CCNL Credito: confronto sulla piattaforma

Aumento delle retribuzioni, flessibilità, welfare e diritti tra gli argomenti dei sindacati 

Il 19 luglio Fabi, Fist-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin si sono incontrate per discutere sulla piattaforma unitaria presentata per il rinnovo del CCNL Credito applicabile ai dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali e scaduto lo scorso 31 dicembre.
Le Organizzazioni Sindacali hanno sottolineato i seguenti punti di rilievo:
– l’aumento delle retribuzioni in virtù delle dinamiche inflattive, della redditività e produttività; 
– necessità di una contrattazione collettiva d’anticipo necessaria per gestire i cambiamenti; 
– aumento dell’occupazione per evitare la riduzione dell’organico, la chiusura delle filiali; 
– maggiore interesse sul benessere lavorativo; profili professionali e sviluppo di carriera e maggiore flessibilità lavorativa;
– welfare e diritti.
E’ stata, inoltre, ribadita la necessità di velocizzare l’accordo per il rinnovo del CCNL.

CCNL Autostrade: siglato il rinnovo del contratto

Dal punto di vista economico previsti aumenti retributivi e Una Tantum per i lavoratori del settore

E’ stato rinnovato nei giorni scorsi il contratto nazionale Autostrade e trafori, scaduto nel giugno 2022. Il rinnovo che interessa circa 13 mila addetti del settore è stato sottoscritto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl-viabilità, con le associazioni datoriali Federreti e Acap (Associazione concessionarie autostrade private) ed avrà decorrenza dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2025.
Dal punto di vista economico è previsto nel triennio un aumento complessivo di 250,00 euro al livello C. L’incremento sui minimi tabellari è di 210,00 euro, così ripartiti:
– 60,00 euro ad agosto 2023;
– 50,00 euro a gennaio 2024;
– 30,00 euro ad agosto 2024;
– 70,00 euro gennaio 2025.
Inoltre sono previsti 10,00 euro di incremento dell’IDR 2019 (Importo distinto della retribuzione) al livello C da gennaio 2024, per un importo complessivo di 25,00 euro, che diventano utili ai fini del calcolo del Tfr.
A titolo di welfare previsti 30,00 euro per 12 mensilità per ogni anno a partire da gennaio 2024, per un importo complessivo annuo di 360,00 euro. Prevista, inoltre, a livello economico una somma Una Tantum al livello C di 700,00 euro, da erogare con la retribuzione di luglio 2023, oltre a 300,00 euro di welfare, sempre a titolo di Una Tantum.
Dal punto di vista normativo, affermano i sindacati, sono stati introdotti diversi miglioramenti in merito al tema dei congedi per la maternità e la paternità, alla normativa del Fth (full time hours) e del part time, al comporto per le gravi malattie.
Le OO.SS. hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, che consente alle lavoratrici ed ai lavoratori un recupero importante del potere d’acquisto, ed hanno annunciato che a settembre riprenderà il confronto per la definizione del nuovo contratto di filiera.

Danni da calore: gestione del rischio e attività ispettiva

L’INL, in considerazione delle condizioni climatiche in atto, riporta l’attenzione sui rischi legati ai danni da calore a cui possono essere esposti i lavoratori, fornendo indicazioni sulla valutazione e gestione del rischio e ricordando la possibilità di chiedere la CIGO qualora le temperature superino i 35° centigradi (INL, nota 13 luglio 2023, n. 5056). 

Con l’arrivo della stagione estiva e, soprattutto, in virtù dell’eccezionale ondata di calore che ha investito il nostro paese negli ultimi giorni, l’INL torna a occuparsi della tutela dei lavoratori per i rischi legati ai danni da calore, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell’attività di informazione e prevenzione da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori finalizzata a fornire utili elementi di conoscenza sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischio.

 

Nella nota in commento, pertanto, l’Ispettorato integra le indicazioni operative già fornite in precedenza con la nota n. 4753/2022 precisando, per esempio, quali sono i principali canali e metodologie per la valutazione del rischio in argomento.

