CCNL Studi Professionali (Anpit-Cisal): entro il 31 dicembre prevista una prestazione welfare

Stabiliti gli importi da destinare al welfare per tutti i lavoratori del settore 

Il CCNL sottoscritto il 17 gennaio 2023 da Anpit, Aifes, Confimprenditori, Unica e Cisal Terziario ed applicabile ai dipendenti degli studi professionali e delle agenzie di assicurazione ha previsto che, in aggiunta ad eventuali benefici aziendalmente già stabiliti, venga erogato tramite accordi aziendali di secondo livello o tramite regolamento aziendale il “ welfare contrattuale “, anche per il tramite delle piattaforme convenzionate con l’En.Bi.C., i cui riferimenti sono evidenziati nel sito dell’Ente Bilaterale.
A partire dal 2023, le aziende devono erogare al lavoratore, entro il 31 dicembre di ogni anno, i seguenti importi:

Livello Importo dal 2023
Quadro (ex Quadro A1), A1 (ex A2) e A2 (ex A3) 600,00/anno (in quote mensili maturate di 50,00 euro)
B1, B2, C1, C2 e D1 e D2 Operatori di Vendita 400,00/anno (in quote mensili maturate di 33,33 euro)

Destinatari sono tutti i lavoratori in forza che abbiano superato il patto di prova nel momento dell’accredito, indipendentemente dalla categoria o dal tipo di contratto sottoscritto; in caso di cessazione del lavoratore la frazione di mese che supera i 14 giorni è considerata mese intero. Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale. Sono invece esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita. I valori di welfare contrattuale sono comprensivi di eventuali ritenute previdenziali o fiscali  poste a carico dell’azienda. Il Welfare Contrattuale deve essere utilizzati entro dodici mesi dalla messa a disposizione e possono essere destinati anche ai familiari nei casi previsti, anche se non fiscalmente a carico, ad eccezione degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
I valori possono essere utilizzati per i servizi e le prestazioni indicate di seguito:
– opere e servizi per finalità sociali;
– servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi;
– servizi di ludoteche, centri estivi o invernali;
– servizi di assistenza ai familiari anziani che abbiano compiuto 75 anni e/o non autosufficienti nello svolgimento di attività quotidiane, ovvero con necessità di documentata sorveglianza continua;
– servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;
– abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico;
– beni e servizi in natura (attualmente, entro il limite massimo 258,23 euro / anno solare, onnicomprensivi);
-previdenza complementare del lavoratore (incremento pensione).

Invalidità civile, estensione del servizio allegazione documentazione sanitaria

Gli operatori appositamente abilitati delle Associazioni di categoria rappresentative delle persone con disabilità possono allegare la necessaria documentazione sanitaria su delega dei cittadini che abbiano optato per la valutazione agli atti ai sensi dell’articolo 29-ter del D.L. n. 76/2020 (INPS, messaggio 14 dicembre 2023, n. 4454).

L’INPS comunica di aver esteso il servizio denominato “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile” a tutte le associazioni di categoria rappresentative delle persone con disabilità, ANMIC, ENS, UIC e ANFFAS. Il servizio in questione – che già è utilizzato dai cittadini, dai medici certificatori e dagli Istituti di patronato – consente ora anche alle suddette associazioni di inoltrare online all’Istituto la documentazione sanitaria probante, ai fini dell’accertamento medico legale, per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza/aggravamento.

 

Per poter fruire del servizio di allegazione occorre che l’operatore sia preventivamente profilato dall’amministratore delle utenze come “Operatore funzione di allegazione sanitaria” – Invalidità civile – Invio Documentazione Sanitaria (Id 3169) e che acceda all’applicativo attraverso il sito istituzionale dell’INPS, autenticandosi con le proprie credenziali SPID (di livello 2 o superiore) in considerazione della necessità di apporre una firma digitale al termine delle operazioni di allegazione della documentazione.

