Ministero Giustizia: chiarimenti sui requisiti di iscrizione albo gestori crisi d’impresa

 

Il Ministero della Giustizia fornisce chiarimenti in merito ai requisiti di iscrizione all’Albo gestori Crisi d’impresa di cui all’art. 356 del D.Lgs. n. 14/2019 (Circolare n. 57216 del 13 marzo 2023).

Con circolare ministeriale n. 57216 del 13 marzo 2023 sono giunti chiarimenti riguardo ai requisiti di iscrizione, obblighi formativi e requisito alternativo ai fini del primo popolamento dell’albo gestori crisi d’impresa, art. 356 del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14. I chiarimenti sono forniti in materia di:

  • enti erogatori della formazione iniziale;
  • enti erogatori dell’aggiornamento biennale;
  • requisito alternativo alla formazione, ai fini del primo popolamento dell’albo.

Essendo previsto un limite temporale per la validità degli incarichi giudiziali utili ai fini dell’iscrizione all’albo (art. 356, comma 2, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), viene chiarito che lo sono anche quelli conferiti successivamente alla data del 16 marzo 2019, sino all’entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, e pertanto tutti gli incarichi giudiziali assegnati dal 17 marzo 2015 sino al 15 luglio 2022.

Quanto alla formazione iniziale necessaria ai fini dell’iscrizione all’albo, ottenuta tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell’art. 16 del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 di durata non inferiore a duecento ore nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, viene specificato che sono legittimati a erogare tale formazione iniziale anche gli ordini professionali dei consulenti del lavoro, qualora risulti un’apposita convenzione con università pubbliche o private e a condizione che i corsi rispettino gli ulteriori requisiti di legge, come chiariti dalla circolare prot. n. 14539.U.

 

Infine, vengono debitamente riconsiderati anche gli ordini professionali legittimati a erogare l’aggiornamento biennale, ricomprendendovi anche quello dei consulenti del lavoro, pur in assenza di apposita convenzione con università pubbliche o private, a condizione che i corsi rispettino gli ulteriori requisiti di legge, come chiariti dalla  citata circolare prot. n. 14539.U.

 

Pensione anticipata flessibile, le istruzioni dell’INPS

L’Istituto fornisce le indicazioni in merito all’applicazione del diritto previsto dalla Legge di bilancio 2023 (INPS, circolare 10 marzo 2023, n. 27).

L’INPS ha fornito le istruzioni sull’applicazione delle disposizioni previste dalla Legge di bilancio 2023 in materia di diritto alla “pensione anticipata flessibile” al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. Si tratta di una facoltà disposta in via sperimentale per il 2023 dall’articolo 1, comma 283,della Legge 197/2022.

In particolare, il trattamento di pensione in esame è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia. 

Peraltro, nella circolare INPS in oggetto, si descrive tra l’altro anche il coordinamento della previgente disciplina della pensione “Quota 100” in materia di assegno straordinario riconosciuto dai Fondi di solidarietà bilaterali e di termini di pagamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata, con il rinvio alla nuova pensione anticipata flessibile (articolo 1, comma 284 della Legge di bilancio 2023).

Infine, vengono individuati i termini di pagamento dei TFS/TFR per i lavoratori pubblici cui è liquidata la pensione anticipata flessibile e la possibilità di accesso all’anticipo finanziario dei medesimi trattamenti.

I requisiti

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. I lavoratori che perfezionano i requisiti entro il 31 dicembre 2023 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della cosiddetta finestra.

Cumulo dei periodi assicurativi

Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata flessibile in argomento può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS. I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi assicurativi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli presso la gestione nella quale risultino versati o accreditati il maggior numero di contributi.

 Ѐ prevista l’incumulabilità della pensione anticipata flessibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tuttavia la stessa Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 344 e 349) dispone che il compenso erogato per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Ne consegue che tali redditi sono irrilevanti ai fini dell’incumulabilità della pensione anticipata flessibile. Inoltre, l’INPS rammenta che in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa per fare fronte all’emergenza da Covid-19, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e pensione anticipata flessibile.