 

Per l’indagine sulla valutazione dei rischi da stress termico e l’individuazione delle relative misure di mitigazione, è possibile fare riferimento alla documentazione consultabile sul Portale Agenti Fisici nella Sezione “Microclima”, ai contenuti informativi reperibili ai link  messi a disposizione sul sito istituzionale dell’INL, con informazioni relative alle strategie e tecniche di misura dello stress termico e alle relative metodologie di misurazione e di controllo del microclima, che possono avvalersi di analisi del calcolo dell’esposizione mediante gli indici WBGT, PHS, IREQ, degli indici di ergonomia e di temperatura. 

Il personale abilitato degli Uffici dell’Ispettorato può anche consultare le norme tecniche di riferimento presenti sulla banca dati UNI.

 

Si ricorda che l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico, atteso che la prestazione lavorativa si espone a situazioni particolari di vulnerabilità.

 

Maggiormente interessate da tali fenomeni sono le mansioni che comportano attività non occasionale all’aperto, nei settori più esposti al rischio: edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali), comparto estrattivo, settore agricolo e della manutenzione del verde, comparto marittimo e balneare, per citare i principali.

 

Particolare attenzione nella valutazione del rischio e/o del suo aggravamento, in chiave prevenzionistica e ispettiva, deve essere posta ai seguenti elementi: gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 – 17:00); le mansioni; le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI); l’ubicazione del luogo di lavoro; la dimensione aziendale; le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).

 

Il rischio da calore richiede l’individuazione e l’adozione, da parte del datore di lavoro, di apposite misure di prevenzione e protezione, tra cui anche quelle esposte nel decalogo INIL-Worklimate, i cui contenuti sono stati considerati anche dalla giurisprudenza di merito.

 

A tal proposito, l’INL rende disponibile sul proprio sito e anche in allegato alla nota in oggetto, la “Guida informativa per la gestione del rischio caldo”, che contiene informative per i datori di lavoro in merito alle patologiche da calore e ai fattori che contribuiscono alla loro insorgenza nonché apposito decalogo dedicato alla relativa prevenzione.

 

Uno strumento a disposizione delle aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo (si considerano tali quelle superiori a 35° centigradi) o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, è quello della cassa integrazione guadagni ordinaria che può essere richiesta evocando la causale “eventi meteo”.

 

Nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare, l’azienda deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, senza necessità di produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura o di produrre bollettini meteo.

 

Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovete a temperature eccessive.

 

L’INL, infine, sollecita l’attenzione durante lo svolgimento dell’attività ispettiva alla presenza nel DVR e nel POS, ove applicabile, della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste. 

Manageritalia: previsto un ampliamento del welfare sanitario integrativo per quadri associati e famiglie

Copertura sanitaria per i Quadri iscritti a Manageritalia e per i familiari a carico

Manageritalia prevede per i Quadri associati un sistema di welfare sanitario integrativo sia per gli aderenti che per l’intera famiglia. Grazie a ciò, tali professionisti, pur fruendo già di Fondi Sanitari integrativi sia contrattuali che aziendali, hanno possibilità di ampliare la propria copertura sanitaria ed estenderla ai familiari.
La quota d’iscrizione per l’anno 2023 è pari ad euro 60,00 e comprende una vasta gamma di servizi e vantaggi per la professione e la famiglia, oltre alla possibilità di accedere a prezzi vantaggiosi e ad un sistema più ampio di welfare.
L’adesione a questa forma di assistenza sanitaria può essere realizzata individualmente dal singolo Quadro attraverso SempreinSalute – Integrativa Quas, oppure in forma collettiva, mediante l’adesione dell’azienda alla Cassa De Lellis: in questo caso, i contributi versati dall’azienda per il collaboratore sono interamente deducibili dal reddito, comportando un risparmio fiscale secondo l’aliquota marginale.
In tutte le possibili modalità di adesione, il professionista può estendere volontariamente la copertura sanitaria al proprio nucleo familiare.
Le prestazioni principali previste dai piani sanitari riguardano:
– ricoveri ospedalieri;
– visite specialistiche;
– cure e accertamenti diagnostici;
– prestazioni odontoiatriche.
I piani sanitari, oltre alla modalità di rimborso delle spese sostenute, offrono anche la possibilità di accedere ad un network di strutture convenzionate che garantisce l’accesso alle prestazioni rapidamente, sostenendo solo una parte del costo, in quanto, la restante parte viene liquidata direttamente alla struttura dalle compagnie di assicurazione che collaborano con la Cassa De Lellis.

IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori: novità introdotte dal D.L. Semplificazioni

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul’articolo 18 del Decreto Semplificazioni recante modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori (Agenzia delle entrate, circolare 7 luglio 2023, n. 20/E).

Il D.L. n. 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni, all’articolo 18 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori, intervenendo in particolare sul Decreto IVA con la riformulazione delle previsioni riguardanti:

 

– l’esenzione da imposta di cui all’articolo 10, primo comma, n. 18), relativa alle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF;

 

– l’applicazione dell’aliquota ridotta (del 10%) di cui alla Tabella A, parte terza, n. 120, alle prestazioni di ricovero e cura diverse da quelle per le quali è prevista l’esenzione ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n.18) e n.19), del Decreto IVA, nonché per le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate.

 

L’Agenzia ha premesso che in base all’articolo 10, primo comma, n. 19) del decreto IVA sono esenti da imposta le prestazioni di ricovero e cura, comprese quelle di somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto qualora rese da:

– enti ospedalieri;

– cliniche e case di cura convenzionate;

– società di mutuo soccorso con personalità giuridica;

– enti del Terzo settore di natura non commerciale.

 

Con la novella normativa è stata innanzitutto confermata l’esenzione da imposta per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ed inoltre, in linea con l’orientamento della giurisprudenza unionale, tale esenzione è stata estesa alle prestazioni sanitarie rese dagli esercenti arti e professioni sanitarie soggetti a vigilanza.

L’integrazione normativa prevede, dunque, che qualora la prestazione sanitaria sia resa al paziente, nell’ambito della più complessa prestazione di ricovero e cura, da una delle strutture ivi indicate, avvalendosi di un professionista, in un rapporto trilaterale, che veda detta prestazione fatturata dal professionista alla struttura e da quest’ultima al paziente, l’esenzione si applica in entrambi i rapporti, nel limite normativamente previsto.

 

L’Agenzia ha sottolineato in particolare che l’esenzione della componente di una prestazione di ricovero e cura resa dalla struttura sanitaria non convenzionata è subordinata alla condizione che tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo.

Tale condizione implica che, laddove la prestazione sia resa dal professionista sanitario sottoposto a vigilanza e questi sia legato alla struttura sanitaria non convenzionata da un rapporto di lavoro dipendente, la suddetta disposizione non trova applicazione e l’intera prestazione di ricovero e cura è soggetta ad IVA.

 

In merito alle prestazioni rese dalle strutture sanitarie non convenzionate, l’Agenzia ha osservato che le stesse sono interessate anche dal trattamento agevolato avente ad oggetto, in particolare, l’applicazione di un’aliquota ridotta, al 10%, per le prestazioni di alloggio, ricovero e cura.

La nuova previsione, oltre a confermare l’applicazione di tale aliquota IVA, la estende anche alle prestazioni:

– di ricovero e cura rese dalle strutture sanitarie non convenzionate (diverse da quelle esenti);

– di alloggio rese da qualsiasi struttura sanitaria (convenzionata e non) nei confronti degli accompagnatori dei soggetti ricoverati.

 

Infine, la novella normativa, ha esteso l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta anche alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate, sia qualora tali servizi siano resi da enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica ed enti del Terzo settore di natura non commerciale, sia laddove siano resi da strutture sanitarie non convenzionate.

