Fabbricati collabenti, rurali strumentali e conduzione associata di terreni: applicabilità dell’IMU

Il Dipartimento delle finanze ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità dell’IMU ai fabbricati collabenti, ai fabbricati rurali strumentali e alla conduzione associata di terreni (Ministero dell’economia e delle finanze, risoluzione 16 novembre 2023, n. 4/DF).

fabbricati collabenti sono beni immobili presenti nell’archivio del Catasto Edilizio Urbano (o Catasto dei fabbricati), seppur privi di rendita. In particolare, sono classificati nella categoria catastale F/2, trattandosi di immobili diroccati, ruderi, ovvero beni immobili caratterizzati da notevole livello di degrado, che ne determina l’assenza di autonomia funzionale e l’incapacità reddituale temporalmente rilevante.

La principale ragione dell’iscrizione negli archivi catastali di questa specifica categoria è connessa alle ragioni civilistiche dell’esatta individuazione dei cespiti (e dell’intestatario) al momento di un trasferimento di diritti reali anche per oggetti immobiliari che non producono reddito.

 

Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze precisa che:

  • i fabbricati collabenti sono a tutti gli effetti “fabbricati” e la circostanza che siano “privi di rendita” li porta ad essere esclusi dal novero dei fabbricati imponibili ai fini IMU, che sono esclusivamente quelli “con attribuzione di rendita”, indice, quest’ultimo, sintomatico di capacità contributiva del bene soggetto a tassazione, in ossequio all’art. 53 della Costituzione;

  • i fabbricati collabenti sono e restano “fabbricati“, motivo per il quale non possono essere qualificati diversamente, come vorrebbero invece i comuni che li definirebbero “terreni edificabili”.

Tale orientamento è ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità che, nella sentenza del 18 luglio 2019, n. 19338, riconferma che “è pacifico che il fabbricato collabente, oltre a non essere tassabile ai fini dell’IMU come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito”.

 

In materia di fabbricati rurali strumentali e ai fini dell’applicazione dell’aliquota IMU ridotta pari allo 0,1%, il Dipartimento ritiene priva di fondamento la pretesa dei comuni circa la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, in capo al soggetto passivo IMU o all’utilizzatore dell’immobile ai fini dell’applicazione della suddetta agevolazione, riservata ai fabbricati rurali strumentali.

 

Richiamando di nuovo la giurisprudenza di legittimità, dunque, il MEF cita la Cassazione 24 agosto 2021, n. 23386, che afferma che l’identificazione della ruralità dei fabbricati oggetto del beneficio fiscale si correla esclusivamente al dato catastale, anche dopo la nuova procedura di annotazione negli atti catastali, prevista dall’articolo 13, comma 14-bis, del D.L. n. 201/2011 per il riconoscimento del requisito di ruralità per gli immobili strumentali. 

Oltre ciò, viene riportato anche quanto deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza 24 marzo 2010, n. 7102, laddove viene affermato che “qualora un fabbricato sia stato catastalmente classificato come “rurale“, resta precluso ogni accertamento, in funzione della pretesa assoggettabilità ad ICI del fabbricato medesimo, che non sia connesso ad una specifica impugnazione della classificazione catastale riconosciuta nei riguardi dell’amministrazione competente”.

 

Infine, il MEF chiarisce che il contratto di rete e il contratto di compartecipazione agraria concretizzano, proprio in ragione della struttura e della finalità che il legislatore ha voluto riconoscere agli stessi, forme di conduzione associata dei terreni agricoli, che, per la loro stessa natura, comportano una gestione condivisa dei terreni, pena lo snaturamento del contratto stesso. Per cui, se vengono rispettati tutti i requisiti che caratterizzano tali contratti di tipo associativo, non può ritenersi che venga meno il requisito oggettivo della conduzione che legittima l’applicazione del regime di favore che prevede l’esenzione dall’IMU, di cui al comma 758 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019.