 

Il servizio attualmente interessa:

–       le domande di prima istanza o aggravamento di cittadini residenti nei territori dove l’INPS effettua l’accertamento sanitario in convenzione CIC con le Regioni. È possibile allegare la documentazione sanitaria su domande di prima istanza e di aggravamento solo se la domanda è stata presentata dall’associazione;

–       tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile (D.L. n. 90/2014). In questo caso l’INPS invia, 4 mesi prima della scadenza di revisione, una comunicazione mediante lettera, con l’informativa al cittadino di potere optare per la valutazione agli atti di cui all’articolo 29-ter del D.L. n. 76/2020.

 

La trasmissione della documentazione sanitaria è consentita finché l’iter di accertamento sanitario è in corso (ossia finché il verbale non è definito).

 

La documentazione da allegare online è accettata solo se in formato .PDF e di dimensione massima di 2 MB per ogni documento.

 

Al termine del processo di allegazione viene prodotta una ricevuta unica con l’elenco di tutti i documenti allegati con l’identificativo digitale univoco associato a ogni documento (Hash). La ricevuta, che può essere stampata e rilasciata al cittadino, deve essere firmata digitalmente con FEA (Firma Elettronica Avanzata) dall’operatore dell’associazione tramite l’inserimento delle proprie credenziali SPID.

 

Successivamente alla trasmissione il documento sarà reso disponibile alla commissione medica INPS, che potrà consultarlo e pronunciarsi con l’emissione di un verbale agli atti da trasmettere al cittadino a mezzo di raccomandata A/R.

 

Al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati trattati, l’operatore abilitato dell’associazione di categoria deve accertarsi che:

 

1) alla fine del processo di allegazione non rimanga copia digitale dei documenti sanitari trasmessi nei sistemi e negli strumenti informatici utilizzati;

 

2) non venga realizzata e successivamente conservata copia cartacea o in altro formato della documentazione sanitaria consegnata dal cittadino.

Indennità di esproprio: ambito applicativo ai fini del regime di tassazione

L’indennità corrisposta per il deprezzamento dell’area non espropriata, costituendo parte integrante dell’indennità di esproprio, deve essere assoggettata a tassazione ai sensi dell’articolo 35 del TUEPU (Agenzia delle entrate, risposta 15 dicembre 2023, n. 476).

L’articolo 35, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (TUEPU) dispone che si applica l’articolo 81, comma 1, lettera b) del TUIR qualora sia corrisposta a chi non eserciti un’impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un’opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.

Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del 20%, a titolo di imposta.

Inoltre, con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto.

 

L’Agenzia delle entrate chiarisce che l’assoggettamento a tassazione delle indennità di esproprio è subordinato alla verifica della collocazione del terreno oggetto del procedimento espropriativo in una delle zone omogenee richiamate dalla norma a nulla rilevando, invece, se sia suscettibile di edificabilità.

L’articolo 33 del TUEPU prevede, poi, che nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore.
Oltre a ciò, l’Agenzia osserva che secondo il costante orientamento della giurisprudenza civile della Corte di cassazione, nel caso di espropriazione parziale l’indennizzo riconosciuto al proprietario non può riguardare soltanto la porzione espropriata ma anche la compromissione o l’alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l’esecuzione dell’opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua. 
Pertanto, tale indennità corrisposta per il deprezzamento dell’area non espropriata, costituendo parte integrante dell’indennità di esproprio deve essere assoggettata a tassazione ai sensi dell’articolo 35 del TUEPU.

Dunque, conclude l’Agenzia, nel caso di specie in cui l’istante è interessato da una procedura ablativa con atti di parziale esproprio e occupazione per la realizzazione di un collegamento autostradale, anche l’indennità per il deprezzamento residuo dell’area non espropriata va tassata ai sensi dell’articolo 35 del TUEPU.

CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: con la retribuzione di dicembre nuovi minimi retributivi

I nuovi minimi retributivi vengono erogati con il mese di dicembre 

Con la retribuzione del mese di dicembre 2023 vengono erogati nuovi minimi retributivi per il personale dipendente da aziende, anche organizzate in forma cooperativa e consortile, che esercitano il commercio di esportazione, di importazione e all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e le relative lavorazioni preliminari affini e complementari, che effettuano le prime lavorazioni industriali e di conservazione di prodotti ortofrutticoli, nonché le operazioni di preparazione alla vendita (conservazione, refrigerazione, surgelazione, pulitura, selezione, calibratura, sgusciatura, pelatura, snocciolatura e depicciolatura, confezionamento ecc.) e la vendita dei prodotti medesimi anche in processi di filiera organizzati. Il CCNL si applica anche alle imprese di servizio costituite tra soggetti che svolgono attività nel settore e ad esso connesse.
Nella tabella riportata di seguito i nuovi minimi retributivi dal 1° dicembre al 31 dicembre 2023. Inoltre, le Parti hanno comunicato che il giorno 11 gennaio 2024 presso la sede di Fruitimprese, iniziano le trattative per il rinnovo del CCNL Ortofrutticoli ed Agrumari. 

Livello Minimo
Quadri 2.239,26
2.136,72
1.888,05
1.805,39
1.635,13
1.564,72
6°Super 1.531,31
1.494,53
1.437,29

Lavoro portuale temporaneo: aspetti di natura contributiva per i datori di lavoro

Fornite alcune precisazioni in merito agli obblighi informativi e contributivi in relazione alla riforma degli ammortizzatori sociali (INPS, 12 dicembre 2023, n. 101).

Alla luce della riforma degli ammortizzatori sociali (modifiche apportate al D.Lgs. n. 148/2015 dalla Legge n. 234/2021) in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà, l’INPS ha illustrato gli aspetti di natura contributiva afferenti ai datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo, disciplinata dall’articolo 17 della Legge n. 84/1994.

Inoltre, l’Istituto con la circolare in commento, ha chiarito l’assetto contributivo in materia di integrazioni salariali dei datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa ai sensi del D.P.R.n. 602/1970, fornendo anche le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens.

Gli obblighi contributivi per gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

A decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria anche i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi dei citati articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015 – siano destinatari delle tutele del FIS. Pertanto, i datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2 della citata Legge n. 84/1994, rientrano nel campo di applicazione degli articoli 20 (CIGS) e 29 (FIS) del D.Lgs. n. 148/2015.

Invece, la Legge n. 234/2021 non ha modificato la disciplina delle tutele applicabili ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Quindi, per questi ultimi lavoratori continua a trovare applicazione l’articolo 3, comma 2, della Legge n. 92/2012, che ha reso strutturale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’indennità spettante per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro (IMA).

Le aliquote contributive per l’IMA

Tra le misure delle aliquote di contribuzione che i datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo sono tenuti a versare in applicazione delle norme richiamate, la circolare in commento riporta quella relativa all’IMA.

Infatti, per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato – che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 3, comma 2 della Legge n. 92/2012 – i datori di lavoro sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo (di cui lo 0,30% carico del lavoratore).

L’INPS ricorda anche che le posizioni contributive sulle quali sono esposti i suddetti lavoratori devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “2U”.

CIGS

A decorrere dal 1° gennaio 2023, la misura della contribuzione di finanziamento della CIGS è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore), in quanto la riduzione della aliquota, disposta dall’articolo 1, comma 220, della Legge n. 234/2021, ha cessato i suoi effetti al 31 dicembre 2022.

L’Istituto ricorda, inoltre, che il datore di lavoro è tenuto a versare, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale straordinaria, la contribuzione addizionale nella misura di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015 (pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino a 52 settimane fruite; pari al 12%, da 53 a 104 settimane fruite e pari al 15% oltre le 104 settimane fruite, nel quinquennio mobile).

Anche i datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2, della Legge n. 84/1994, costituiti in forma di cooperativa di lavoro sono tenuti all’adempimento degli obblighi contributivi in materia di FIS e CIGS sia per i lavoratori subordinati soci della cooperativa, sia per i lavoratori subordinati non soci, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato già citati.