 

CCNL Tessili – Industria (Terzisti Mezzogiorno): nuovi minimi da luglio

CCNL Tessili – Industria (Terzisti Mezzogiorno): nuovi minimi da luglio 

Per le aziende del Mezzogiorno previsti nuovi aumenti a decorrere da luglio 

L’Ipotesi di Accordo del 28 luglio 2021 sottoscritta tra Smi-Moda Italia, assistita da Confindustria Moda e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil ed applicabile ai lavoratori del settore Tessile Abbigliamento Moda, ha previsto per le Aziende Terziste nel Mezzogiorno gli aumenti contrattuale a decorrere dal 1° luglio 2023.
Di seguito i nuovi importi.

Livello Minimo
8 2.230,39
7 2.103,70
6 1.974,89
Viaggiatore 1 1.902,67
5 1.850,01
Viaggiatore 2 1.794,72
4 1.759,95
3 Super 1.719,52
3 1.681,33
2 Super 1.632,70
2 1.597,13
1 1.269,60

 

Manageritalia: erogato voucher Innovation Manager

Entro il 5 settembre iscrizione all’elenco dei manager qualificati e società di consulenza per il Voucher consulenza in Innovazione

Possibilità di iscrizione all’elenco dei Manager qualificati e delle Società di consulenza per il supporto di aziende e reti di impresa nelle azioni previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.
Per accedere all’elenco Manageritalia si necessita la compilazione dell’apposita domanda online, attendendo poi l’esito della valutazione di XLabor.
Il Mimit ha promosso la seconda edizione del Voucher per la consulenza in Innovazione, affidando a Manageritalia l’aggiornamento dell’Albo degli Innovation Manager Manageritalia. A tal proposito, le aziende riceveranno i seguenti contributi:
Micro e piccole: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino a un massimo di 40mila euro;
Medie imprese: contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino a un massimo di 25mila euro;
Reti di imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino a un massimo di 80mila euro.
Vengono altresì ammesse al contributo, le spese sostenute a fronte di prestazioni di consulenza specialistica svolte dal manager dell’innovazione qualificato, indipendente ed inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a 9 mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete.
Le Aziende possono inoltre demandare un contributo per la transizione green e digitale attraverso i soggetti iscritti all’elenco del Mimit che erogano consulenze specifiche relativamente all’applicazione delle tecnologie riportate nell’elenco sottostante:
– big data e analisi dei dati;
– cloud, fog e quantum computing;
– cyber security;
– integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale;
– simulazione e sistemi cyber-fisici;
– prototipazione rapida;
– sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata;
– robotica avanzata e collaborativa;
– interfaccia uomo-macchina;
– manifattura additiva e stampa tridimensionale;
– internet delle cose e delle macchine;
– integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
– programmi di digital marketing, processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi, nonché programmi di sviluppo commerciale verso mercati;
– programmi di open innovation.
I consulenti possono supportare le aziende anche nei processi di ammodernamento della gestione ed organizzazione, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, con applicazione di nuovi metodi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che si giunga ad un importante processo di innovazione organizzativa dell’impresa.
Per la ricezione del voucher, le domande da parte dei manager qualificati possono essere inoltrate, accedendo alla procedura informatica entro le ore 17:00 del 5 settembre 2023. Il possesso dell’asseverazione, nonché dell’iscrizione all’elenco Innovation Manager Manageritalia, rende più agevole la valutazione da parte del Ministero.
I manager qualificati che vogliano poi iscriversi all’elenco Mimit per offrire i servizi manageriali oggetto del contributo, sono tenuti a presentare, esclusivamente tramite la procedura informatica, l’istanza di iscrizione al predetto elenco. A tal fine, sono tenuti a dichiarare:
a) il possesso dei requisiti di accesso relativi all’accreditamento negli elenchi dei manager dell’innovazione e/o di quelli indicati nel Decreto 7 maggio 2019, art. 5, co. 3;
b) la specializzazione in uno o più ambiti di cui al Decreto 7 maggio 2019, art. 3, co. 1 e 2;
c) le regioni del territorio nazionale nel caso in cui sono disponibili ad erogare le prestazioni di consulenza specialistica;
d) che le prestazioni connesse all’incarico manageriale, oggetto delle agevolazioni di cui al decreto, vengono svolte in proprio.
Le domande sono verificate ed approvate dagli Uffici del Ministero, ma ciò costituisce un vantaggio per l’accreditamento presso gli Albi o Elenchi dell’innovazione, istituiti presso le associazioni di rappresentanza dei manager, tra le quali Manageritalia. Anche i professionisti iscritti nell’elenco del 2019 devono rifare la domanda.
Per far parte del predetto elenco, il manager deve autocertificare la veridicità di competenze ed esperienze vantate rispondendo al form per l’asseverazione, nonché riportarle nello specifico Cv da allegare al sito xlabor.it.
Dopo aver compilato la domanda ed ottenuto l’asseverazione, risulta indispensabile l’iscrizione a Manageritalia, per poter essere inseriti nell’Albo. L’adesione, in ogni caso, offre al professionista una vasta gamma di servizi e vantaggi di altissimo livello e qualità ben oltre l’inserimento nell’Albo degli Innovation Manager, ed il costo della quota stessa è pari ad euro 120,00.
Successivamente si deve procedere con la domanda di iscrizione presso il Ministero, indicando il riferimento all’iscrizione presso l’Albo.
È possibile inoltrare la richiesta presso il Ministero anche senza l’adesione all’Albo Manageritalia o senza asseverazione, ma ciò comporta una valutazione da parte del Ministero stesso.
Da ultimo, si comunica che, per qualsiasi informazione si può contattare il sito xlabor@manageritalia.it.

