ampliamento dell’impegno oltre le 8 ore settimanali, a seguito di accordi tra il beneficiario e i servizi. In tali casi devono essere svolte settimanalmente il complesso delle ore concordate. 

Lo svolgimento delle attività previste nell’ambito dei PUC è a titolo gratuito e non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Nell’ambito del Supporto alla formazione e al lavoro la partecipazione al PUC determina l’accesso a un beneficio economico, come indennità di partecipazione (articolo 12, comma 7 del Decreto Lavoro).

I soggetti obbligati non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall’ente pubblico proponente o dall’ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi o dall’ente del Terzo Settore. Inoltre, non possono essere oggetto dei PUC le attività connesse alla realizzazione di lavori o opere pubbliche già oggetto di appalto.

Gli obblighi in materia di salute e sicurezza

Ai beneficiari dell’AdI o del SFL impegnati nei PUC a titolarità dei Comuni o di altre pubbliche amministrazioni, soggetti con rapporto assicurativo presso INAIL, si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 12-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e le previsioni di cui al D.P.R., n. 1124/1965.

Inoltre, ai beneficiari dell’AdI impegnati in attività di volontariato presso enti del Terzo Settore a titolarità degli stessi, per la particolare natura delle attività di volontariato, si applicano le tutele previste dal Codice del Terzo Settore e, in particolare, dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 117/2017.
I Comuni e le altre amministrazioni pubbliche titolari, eventualmente per il tramite dei Comuni, attivano, mediante la piattaforma GePI, in favore dei soggetti coinvolti nei PUC idonee coperture assicurative presso l’INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento delle attività previste dal PUC, nonché per la responsabilità civile verso terzi. 

 

CIRL Edilizia Cooperative Toscana: siglato il rinnovo del contratto

Con il rinnovo previste novità dal punto di vista economico e normativo

Il 28 dicembre 2023 Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil Toscana e Dipartimento Produzione e Servizi Legacoop Toscana, Confcooperative Lavoro e Servizi Toscana e Agci Toscana, hanno siglato il rinnovo del contratto regionale per i dipendenti delle imprese cooperative edili e affini della Toscana. Con il nuovo contratto è previsto sia un aggiornamento della parte normativa che di quella economica, in un quadro profondamente mutato del mondo delle costruzioni in generale, ma anche della cooperazione toscana del settore edile.
Dal punto di vista economico, l’indennità sostitutiva di mensa e pasto caldo, dal 1° gennaio 2024 è definita come segue:
– mensa in cantiere: importo a carico azienda max 8,00 euro;
– trattoria: importo a carico azienda max 10,00 euro;
– indennità sostitutiva di mensa: 0,725 euro per ogni ora di effettivo lavoro ordinario prestato.
Eventuali trattamenti di miglior favore o diversi concessi o concordati a livello aziendale restano in vigore. Le cifre pattuite sono assorbite fino a concorrenza. 
L’importo dell’indennità di trasporto è invece confermato in 0,60 euro per ogni ora lavorata. Per gli anni successivi, entro il 30 novembre di ogni anno le Parti si incontreranno per verificare la disponibilità e l’andamento dei parametri utile a definire l’EVR da erogare a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’erogazione dell’EVR ai dipendenti con qualifica di impiegato avverrà comunque mensilmente in busta paga. 

Impiegati non apprendisti e quadri

Livelli Minimi di paga base al 1° luglio 2023 Misura massima EVR= 4% su minimi al 1° luglio 2023
(valore mensile per un massimo di 12 mesi)
8 2.512,99  100,52
7 2.106,90 84,28
6 1.809,34 72,37
5 1.536,76 61,47
4 1.376,29  55,05
3 1.280,21 51,21
2 1.149,52 45,98
1 1.005,21  40,21 

Operai non apprendisti

Livelli Minimi di paga base al 1° luglio 2023 Misura massima EVR= 4% su minimi al 1° luglio 2023
(valore orario)
5 8,88  0,36
4 7,96  0,32
3 7,40 0,30
2 6,64 0,27
1 5,81  0,23 

 

Natura previdenziale dei Piani pensionistici Self-Invested Personal Pension e International Pension Plan

L’Agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi dell’interpellante sulla natura previdenziale dei piani Self–Invested Personal Pension e International Pension Plan (Agenzia delle entrate, risposta 11 gennaio 2024, n. 5).