 

 

CCNL Misericordie e Istituzioni Socio Assistenziali – Anpas: continuano le trattative per l’unificazione

Riprendono le trattative sulle relazioni sindacali e su maggiori diritti e tutele dei lavoratori 

Nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl hanno incontrato la parte datoriale Anpas-Misericordie per l’unificazione dei CCNL Misericordie e Istituzioni Socio Assistenziali-Anpas relativamente al triennio 2020-2022.
La riapertura del tavolo è avvenuta a seguito della mobilitazione dei sindacati, successivamente al rifiuto dell’associazione datoriale a proseguire il confronto.
L’obiettivo dell’incontro è stato cercare anche di trovare un accordo sull’unificazione dei due contratti con il CCNL applicabile ai dipendenti del settore Croce Rossa.
Sono, pertanto, riprese le trattative in merito alla parte normativa sospesa e in particolar modo la discussione è stata incentrata su relazioni sindacali, sul mercato del lavoro e sui diritti e sulle tutele, con l’introduzione del pagamento del periodi di maternità al 100%.
E’ stata, inoltre, formulata una proposta su premialità, indennità di turno per lavoro ordinario e conferma della disciplina dell’elemento distinto della retribuzione del CCNL 2010-2012.
Per quanto riguarda la retribuzione, le parti sociali hanno ribadito la volontà di conformare i minimi dei due contratti a quello del CCNL Croce Rossa 2020-2022.
Il prossimo incontro è fissato al 18 dicembre.

Al via la Consultazione Integrazioni Salariali sulla piattaforma OMNIA IS

Il nuovo servizio consente una visione integrata delle domande e dei pagamenti diretti da parte dell’INPS dei trattamenti di cui l’utente è un potenziale beneficiario (INPS, messaggio 16 novembre 2023, n. 4076).

L’INPS ha annunciato il rilascio del nuovo servizio “Consultazione Integrazioni Salariali (CIS)” accessibile a tutti gli utenti, nell’ambito del progetto PNRR “Piattaforma unica CIG (Omnia IS) – Servizi integrati per i pagamenti – Step 2”.

 

In particolare, nuovo servizio consente, tramite un unico punto di accesso, di avere una visione integrata dello stato delle domande e dei pagamenti diretti da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale di cui l’utente è un potenziale beneficiario.

 

Indicazioni operative

 

“Consultazione Integrazioni Salariali (CIS)” è accessibile dal portale dell’Istituto al link https://servizi2.inps.it/servizi/ConsultazioniSalarialiINTER oppure digitando nella barra di ricerca presente nella home page del portale istituzionale “Consultazione Integrazioni Salariali”.

 

Una volta entrati, a seguito di autenticazione tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE o CNS), il sistema consente di consultare le domande e i pagamenti dell’utente relativamente alle integrazioni salariali percepite a pagamento diretto.

 

Al riguardo, l’INPS evidenzia che i dati riportati non sono aggiornati in tempo reale, bensì al giorno precedente quello della consultazione.

CCNL Scuola Pubblica: continua la trattativa sul comparto Istruzione e Ricerca

Aumenti salariali e riforma dell’ordinamento professionale tra le importanti novità

Nei giorni scorsi si è tenuto l’incontro sulla riforma dell’ordinamento professionale del personale tecnico ed amministrativo relativamente al CCNL Scuola Pubblica – Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.
A tal proposito l’Aran ha previsto due categorie di tecnici:
– il Tecnico di ricerca suddiviso in tre Aree, ossia Operatore, Collaboratore e Specialista;
– il Tecnico e amministrativo suddiviso in quattro Aree, ossia Operatore, Assistente, Funzionario ed Elevate Professionalità.
Ciò al fine di andare incontro a quanto demandato dalle OO.SS. coinvolte.
Circa la parte economica, l’Aran ha previsto la corrispondenza delle prime retribuzioni delle Aree con i livelli attuali al fine di evitare l’erogazione di assegni ad personam nella fase di passaggio tra i vecchi ed i nuovi inquadramenti professionali.
Nonostante le rigidità registrate sul punto, le Parti hanno deciso comunque di proseguire le trattative al fine di dar valore a tutto il personale di settore soprattutto per una crescita salariale rispetto a quella attuale.
A tal proposito fanno altresì sapere, che è stato fissato un ulteriore incontro per il prossimo 7 dicembre in modo da poter continuare il confronto.

 

Sport dilettantistico: comunicazioni di inizio e cessazione del rapporto di lavoro

Firmato dal Ministro dello sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il decreto che definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni di inizio e cessazione anticipata di un rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico (DPCM 27 ottobre 2023).  