Guide turistiche e stranieri per lavori altamente qualificati: previsione di provvedimenti legislativi

Il Consiglio dei ministri ha approvato, tra l’altro, un disegno di legge che disciplina la professione di guida turistica e, in esame preliminare, un decreto legislativo sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (Consiglio dei ministri, comunicato 17 luglio 2023, n. 43). 

Nella seduta svoltasi in data 17 luglio 2023, il Consiglio dei ministri è intervenuto, tra le altre cose, nel settore del turismo e in quello dei lavori altamente qualificati da parte di cittadini stranieri.

 

In particolare, è stato approvato un disegno di legge che si propone di creare un ordinamento professionale univoco delle guide turistiche, regolamentandone i principi fondamentali e definendo uno standard omogeneo dei livelli della prestazione per tutto il territorio nazionale, parimenti rafforzando il contrasto all’abusivismo.

 

I soggetti che intendono svolgere la professione di guida turistica dovranno innanzitutto superare un esame di abilitazione nazionale, indetto dal Ministero del turismo con cadenza almeno annuale, consistente in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica. Gli stessi potranno conseguire ulteriori specializzazioni tematiche e territoriali e hanno l’obbligo di aggiornamento professionale.

 

Viene prevista l’istituzione di un elenco nazionale delle guide turistiche, l’iscrizione al quale è condizione necessaria per esercitare l’attività di guida turistica: fanno eccezione a tale obbligo d’iscrizione coloro i quali esercitano la professione su base temporanea e occasionale, o coloro che svolgono visite straordinarie e gratuite presso siti non qualificabili come istituti e luoghi della cultura aperti al pubblico.

 

Scattano sanzioni in caso di esercizio abusivo della professione e per chi si avvale di soggetti non iscritti nell’elenco nazionale per lo svolgimento di visite guidate.

 

Sarà attribuito uno specifico codice Ateco, da parte dell’ISTAT, per definire una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica.

 

Sempre nel settore del turismo, è stato anche approvato il Piano strategico del turismo (Pst), inerente al periodo 2023-2027, che presenta un’analisi approfondita del turismo e dei suoi segmenti, delineando una politica basata su un rapporto sinergico tra Ministero, Regioni e portatori d’interesse, al fine di favorire l’incremento dell’occupazione e l’impatto sul Pil in termini strutturali.

