CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: prosegue il negoziato per il rinnovo del contratto

Le OO.SS. respingono ogni proposta che possa comportare distinzioni salariali regionali

Le Organizzazioni sindacali nazionali e l’Associazione datoriale Uneba si sono incontrati in data 30 novembre 2023 per il prosieguo del negoziato finalizzato al rinnovo del contratto, applicabile al personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza.
In apertura, la delegazione Uneba ha proposto di dare attuazione alla Commissione pari opportunità e di avviare le interlocuzioni per la costituzione dell’Ente bilaterale nazionale, entrambi previsti dal vigente contratto. I Sindacati, pur accogliendo la proposta, hanno rilevato che entrare nel merito degli argomenti contenuti nella piattaforma è prioritario per dare risposte immediate a lavoratrici e lavoratori, stante il particolare momento dettato dall’aumento dell’indice inflattivo.
L’Associazione datoriale Uneba ha comunicato la propria disponibilità ad affrontare le materie contenute nella piattaforma, insieme alle problematiche contrattuali segnalate dalle proprie associate, rilevando le difficoltà economiche delle strutture a causa del mancato aggiornamento delle tariffe da parte delle Regioni. Hanno inoltre sottolineato che le risposte contrattuali dovranno essere in linea con le diverse articolazioni regionali, tenendo conto delle differenze e delle specificità.
Le OO.SS., pur essendo a conoscenza delle difficoltà delle strutture, hanno respinto ogni tipo di proposta che possa portare a distinzioni salariali regionali se non derivanti dal potenziamento della contrattazione di secondo livello, ribadendo la centralità del contratto quale principale autorità salariale.
In conclusione, i Sindacati hanno ribadito l’urgenza di dare risposte economiche adeguate a lavoratrici e lavoratori attraverso una più veloce prosecuzione del negoziato. A tal fine le Parti hanno convenuto di incontrarsi nuovamente il prossimo 21 dicembre 2023 per entrare nel merito dei punti inseriti nella piattaforma e nella stessa data di calendarizzare i successivi incontri.

Coincidenza del preposto con il datore di lavoro: possibile?

A questa domanda risponde la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riepilogando la normativa vigente sulla figura e i compiti del preposto (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 1 dicembre 2023, n. 5). 

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nella seduta del 23 novembre scorso, ha avuto modo di esprimersi riguardo alla figura del preposto nel dare risposta a una serie di quesiti formulati in proposito.

 

In particolare, viene chiesto se l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile, anche nelle piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto, se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro e se debba essere comunque individuato un preposto qualora un’attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri lavoratori.

 

Si ricorda che il “preposto” è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (articolo 2, comma1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008).

 

L’articolo 19, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, individua, tra gli obblighi del preposto, quello di “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza”.

 

L’obbligo di individuare il preposto spetta al datore di lavoro e ai dirigenti, sanzionabili con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione di tale obbligo (art. 55, co. 5, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008).

 

Dalla normativa vigente emerge dunque la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia, dovendosi desumere che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione.

 

Pertanto, la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro andrebbe considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali.

 

Infine, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

Rottamazione quater: entro il 5 dicembre versamento della seconda rata

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha ricordato che saranno considerati validi i versamenti della seconda rata della rottamazione quater effettuati entro martedì 5 dicembre (Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato 1 dicembre 2023).

La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di bilancio 2023, consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica, senza dover corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

 

Per i contribuenti che hanno adottato un piano di pagamenti dilazionato, consentito fino a un limite massimo di 18 rate, la rata di novembre costituisce l’ultima prevista per il 2023.

A partire dal 2024 il versamento delle rate andrà saldato entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, secondo il proprio piano di definizione agevolata.

 

L’Agenzia delle entrate-Riscossione, dunque, ha ricordato che i versamenti della seconda rata, effettuati entro il 5 dicembre 2023, saranno ritenuti validi in considerazione dei cinque giorni di flessibilità aggiuntivi, previsti dalla legge, rispetto alla scadenza del 30 novembre 2023.

Verranno, invece, meno i benefici della definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo, nel caso in cui:

  • il pagamento non venga eseguito;

  • il pagamento sia effettuato oltre il termine ultimo;

  • il pagamento sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto.

Per il versamento dovrà essere utilizzato il modulo allegato alla comunicazione delle somme dovute che riporta la data del 30 novembre 2023, disponibile in copia anche sul sito dell’Agenzia delle entrate, effettuando il pagamento in banca, agli ATM abilitati a Cbill, con l’internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5, tramite circuiti Sisal e Lottomatica, tramite l’App Equiclick utilizzando la piattaforma pagoPa, o in alternativa pagando direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

Con il comunicato, inoltre, l’Agenzia ha reso noto l’imminente l’invio delle comunicazioni delle somme dovute destinate ai soggetti che hanno aderito alla rottamazione-quater e che risiedono nelle zone interessate dall’alluvione dello scorso mese di maggio. Per tali contribuenti, infatti, i termini della definizione agevolata sono stati prorogati di tre mesi.