L’articolo 28 del D.Lgs. n. 36/2021, come novellato dal D.Lgs. n. 120/2023, nell’ambito del settore sportivo dilettantistico, prevede, ai sensi del comma 3, che le associazione o società nonchè la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l’Ente di Promozione Sportiva, l’associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. destinataria delle prestazioni sportive, sono tenute a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo. 

 

La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo dilettantistico, alle comunicazioni al centro per l’impiego. Il comma 5 del medesimo articolo demandava a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il compito di individuare le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti di comunicazione previsti al citato comma 3.

 

In attuazione di quanto sopra, è stato adottato il DPCM in oggetto contenente istruzioni rivolte agli enti sportivi dilettantistici che devono comunicare l’inizio o la cessazione anticipata del rapporto di lavoro.

 

L’obbligo di comunicazione può essere assolto, in via alternativa, o telematicamente utilizzando il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, o compilando il modello “UNILAV-Sport”, utilizzando l’applicativo messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali accedendo all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it. 

 

Le comunicazioni rese dai datori di lavoro sportivo a partire dal 1° luglio 2023 e fino alla data di entrata in vigore del decreto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, restano valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione. In fase di prima applicazione, il termine del trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro entro cui effettuare le comunicazioni, decorre dalla data di entrata in vigore del DPCM in trattazione per i rapporti di lavoro relativamente ai quali non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria e che sono stati instaurati a partire dal 1° luglio 2023.

 

I sistemi di classificazione e le modalità tecniche per l’utilizzo del modello “UNILAV-Sport” sono quelli definiti negli appositi allegati al decreto mentre, per le comunicazioni mediante il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, l’ente sportivo procede secondo le indicazioni contenute nel regolamento del medesimo Registro.

 

I dati contenuti nel modello “Unilav-Sport” e nelle comunicazioni effettuate attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche vengono resi disponibili: al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all’INPS, all’INAIL, alle Regioni e Province Autonome, per i rispettivi ambiti di competenza, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ad Anpal per l’aggiornamento della scheda anagrafico professionale, all’INL e, nel caso di lavoratori stranieri, al Ministero dell’Interno, secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività e con le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione digitale.

 

Infine, l’articolo 4 del decreto si occupa del regime sanzionatorio applicabile nei casi di omessa o ritardata comunicazione (sanzione amministrativa pecuniaria). 

Contenzioso tributario e adempimento collaborativo: decreti legislativi d’attuazione della riforma fiscale

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare, nella seduta del 16 novembre 2023, due Decreti legislativi di attuazione della riforma fiscale, concernenti il contenzioso tributario e l’adempimento collaborativo (Consiglio dei ministri, comunicato 16 novembre 2023, n. 59).

Il primo dei due nuovi decreti legislativi, approvati in esame preliminare, ai sensi dell’articolo 19 della Legge n. 111/2023, dà attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario e, in particolare, attua:

  • il coordinamento tra gli istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio;

  • l’ampliamento e il potenziamento dell’informatizzazione della giustizia tributaria tramite la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo tributario, l’obbligo dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali, la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche, la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;

  • il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;

  • la previsione della pubblicazione e della successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro termini ristretti;

  • l’accelerazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;

  • le previsioni sull’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

Il secondo decreto legislativo, invece, introduce misure volte a potenziare il regime dell’adempimento collaborativo attraverso:

 

– l’accelerazione del processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all’applicazione dell’istituto;

– l’apertura del regime anche a società, di per sé prive dei requisiti di ammissibilità, ma appartenenti ad un gruppo di imprese, nel caso in cui almeno un soggetto del gruppo possegga i requisiti di ammissibilità e il gruppo abbia adottato un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo;

– la certificazione, da parte di professionisti qualificati, dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in ordine alla loro conformità ai principi contabili;

– la gestione, nell’ambito del regime dell’adempimento collaborativo, anche di questioni riferibili a periodi d’imposta antecedenti all’ammissione al regime;

nuove forme di contraddittorio in favore dei contribuenti aderenti al regime dell’adempimento collaborativo;

– procedure semplificate di regolarizzazione della posizione del contribuente che aderisca a indicazioni dell’Agenzia delle entrate che richiedano di effettuare ravvedimenti operosi;

– l’emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell’amministrazione finanziaria e dei contribuenti;

– la previsione di un periodo transitorio di osservazione che preceda l’esclusione del contribuente dal regime dell’adempimento collaborativo, in caso di violazioni fiscali non gravi;

– il potenziamento degli effetti premiali connessi all’adesione al regime dell’adempimento collaborativo prevedendo, al ricorrere di specifici presupposti: esclusione o riduzione delle sanzioni amministrative tributarie; esclusione della punibilità del delitto di dichiarazione infedele; riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.