 

Il documento formalizza la visione industriale del settore, basata su obiettivi, cronoprogramma e misurazione dei risultati, snodandosi lungo 5 pilastri strategici: governance, innovazione, qualità e inclusione, formazione e carriere professionali turistiche, sostenibilità.

Centrale è il ruolo del Tourism Digital Hub, ossia la piattaforma web multicanale dedicata alla gestione integrata e unitaria di tutta l’offerta turistico-ricettiva nazionale.

 

Sul fronte dell’ingresso degli stranieri in Italia, è stato approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio.

 

La direttiva promuove un regime più attrattivo ed efficace per i lavoratori altamente qualificati provenienti da Paesi terzi, ampliando l’ambito di applicazione soggettiva e prevedendo procedure più rapide, criteri di ammissione flessibili e inclusivi, al fine di favorire una mobilità più agevole all’interno dell’Unione.

 

Tra le più significative modifiche introdotte meritano di essere segnalate:

 

– la possibilità di rilasciare la carta blu UE anche ai lavoratori stagionali in possesso dei requisiti richiesti per i lavori altamente qualificati, considerati quindi al di fuori delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato;

 

– la promozione dell’imprenditorialità innovativa, consentendo ai cittadini stranieri con carta blu UE la possibilità di esercitare un’attività autonoma in parallelo a quella di lavoro subordinato;

 

– la facilitazione per l’ingresso di dirigenti e specialisti operanti nei servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

 

– condizioni più favorevoli per il ricongiungimento familiare e per l’accesso al mercato del lavoro del coniuge e dei familiari del richiedente la carta blu UE.

CCNL Scuola Pubblica – Personale Ata: siglata l’Ipotesi di Accordo

Firmata l’Ipotesi di Accordo del CCNL 2019-2021. Previsti aumenti contrattuali, novità sulla normativa e nuova figura professionale 

Il CCNL Istruzione e ricerca 2019-2021 che riguarda un milione e mezzo di lavoratrici e lavoratori della scuola, delle università, degli Enti di ricerca e dell’alta formazione artistica e musicale è stato rinnovato. A renderlo noto è la Flc-Cgil, ricordando che alla fine del 2022 è stata trovata un’intesa sulla prima parte economica, che ha portato un aumento medio lordo mensile di 98,00 euro. La stesura dell’Ipotesi di Accordo prevede, non solo novità per quel che concerne la parte normativa, ma anche ulteriori incrementi salariali per i lavoratori. Suddetto incremento stipendiale medio tra i diversi settori oscilla tra il 5 e il 7%. In aumento l’indennità di Ateneo (ex B) e dei collaboratori (ex C), con la definizione del profilo di Collaboratore esperto linguistico, la cui parte economica viene rimandata a sequenza contrattuale insieme alla definizione della nuova figura del tecnologo, del contratto di ricerca, e del personale delle Aziende ospedaliero-universitarie. Sul fronte diritti dei lavoratori precari della scuola sono stati riconosciuti 3 giorni di permesso retribuito come, peraltro, già avviene per il personale di ruolo. Per tutti i Settori vengono estesi i congedi per le donne vittime di violenza. Soggetto a riforma anche l’ordinamento del personale Ata della scuola che introduce una nuova figura professionale di “elevata qualificazione”, aprendo la strada alla soluzione del problema riguardanti i Dsga facenti funzione. Il prossimo step è l’approvazione delle lavoratrici e dei lavoratori prima di mettere la firma definitiva e poi concentrarsi sul reperire le risorse necessarie per il rinnovo del CCNL nazionali del pubblico impiego 2022-2024.

Organo di controllo interno e revisore nelle società cooperative: chiarimenti MIMIT

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha fornito indicazioni sulla disciplina applicabile in materia di controlli nelle società cooperative (Ministero delle imprese e del made in Italy, nota 5 luglio 2023, n. 221466).