Infine, la circolare in questione include, tra l’altro, le indicazioni circa l’ambito di applicazione dell’articolo 3 del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 869/1947, la contribuzione di finanziamento della NASpI (per la quale l’INPS rinvia a quanto precisato con la circolare n. 91/2020 ) e le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens.

 

CCNL Bancari – Credito Cooperativo: prorogato l’accordo sulle agibilità sindacali

Le Parti Sociali hanno prorogato l’accordo sulle agibilità sindacali per la categoria del credito cooperativo fino al 31 dicembre 2024

Il 7 dicembre 2023, in Firenze, Federcasse (Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali), e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl Credito, Uilca, hanno stabilito la proroga dell’Accordo nazionale 13 maggio 2021 sulle agibilità sindacali per la categoria del credito cooperativo.
L’accordo in questione, all’art. 8, comma 4, individuava nel 31 dicembre 2022 il termine di scadenza del medesimo, prevedendo, altresì, in caso di mancato recesso di una delle Parti entro la fine del mese di settembre dell’anno di scadenza, una proroga tacita esclusivamente per un anno, e, quindi, sino al 31 dicembre 2023. 
Nei giorni scorsi le Parti Sociali hanno deciso la proroga delI’Accordo in parola sino al 31 dicembre 2024.

La “finestra” per la pensione di anzianità quale elemento costitutivo del diritto alla prestazione

La Corte di Cassazione, con sentenza 23 agosto 2023 n. 25075, ha stabilito che la decorrenza della pensione di anzianità in base alle regole delle “finestre” (art. 1, co. 29, L. n. 335/1995; art. 59, commi 6 e 8, L. n. 449/1997) rappresenta un elemento costitutivo dello stesso diritto a pensione, il quale, pertanto, si perfeziona soltanto nel momento in cui matura la data di decorrenza fissata dalla legge, essendo quindi irrilevante, per l’insorgenza di siffatto diritto, che l’assicurato abbia, prima del predetto momento, conseguito il prescritto requisito contributivo e presentato domanda di pensione. In tal modo, il momento di perfezionamento di tale diritto diventa il momento in cui questo tempo è decorso: momento che va identificato nella data di apertura della “finestra” indicata caso per caso dalla legge; e questa volontà normativa ha fondamento nella stessa natura del tempo, quale (ulteriore) integrazione dell’età anagrafica.

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali (Uneba): nuovo piano sanitario 2024-2025

Nuova garanzia lenti e nuovi pacchetti prevenzione per tutti gli iscritti Uneba

Lo scorso 30 novembre, la Compagnia Assicuratrice Unisalute insieme ad Uneba, Fp-Cgil, Fisascat-Cisl, Cisl-Fp, Uiltucs e Uil-Fpl, hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del piano sanitario valido per gli anni 2024-2025 e rivolto a tutti dipendenti Uneba e a tutti i dipendenti di associazioni, fondazioni ed altre iniziative organizzate, operanti nel settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché agli altri Enti di assistenza e beneficienza a cui viene applicato il CCNL Istituzioni Socio Assistenziali (Uneba).
Il suddetto accordo benché confermato, contiene nuovi servizi sanitari.
Dal 1° gennaio 2024 infatti, viene inserita la nuova garanzia lenti con massimale pari a 65,00 euro per la copertura dell’acquisto di lenti o lenti a contatto, ad esclusione della montatura, in caso di certificata modifica visus da parte di un oculista o di un ottico optometrista.
Non solo, perché per tutto il 2024 sono stati messi a disposizione degli iscritti, due pacchetti prevenzione gratuiti di cui fruire presso strutture sanitarie convenzionate con Unisalute. Questi pacchetti riguardano la visita angiologica effettuata da uomini e donne con più di 50 anni e titolari del piano sanitario Uneba, nonché la visita senologica rivolta alle donne con più di 40 anni e sempre titolari del piano sanitario Uneba.
Il suddetto piano prevede inoltre il pagamento a favore degli aderenti, di prestazioni diagnostiche particolari da effettuarsi in un’unica soluzione, previa prenotazione, in strutture sanitarie convenzionate con Unisalute.
Da ultimo l’accordo dichiara altresì che, se uno dei servizi offerti risulta essere senza copertura perché non previsto nel piano, perché il massimale risulta essere in stato di esaurimento, o ancora perché inferiore ai limiti contrattuali pur rimanendo a carico degli iscritti, questi ultimi possono richiedere alla compagnia assicuratrice di poterne comunque fruire presso strutture sanitarie convenzionate e con sconti rispetto ai prezzi di mercato.