L’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR dispone che costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati.

Pertanto, per espressa previsione normativa, i redditi da ”pensione” sono equiparati a quelli di lavoro dipendente.

 

Nella circolare n. 21/E/2020 l’Agenzia delle entrate aveva già precisato che costituiscono redditi da ”pensione” i trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri. Nel medesimo documento di prassi, si evidenziava anche come l’espressione normativa “le pensioni di ogni genere” portasse a considerare ricomprese anche tutte quelle indennità una tantum erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.

 

Con la nuova risposta n. 5/2024 viene chiarito che, in linea di principio, le prestazioni pensionistiche integrative, erogate da un fondo previdenziale professionale estero o erogate tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita, a un soggetto che trasferisce la residenza nel territorio dello Stato, una volta maturato il requisito anagrafico, richiesto per l’accesso alla prestazione, devono risultare imponibili nel nostro Paese in base alla specifica Convenzione stipulata dall’Italia con il Paese della fonte, per evitare le doppie imposizioni.

Tali emolumenti sono riconducibili, in via ordinaria, secondo l’ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, che equipara ai redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana.

 

Nel caso di specie, l’istante ritiene che le prestazioni ricevute in forza dell’adesione ai suddetti schemi pensionistici Self Invested Personal Pension (SIPP) ed International Pension Plan (IPP) siano da ricondurre a ”redditi da pensione”, di cui al citato articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR.

Al riguardo, assume rilievo la circostanza che il SIPP costituisca una forma di previdenza complementare ai sensi del diritto britannico che ha la finalità di incentivare le persone a maturare una pensione integrativa in aggiunta rispetto alla pensione statale obbligatoria al termine della propria vita lavorativa.

Per ricevere le prestazioni dal SIPP è necessario aver raggiunto l’età pensionabile minima normale o qualsiasi età minima stabilita di volta in volta dal governo. L’età minima normale di pensionamento è la prima età in cui è possibile percepire le prestazioni pensionistiche, tranne in caso di malattia, malattia grave o se si ha diritto a un’età protetta di pensionamento anticipato.

Dunque, afferma l’Agenzia, il collegamento con una precedente attività lavorativa e il diritto a percepire i proventi al raggiungimento di una determinata età pensionabile, riconducono tale schema previdenziale a quello pensionistico anche ai fini delle imposte sui redditi italiane.

 

Per quanto poi concerne la posizione detenuta nell’IPP, il Fisco sottolinea come anche in questa circostanza emerga la natura previdenziale di tale schema pensionistico, dal momento che l’istante ha il diritto a ricevere le somme maturate solo al momento del raggiungimento dell’età pensionabile e dopo avere terminato la propria attività lavorativa per il datore di lavoro.

 

Sulla base di tali considerazioni, quindi, l’Agenzia ritiene che le eventuali distribuzioni ricevute dall’istante, da entrambi gli schemi previdenziali, siano da ricondurre ai redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, mentre eventuali redditi e/o plusvalenze derivanti dalla gestione dei beni detenuti in tali schemi pensionistici non costituisce reddito imponibile.

Cessione del quinto delle pensioni: adeguamento dei tassi di interesse

L’INPS comunica l’aggiornamento dei tassi di interesse da applicarsi alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio e delle pensioni per il primo trimestre dell’anno 2024 (INPS, messaggio 9 gennaio 2024, n. 92).

Recependo il D.M. n. 110419/2023 con cui il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari rilevati dalla Banca d’Italia e in vigore per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 marzo 2024, l’INPS rende noti i tassi da applicare ai prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione.

 

Pertanto, nel suddetto periodo 1° gennaio 2024 – 31 marzo 2024, il valore dei tassi da utilizzare per le operazioni in questione, in base all’importo del prestito, è il seguente:

 

fino a 15.000 euro, tasso medio di 13,68 (tasso soglia usura 21,1000);

oltre 15.000 euro, tasso medio di 9,77 (tasso soglia usura 16,2125).