 

Su tali comunicazioni, verranno forniti:

– l’esito di accoglimento o eventuale rigetto della domanda;

– l’importo da pagare;

– le scadenze e i moduli di pagamento delle rate in base alla scelta effettuata in fase di adesione.

 

L’invio, come stabilito dalla legge, sarà completato entro dicembre, e la scadenza della prima (o unica) rata è fissata al 31 gennaio 2024.

 

Sanifonds Trentino: possibilità di adesione al Fondo fino al 15 dicembre 2023

Per aderire a Sanifonds Trentino è necessario compilare il modulo di adesione e consegnarlo al datore di lavoro

Sanifonds Trentino, Fondo Sanitario integrativo Metalmeccanici, ha comunicato ai i lavoratori metalmeccanici trentini che fino al 15 dicembre 2023 sarà possibile scegliere se aderire al Fondo integrativo o rimanere invece iscritti al Fondo nazionale. L’adesione è volontaria e, in caso di adesione, il lavoratore sarà coperto per le spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio 2024.
In merito alle modalità di adesione, è necessario compilare il modulo di adesione e consegnarlo al datore di lavoro. 
La finalità istitutiva di Sanifonds è garantire ai propri iscritti prestazioni sanitarie integrative del sistema sanitario pubblico. L’iscrizione del lavoratore al Fondo viene effettuata dal datore di lavoro in applicazione di contratti e accordi collettivi di lavoro, nazionali, territoriali e/o aziendali, o previsti da regolamenti aziendali o da deliberazioni assunte nel rispetto dei rispettivi ordinamenti societari.
Sanifonds precisa inoltre che i dipendenti che hanno già aderito a Sanifonds non devono compilare nuovamente il modulo. L’iscrizione continuerà ad essere gestita dalla propria azienda. 

Frontalieri, accordo Italia-Svizzera sul telelavoro

Firmato un Protocollo di modifica dell’Accordo tra i due Paesi risalente al 23 dicembre 2020 (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 28 novembre 2023).

L’Italia e la Svizzera hanno sottoscritto a livello tecnico un Protocollo di modifica dell’Accordo frontalieri tra i due Paesi del 23 dicembre 2020 finalizzato a disciplinare il trattamento del telelavoro. L’intesa prevede dal 1° gennaio 2024, in ottemperanza con l’Accordo sui frontalieri, la possibilità di lavorare in modalità smart working fino a un massimo del 25% dell’orario di lavoro

In sostanza, il Protocollo si limita esclusivamente alla codifica delle integrazioni e modifiche previste dalla Dichiarazione di intenti del 10 novembre scorso. Il testo dell’Accordo dovrà essere sottoscritto dai due Paesi entro il 31 maggio 2024, ma la disciplina si applicherà già dal 1° gennaio 2024 sulla base di un accordo amichevole transitorio.

Nello stesso tempo, le autorità competenti di Italia e Svizzera hanno firmato anche un accordo amichevole relativo al periodo dal 1° febbraio 2023 al 31 dicembre 2023 che introduce, in senso retroattivo, la possibilità di svolgere il telelavoro per i contratti che lo prevedono fino a un massimo del 40% dell’orario di lavoro, in linea con la vigente legislazione nazionale.

 

CCNL Calzature – Industria: presentata la piattaforma

Tra le richieste dei sindacati l’aumento salariale di 260,00 euro al 3°livello, l’incremento del fondo sanitario, dell’elemento di garanzia retributiva e la riduzione dell’orario di lavoro 

Lo scorso 30 novembre la delegazione di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil ha varato la piattaforma per il rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori dipendenti delle aziende industriali che producono calzature. A livello economico, tra le richieste principali vi è quella dell’aumento economico per il triennio 2024-2026 di un importo pari a 260,00 euro lordi al 3°livello da riparametrare. Per quanto riguarda il welfare contrattuale, invece, si  richiede un aumento di 3,00 euro per ogni dipendente iscritto al fondo integrativo sanitario Sanimoda  e pertanto la quota dovrebbe aumentare da 12,00 euro a 15,00 euro oltre ad altri 2,00 euro per l’introduzione della prestazione della LTC (non autosufficienza), invece per quanto riguarda il fondo previdenziale integrativo Previmoda è stato chiesto l’aumento del contributo a carico delle aziende.
Sulla contrattazione di  secondo livello si vorrebbe incrementare l’elemento di garanzia retributiva (per le aziende che non praticano la contrattazione di secondo livello)  da 300,00 euro annui a 500,00 euro annui, modificandolo in elemento perequativo.
Dal punto di vista normativo, i sindacati richiedono la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, un miglioramento delle condizioni sulla flessibilità e sul part-time volontario, oltre a una disciplina all’interno del contratto sul lavoro agile.
Per quanto riguarda il tema della malattia, si richiede una maggiore salvaguardia per i lavoratori sottoposti a terapia salvavita e malattie degenerative si chiede. Nello specifico, una maggiore salvaguardia contrattuale, l’aumento del trattamento economico e dei termini per la conservazione del posto di lavoro per le malattie lunghe; l’introduzione di un permesso specifico per patologie invalidanti legate al ciclo mestruale.