 

Il testo interviene, infine, in materia sanzionatoria prevedendo che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale da parte di imprese che non posseggano i requisiti per aderire al regime dell’adempimento collaborativo comporti, al ricorrere di specifiche condizioni, la riduzione delle sanzioni amministrative in materia tributaria e, eventualmente, la non punibilità del reato di dichiarazione infedele.

CCNL Servizi Postali: rinnovati i contratti del settore recapiti, distribuzione e servizi postali

Novità economiche e normative per i dipendenti del settore

Il 14 novembre 2023 le Segreterie Nazionali delle OO.SS. Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil Poste, insieme alle associazioni datoriali CNA e FISE hanno sottoscritto le ipotesi di rinnovo dei due contratti delle imprese private operanti nel settore dei recapiti, della distribuzione e dei servizi postali. I due testi risultano equivalenti, ad eccezione della parte riferita alla Bilateralità e al Fondo Sanitario, presenti in CNA e non recepiti da FISE.
Nello specifico, si segnalano elementi di novità rilevanti dal punto di vista normativo. In primo luogo, la sottoscrizione di una regolamentazione in tema di contrasto alle molestie sessuali, la previsione di congedi per le donne vittime di violenza di genere, l’estensione delle tutele già in essere per le tossicodipendenze ad etilisti e ludopatici. Il congedo matrimoniale viene esteso anche alle unioni civili. Introdotto, inoltre I’istituito della reperibilità e, in tema di inquadramento, inserite ed ordinate all’interno delle declaratorie alcune figure professionali.
Dal punto di vista economico è stato definito un incremento lordo medio mensile di 130,00 euro (parametrato sul livello 5° super), da riversare interamente sui minimi tabellari. Prevista, altresì, l’erogazione di un importo Una Tantum di 500,00 euro, così suddiviso:
– 150,00 euro a gennaio 2024;
– 150,00 euro a luglio 2024;
– 200,00 euro a settembre 2024.
Gli importi sono da corrispondere in egual misura a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia di contratto (part-time/full-time), dall’inquadramento, dall’anzianità di servizio.
Nel testo viene chiarito il concetto di stagionalità ed elevato a 200 il limite annuo delle ore da rendere in regime di flessibilità, a fronte delle attuali 150. Prevista la Formazione continua ed Aggiornamento Professionale tramite il Fondartigianato, per I’acquisizione di maggiori conoscenze e competenze professionali. 
Infine è stata concordata l’istituzione di una Commissione che si occuperà degli aspetti tecnici legati all’introduzione dell’istituto delle Ferie Solidali in favore di lavoratori in situazioni di gravità. 
Nel solo documento siglato da CNA è stato introdotto un sistema strutturato di bilateralità, finalizzato all’erogazione di prestazioni di welfare contrattuale, con i vantaggi connessi ad una legislazione di favore in termini di detassazione. E’ stata altresì istituita la sanità integrativa, con adesione al Fondo San.Arti., con la previsione secondo cui le imprese che non intenderanno aderirvi dovranno corrispondere nella busta paga mensile di ogni singolo lavoratore le quote di 30,00 euro (EBNA-Bilateralita) e 25,00 euro (San.Arti.), a far data dal mese di dicembre 2023. 

CCNL Federcasa: continua il negoziato per il rinnovo

Riprende la trattativa tra le Parti incentrata sull’aumento retributivo

Il 14 novembre è ripresa la trattativa sul rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa.
La negoziazione si è incentrata sulle richieste dei sindacati per un maggiore aumento retributivo, rispetto a quello proposto nell’ultimo incontro da Federcasa pari al 2,5%, in quanto secondo questi ultimi irricevibile e distante dall’indice di inflazione cumulata degli ultimi tre anni pari al 16%.
Nell’incontro la delegazione di parte datoriale ha proposto un aumento sul tabellare complessivamente pari al 4,5%, non sufficiente secondo i sindacati.
Inoltre, è stata  proposta da Federcasa una produttività obbligatoria dell’1,5% per le aziende aderenti al contratto, secondo i sindacati tale ipotesi non garantisce l’incremento stipendiale strutturale definendo di fatto la creazione di divari e disuguaglianze tra lavoratori ugualmente inquadrati.
Il prossimo incontro è previsto per il 1°dicembre.