D.L. Anticipi: prime due rate della rottamazione quater entro il 18 dicembre 2023

A seguito di un emendamento al Decreto Anticipi, entro lunedì 18 dicembre 2023 sarà ancora possibile effettuare il pagamento, senza sanzioni né interessi di mora, delle prime due rate della rottamazione-quater delle cartelle (Agenzia entrate-Riscossione, comunicato 14 dicembre 2023).

La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di bilancio 2023, consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, nonché quelle dovute a titolo di aggio.

 

Per i contribuenti che hanno optato per un piano di pagamenti dilazionato, consentito fino a un massimo di 18 rate, a partire dal 2024 sono quattro gli appuntamenti per il versamento delle rate, da saldare entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, secondo il proprio piano di definizione agevolata.

 

Al riguardo, l’emendamento al D.L. n. 145/2023 stabilisce che i versamenti delle rate della rottamazione quater con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata) si considerano tempestivi se effettuati entro la data del 18 dicembre 2023, senza poter beneficiare dei 5 giorni di flessibilità.

 

Qualora il pagamento non fosse eseguito, fosse effettuato oltre il termine ultimo o fosse di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verrebbero meno i benefici della definizione agevolata e quanto già corrisposto sarebbe considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

 

L’Agenzia delle entrate-Riscossione, infine, ricorda che è possibile pagare in banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con l’internet banking, agli uffici postali, dai tabaccai e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale dell’Agenzia, con l’App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa, oppure direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

 

CCNL Dirigenti – Enti Locali: sottoscritta l’ipotesi

Previsti aumenti retributivi e maggiori tutele ai lavoratori

Lo scorso 11 dicembre è stata sottoscritta dall’Aran, dalla Fp-Cgil, dalla Cisl-Fp e dalla Uil-Fpl l’ipotesi di accordo per tutti i dirigenti del Comparto delle Funzioni Locali per il periodo dal 1° gennaio 2019  al 31 dicembre 2021.
Dal punto di vista economico spettano i seguenti incrementi:
– ai dirigenti F.L.: previsto un incremento sui minimi di 135,00 euro, invece per quanto riguarda l’incremento sulle posizioni organizzative e di risultato previsto un aumento pari a 174,00 euro;
– ai dirigenti P.T.A.: previsto un incremento sui minimi di 135,00 euro e 108,00 euro per l’incremento della posizione organizzativa;
– ai segretari: previsto un incremento sui minimi di 135,00 euro e 104,00 euro di posizione organizzativa e di risultato.
Previsto un importante passo avanti sulle relazioni sindacali con l’istituzione di un Organismo paritetico per l’innovazione presso le amministrazioni con almeno 6 unità di personale destinatario del contratto, maggiori tutele sul periodo di prova, sul lavoro agile, sulla formazione, sulle donne vittime di violenza e sulla malattia in caso di gravi patologie.
Introdotta, inoltre, una nuova regolamentazione, ampliando le misure di welfare integrativo in favore del personale e migliorata la ripartizione delle risorse economiche come l’adeguamento dei Fondi per le retribuzioni di posizione e di risultato, l’indennità di reggenza e di supplenza ovvero retribuzione aggiuntiva in caso di convenzioni di segreteria e incarichi ad interim.