Emissione nota di variazione in diminuzione in caso di chiusura fallimento in pendenza di giudizi

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’individuazione del ”dies a quo” ai fini dell’emissione della nota di variazione in diminuzione, ex articolo 26 del Decreto IVA, in caso di chiusura del fallimento in pendenza di giudizi e con riferimento a procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26 maggio 2021 (Agenzia delle entrate, risposta 29 novembre 2023, n. 471).

L’articolo 26, comma 2, del decreto IVA, nella versione precedente al 26 maggio 2021, stabiliva che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione.

Tale disposizione disciplinava le variazioni in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta il cui esercizio ha natura facoltativa ed è limitato alle ipotesi espressamente previste, tra le quali figurava il “mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose“.

 

Al riguardo, l’Agenzia ha già avuto modo di chiarire che tale circostanza viene giuridicamente ad esistenza allorquando il soddisfacimento del creditore attraverso l’esecuzione collettiva sul patrimonio dell’imprenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo.

È stato, inoltre, già spiegato che il legislatore ha limitato la rilevanza del mancato pagamento alle ipotesi di ”procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose”, perché solo in tali ipotesi si ha una ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore.

 

L’Agenzia delle entrate, dunque, ha affermato che, nell’ipotesi di chiusura del fallimento ”in pendenza di giudizi”, le note di variazione emesse ex articolo 26, comma 2, del Decreto IVA, nella versione vigente ante 26 maggio 2021, potranno essere emesse, in linea generale, solo al termine dei giudizi pendenti, a seguito dell’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto (momento in cui si avrà certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori).

 

Pertanto, nel caso di specie, trattandosi di procedura concorsuale avviata prima del 26 maggio 2021, trova applicazione il precedente disposto dell’articolo 26 del Decreto IVA e si richiede di attendere il termine dei predetti giudizi e l’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto, per l’emissione delle note di variazione in diminuzione.

Supporto per la Formazione e il Lavoro: le nuove funzionalità per le APL

Illustrate le modifiche alla piattaforma SIISL che hanno l’obiettivo principale di aumentare l’efficienza delle Agenzie per il Lavoro (INPS, messaggio 29 novembre 2023, n. 4271).

L’INPS ha comunicato il rilascio di alcune nuove funzionalità della piattaforma SIISL che hanno l’obiettivo principale di aumentare l’efficienza delle Agenzie per il Lavoro (APL) per la gestione del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), ampliando la visibilità cross dei dati delle diverse filiali e che introducono nuovi strumenti di supporto che facilitano l’interazione tra operatore e piattaforma. Ulteriore obiettivo è quello di consentire il tracciamento dei feedback su colloqui intercorsi con il candidato, fino all’assunzione.

Le nuove funzionalità

Utenza Master – gestione centralizzata: consente a un utente “master” la possibilità di creare utenti “super”. Gli utenti “Master” e “Super” hanno la facoltà di visualizzare dati cross-filiale relativamente alle filiali per cui risultano essere abilitati dai sistemi ANPAL, ovvero:

– lista aggregata dei Cittadini di tutte le sedi dell’APL (esportabile su file);
– lista aggregata delle Manifestazioni di interesse in tutte le sedi dell’APL (esportabile su file);
– lista aggregata delle offerte di lavoro esposte da tutte le sedi dell’APL.
 Sia l’utente “Master” che l’utente “Super” possono decidere, all’accesso in piattaforma, se operare per cross-filiale oppure per singola filiale.

Strumenti di facilitazione per la ricerca e selezione di nominativi ed export su excel: consente all’operatore APL l’applicazione di ordinamenti/filtri/campi di ricerca nella sezione Cittadini (ad esempio Età massima/minima, Livello istruzione minimo, Parole chiave), quindi di esportare la lista in file excel; consente al cittadino la possibilità di esportare in formato PDF il PAD sottoscritto sul SIISL.