Per le società cooperative, la nomina dell’organo di controllo o del revisore è legata al combinato disposto degli articoli 2519, 2543 e 2477 c.c..
Il MIMIT rammenta che la società cooperativa, la cui compagine sociale è composta da un numero di soci cooperatori inferiore a 20 ovvero il cui attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro e abbia previsto nell’atto costitutivo di adottare la normativa di riferimento delle srl, non ha alcun obbligo di nominare l’organo di controllo interno né il revisore.

 

Per gli altri casi è necessario operare a monte una distinzione tra le cooperative che adottano il regime di riferimento delle spa da quelle che operano invece secondo la disciplina delle srl:

– se la cooperativa adotta le norme spa, per esplicita previsione nell’atto costitutivo/statuto del sistema spa o in ragione della mancata indicazione del regime di riferimento srl o infine perché ha più di 20 soci ovvero un attivo patrimoniale superiore a un milione di euro, la revisione legale dei conti è sempre obbligatoria e può essere affidata ad un revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro, o al collegio sindacale;

– se la cooperativa spa rientra invece nelle fattispecie art. 2477 c.c., oltre alla revisione legale, è necessario che nomini anche il collegio sindacale cui affidare il controllo interno (nelle spa l’organo di controllo può essere solo in forma collegiale);

– se la cooperativa adotta le norme srl, ai sensi dell’art. 2519 c.c., solo se vi è esplicita previsione nell’atto costitutivo, e rientra nelle fattispecie descritte dall’art. 2477 c.c., deve provvedere alla nomina di un organo di controllo o di un revisore, determinando
competenze e poteri del sindaco unico o del revisore.  La nomina del collegio sindacale, in alternativa all’organo monocratico, sarà possibile solo se disposta nell’atto costitutivo o nello statuto.

 

Il Ministero, dunque, afferma che alle cooperative srl si possa applicare la disciplina del sindaco unico per la necessità, del tutto oggettiva, di non creare disparità di trattamento o pregiudicare la forma societaria cooperativa srl e viene evidenziato che, nel caso di specie, si tratta solo di una deroga sulla composizione dell’organo, collegiale o monocratica, non idonea ad incidere sul contenuto o l’approfondimento dei controlli.

 

Riguardo ai controlli attribuiti al sindaco e quelli affidati al revisore, si ricorda che:

  •  Il Sindaco Unico (o il Collegio Sindacale) partecipa alle adunanze dell’organo amministrativo; è incaricato ad effettuare i controlli sul rispetto della legge e della corretta gestione; è obbligato alla tenuta del Libro; deve effettuare i controlli trimestrali sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Ai sensi dell’articolo 2545 c.c., inoltre, deve specificamente indicare, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, nella relazione prevista dall’articolo 2429 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico;

  • Il Revisore Legale (o la Società di Revisione) cui è attribuita la revisione legale dei conti, non partecipa alle adunanze del CdA, effettua i controlli con la frequenza che ritiene più opportuna tenuto conto delle dimensioni e dell’attività svolta dall’ente ed è tenuto alla conservazione solo delle carte di lavoro. La Relazione al Bilancio, infine, riguarda principalmente gli aspetti contabili.

Pertanto risulta evidente che si tratta di attività professionali che hanno ad oggetto aspetti diversi e che al revisore non sono affidate le funzioni di controllo spettanti all’organo sindacale.

 

Il MIMIT, infine, conclude affermando che sarebbe immotivatamente discriminatorio ritenere che alle società cooperative sia preclusa la possibilità di nominare il revisore legale in conseguenza dell’applicazione letterale dell’articolo 2543 c.c..

Inoltre l’assenza di obbligatorietà di un organo di controllo interno, al di sotto di certi valori dimensionali, può essere ampiamente giustificata dall’esigenza di non gravare le cooperative più piccole di oneri non strettamente necessari.