Rata di pensione dicembre 2023: conguaglio e somma aggiuntiva

L’INPS ha completato le attività per garantire il pagamento dell’anticipo relativo alla rivalutazione definitiva per l’anno 2023 (INPS, 15 novembre 2023, n. 4050).

È arrivata la comunicazione che l’INPS ha terminato le attività finalizzate a garantire, sulla rata di pensione di dicembre di quest’anno, il pagamento del conguaglio relativo alla rivalutazione definitiva per l’anno 2023, che l’articolo 1 del D.L. n. 145/2023, ha anticipato all’ultimo pagamento dell’anno corrente.

Le attività in questione sono state effettuate contestualmente alle elaborazioni utili al pagamento automatizzato dell’importo aggiuntivo (articolo 70, comma 7, Legge n. 388/2000), nonché della seconda tranche della somma aggiuntiva (quattordicesima).

Anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione per il 2023

L’articolo 1 del D.L. n. 145/2023, tuttavia, ha previsto che per contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per il 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni (articolo 24, comma 5 della Legge n. 41/1986, per l’anno 2022) venga anticipato al 1° dicembre 2023.

Pertanto, la variazione percentuale definitiva calcolata dall’Istat per l’anno 2022 da utilizzare ai fini della perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2023 è stata pari al +8,1%. Sono state interessate dall’operazione tutte le pensioni e le prestazioni assistenziali con decorrenza precedente l’anno 2023, per una platea complessiva di 21 milioni di prestazioni. Il messaggio include anche i criteri della rivalutazione effettuata dall’Istituto.

Rata di dicembre 2023 e importo aggiuntivo

L’INPS informa anche che sulla rata di dicembre 2023 vengono corrisposti il nuovo importo spettante e utilizzato anche per la tredicesima mensilità, e gli arretrati di importo non superiori a 1.000 euro. Sul cedolino è stata inserita la nota informativa dedicata.

Invece, l’importo aggiuntivo di 154,94 euro per l’anno 2023 (articolo 70, comma 7 Legge n. 388/2000) è stato attribuito a oltre 346.000 beneficiari.

In particolare, l’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al D.Lgs. n. 509/1994. Quindi, tale importo non spetta, tra le altre, alle prestazioni non qualificate come pensioni e alle pensioni di vecchiaia in cumulo (cat. 170) a formazione progressiva, fino a quando la prestazione non sia completa di tutte le quote.

L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che: se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di 1,5 volte il trattamento minimo x 13 (11.074,83 euro); se il pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di 3 volte il trattamento minimo x 13 (22.149,66).

La quattordicesima

Infine, l’Istituto comunica, tra l’altro, che per la seconda tranche del 2023 sono stati utilizzati i limiti reddituali al tasso di perequazione provvisoria del +7,3%, utilizzato per l’elaborazione centrale relativa al mese di luglio 2023. La somma aggiuntiva è stata riconosciuta, sulla mensilità di dicembre 2023, a oltre 150.000 beneficiari.

CCNL Allevatori Zootecnici: con il rinnovo contrattuale in arrivo aumenti retributivi

Il rinnovo introduce novità sul piano economico e normativo  

Le Sigle Sindacali di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia e Aia hanno reso noto il rinnovo del contratto, scaduto il 31 dicembre 2022, per le lavoratici ed i lavoratori delle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici. Molte le novità introdotte. Sul piano economico è previsto un aumento retributivo sul biennio 2023-2024 del 5,5% e la rivalutazione degli scatti di anzianità complessivamente pari a 3,4%. Sul piano normativo, invece, sono stati introdotti: aggiornamenti sulla regolazione dei contrati a tempo determinato e del tempo parziale; istituzione della Banca Ore; rafforzamento della contrattazione di secondo livello, con il coinvolgimento delle strutture nazionali.