 

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano in funzione dell’età e dell’importo del prestito e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono determinati come segue:

 

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÁ DEL PENSIONATO E CLASSE D’IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)
  Classe di importo del prestito
Classi di età* Fino a 15.000 euro Oltre i 15.000 euro
Fino a 59 anni 9,92 7,94
60-64 10,72 8,74
65-69 11,52 9,54
70-74 12,22 10,24
75-79 13,02 11,04
Oltre 79 anni 21,1000 16,2125

L’INPS precisa che l’età da prendere in considerazione è quella maturata a fine piano di ammortamento, facendo notare anche che, per la classe di età “Maggiore di 79 anni”, i tassi soglia coincidono con i tassi soglia usura di cui al decreto sopra citato.

 

Qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali, la procedura dedicata alla gestione del processo – denominata “Quote Quinto” – effettua un controllo “bloccante”, inibendo la notifica telematica, da parte delle banche/intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione.

CCNL Credito: rinnovate le polizze RC per il 2024

Tra le novità del 2024  previsti gli aumenti dei massimali e le polizze temporanee per i lavoratori a tempo determinato

E’ stata rinnovata la copertura assicurativa su tutte le attività e compiti svolti, anche fuori della sede, dagli impiegati, quadri direttivi e dirigenti, previsti dal CCNL Credito per l’anno 2024.
Tra le novità previste:
– vengono elevati i massimali per le sanzioni erogate dal MEF;
– vengono introdotte nuove polizze temporanee per lavoratori assunti con contratti a tempo determinato;
– è offerta gratuitamente una polizza collettiva denominata “RC CAPOFAMIGLIA“, con un massimale di 500.000 euro, che include anche la copertura SCI.
Per quanto riguarda la tutela legale professionale :
– viene confermato il massimale di 6.000,00 euro in caso di vertenze civili o penali,
– viene aumentato il limite di 2.000,00 euro in caso di controversie relative a richieste di risarcimento di danni da parte dei clienti dell’Istituto bancario, in conseguenza di un comportamento illecito dell’iscritto;
– viene introdotta la possibilità di impugnare un provvedimento disciplinare di sospensione davanti al giudice competente.
E’ data, inoltre, la possibilità di estendere la polizza anche alle controversie relative la vita privata.
Per quanto riguarda, invece, la Polizza RC Ammanchi di Cassa:
– sono previste opzioni con massimali da 8.000,00 euro, 10.000,00 euro, 15.000,00 euro, 20.000,00 euro con nessuna franchigia sul primo sinistro;
– è stato introdotto un servizio di consulenza medico sanitaria telefonica 24 ore su 24;
– è stata compresa l’attività in smart working;
– è stata estesa la polizza anche in caso di errori formali e/o documentali;
– è stata prevista una retroattività delle polizze di 10 anni;
– in caso di esodo dell’iscritto, la copertura assicurativa è estesa gratuitamente per 12 mesi.

Ebinter Treviso: nuovi contributi per i lavoratori del settore

Erogato il contributo per i centri estivi a favore dei figli del personale di comparto

L’Ente Bilaterale del Terziario di Treviso ha previsto per l’anno corrente e a favore dei figli del personale di settore un nuovo contributo di cui fruire per centri estivi.
In aggiunta a questo e sempre a favore dei lavoratori, le aziende di comparto hanno stabilito di aumentare i contributi per la trasformazione dei contratti a tempo determinato, le visite mediche con la nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione esterno, e da ultimo la consulenza in materia igienico-sanitaria.
Ed ancora, viene incrementato il pacchetto famiglia ed inserito l’abbonamento ai mezzi di trasporto.
A tal proposito preme specificare altresì, che Ebinter già nel 2023 è intervenuto a favore del personale di settore provvedendo all’erogazione di pacchetti di aiuti ed interventi sulla conciliazione, maternità, paternità, cura, congedi, formazione, sicurezza, sostegno al reddito, welfare, nonché ha provveduto allo stanziamento di 531mila euro sotto forma di contributi per protesi acustiche, spese sanitarie per figli disabili, spese scolastiche dalla materna all’università o per attività sportive.
A sostegno delle aziende invece, l’Ente si è impegnato a supportare le spese degli accertamenti sanitari dei dipendenti, dei Dvr, soprattutto per quanto concerne l’occupazione. A tal proposito, attraverso il proprio contributo, ha agevolato la maternità nonché l’assunzione di dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo, mediante anche la collaborazione con il Centro Servizi Volontariato che collega il mondo del lavoro con il volontariato.