Annotazioni (tracciamento produttività): questa funzionalità consente di visualizzare gli esiti dei colloqui od altre attività di lavorazione della posizione del “candidato”, utile anche per verificare l’efficacia delle offerte di lavoro pubblicate dalle APL e, quindi, della piattaforma SIISL nel complesso. Questa funzionalità, che viene mantenuta sul sistema, senza essere propagata ad altri sistemi, è aggiuntiva e non sostitutiva di quella di “Comunicazione rifiuto dell’offerta” che invece è trasmessa agli altri sistemi e deve essere utilizzata per consentire la corretta gestione della misura SFL.

Invio report giornaliero: ricezione per l’operatore “super” di un report giornaliero cross-filiale contenente una sintesi delle liste aggregate.

Configurazione APL: possibilità per l’operatore “super” di configurare le APL che possono essere selezionate dal cittadino in fase di compilazione del PAD (attualmente sedi associate all’operatore in ANPAL). Tale funzionalità è utile per le APL con più filiali ravvicinate su territorio metropolitano, per distribuire i carichi di lavoro ed evitare in tal modo uno sbilanciamento tra filiali.

L’INPS, inoltre, prevede che nei prossimi giorni saranno rilasciate ulteriori funzionalità.

CCNL Cuoio e Pelli Industria: con la retribuzione di dicembre nuovi minimi retributivi

Con la busta paga di dicembre minimi aggiornati
Con l’ipotesi di rinnovo del 25 maggio 2023 sono stati indicati nuovi minimi retributivi che vengono erogati con la retribuzione di dicembre 2023 per le lavoratrici ed i lavoratori delle aziende i…

CCNL Commercio (Anpit-Cisal): con dicembre prestazioni welfare ai lavoratori

Corrisposti strumenti di welfare aziendale entro il 31 dicembre 

Il 22 settembre 2023, Anpit, Aifes, Confimprenditori, Unica, Cisal-Terziario e Cisal hanno sottoscritto il CCNL Commercio (Anpit-Cisal), applicato ai dipendenti dei settori del commercio.
La disciplina collettiva contrattuale, prevede all’art. 210 denominato “Welfare Contrattuale, importi e condizioni” l’erogazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di prestazioni welfare da parte delle aziende di comparto a favore dei propri dipendenti, come riportato nella tabella sottostante.

Livello Dal 2023
Dirigente 1.200,00/anno (in quote mensili maturate di 100,00 euro)
Quadro 600,00/anno (in quote mensili maturate di 50,00 euro)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 e D1 e D2 e Operatori di Vendita 250,00/anno (in quote mensili maturate di 20,83 euro)

Tali prestazioni sono elargite al personale in forza e che abbia superato il patto di prova all’atto dell’accredito di queste, secondo le modalità definite dalle imprese. Per la corresponsione, la frazione di mese che supera i 14 giorni viene considerata come mese intero.
Gli importi di cui trattasi si intendono distinti e non assorbibili ad altri servizi welfare versati dalle aziende e sostitutivi del Premio di Risultato, considerandoli quindi aggiunti agli altri servizi già presenti.
Coloro a cui è destinato il welfare aziendale sono tutti i lavoratori indipendentemente dal loro inquadramento o dal tipo di contratto di lavoro subordinato se a tempo indeterminato o determinato, oppure se a tempo pieno o part-time, purché abbiano prestato attività lavorativa per almeno 20 ore settimanali; lavoratori apprendisti; lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità, telelavoratori o lavoratori che prestano attività in modalità agile. E’ inoltre compreso il personale in astensione obbligatoria o in congedo parentale, mentre invece vengono esclusi i tirocinanti, gli stagisti ed i lavoratori in aspettativa non retribuita.
Tali servizi sono indirizzati sia al lavoratore che al proprio nucleo familiare nei casi previsti, anche se non fiscalmente a carico, fermo restando che la destinazione del welfare è scelta dal dipendente interessato tra una delle esemplificazioni previste.
I valori del welfare comprendono eventuali ritenute previdenziali o fiscali a carico dell’azienda. Di conseguenza, in caso di un futuro diverso trattamento previdenziale o fiscale, questa s’impegna a garantire a tutti i dipendenti nessuna variazione di costo.
Altresì non sono né divisibili o frazionabili, né rimborsabili e né cedibili, salvo la possibilità di destinarli alla Previdenza Complementare da parte del lavoratore.
La loro fruizione deve avvenire entro 12 mesi dalla messa a disposizione al fine di evitare il superamento dei limiti di utilizzo previsti dalla legge.
Per questo, previo accordi di secondo livello, decorso il termine, non si può più beneficiare di questi, non percependo pertanto, alcun rimborso né tardiva prestazione sostitutiva.