 

Fondo Mario Negri: i versamenti per il 2023

Le scadenze dei versamenti a carico delle aziende per l’anno 2023 

Il Fondo Mario Negri, Fondo di Previdenza per i dirigenti di aziende commerciali, di spedizione e trasporto ha stabilito che è possibile alimentare il conto individuale attraverso i seguenti versamenti da parte delle aziende:
–  contributi previdenziali obbligatori;
– contributi addizionali;
– TFR maturando e TFR pregresso;
– premio di produttività;
– welfare contrattuale.
I contributi e il TFR devono essere versati trimestralmente, come sotto indicato:

Scadenza  Periodo di riferimento contributi  Periodo di riferimento TFR
  10 aprile  I trimestre  IV trimestre anno precedente
10 luglio II trimestre  I trimestre 
   10 ottobre  III trimestre  II trimestre 
     10 gennaio  IV trimestre anno precedente  III trimestre 

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, l’Azienda deve comunicare, entro 10 giorni, tutte le informazioni necessarie (data di cessazione dal servizio, motivazione, eventuale periodo di indennità sostitutiva del preavviso) e il Fondo provvederà all’invio di un modulo di versamento precompilato riportante gli importi dovuti per l’ultimo periodo di servizio. In caso di cessazione, infatti, il versamento dei contributi, del TFR e dell’eventuale indennità sostitutiva del preavviso deve essere effettuato entro e non oltre il secondo mese successivo a quello di cessazione.

CCNL Commercio Cooperative: proseguono le trattative per il rinnovo contrattuale

Relazioni sindacali, diritti e agibilità sindacali, mercato del lavoro, welfare i punti cardine del confronto

Prosegue il confronto sulla definizione del nuovo CCNL Commercio Cooperative scaduto in data 31 dicembre 2019.
Le principali tematiche affrontate nel tavolo delle trattative tra i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs e le Associazioni Datoriali di settore Agci, Confcooperative e Legacoop, riguardano l’ambito delle relazioni sindacali, dei diritti ed agibilità sindacali, del mercato del lavoro, nonché del welfare.
Per quel che riguarda il sistema delle relazioni sindacali, il confronto è volto a specificare l’aggiornamento dell’articolato contrattuale rispetto le previsioni degli Accordi Interconfederali siglati nell’anno 2015 e nell’anno 2018 dalle Confederazioni Cgil, Cisl, Uil, e dalle Associazioni Cooperative. A tal proposito, Filcams, Fisascat e Uiltucs si sono rese disponibili nel portare avanti le trattative inerenti l’aggiornamento delle parti contrattuali mediante un’apposita Commissione con funzioni ricognitive ed istruttorie, ed esplicitando che, in ogni caso, non potranno essere oltrepassate le attuali regole previste dal contratto, circa il numero di componenti delle Rsu, in quanto di miglior favore rispetto agli Accordi Interconfederali in materia. La richiesta verte altresì, sul riconoscimento di agibilità sindacali utili ad introdurre l’esercizio del diritto di assemblea in modalità da remoto e nonché la creazione della bacheca sindacale virtuale.
Circa il mercato del lavoro, le Organizzazioni Sindacali si sono riservate di verificare le proposte delle Parti Datoriali, ponendo il limite di ampliamento degli spazi di flessibilità.
Con riferimento alle forme di assunzione, il confronto è stato improntato soprattutto sull’apprendistato professionalizzante, contratti a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato, con la richiesta di Parte Datoriale, di stabilire un’unica percentuale massima di personale assumibile senza distinguere se contratti a termine e somministrati a tempo determinato.
Le Parti Sindacali sono state altresì d’accordo sull’ampliamento dei compiti e sulla ulteriore strutturazione del ruolo della Commissione paritetica nazionale.
Da ultimo, si comunica che, sono state previste altre tre date affinché il dibattito prosegua, ossia, il 4 aprile 2023 in cui si riunirà la Commissione per le relazioni sindacali, il 5 ed il 27 aprile 2023 in cui la trattativa andrà avanti in Commissione trattante ristretta.

Imposta sostitutiva IRPEF e rendita vitalizia derivante da polizza assicurativa

L’Agenzia delle entrate chiarisce dubbi sull’applicabilità del regime IRPEF previsto per i titolari di redditi da pensione di fonte estera anche al percettore di una rendita vitalizia derivante dalla sottoscrizione di una polizza assicurativa sulla vita avente finalità di copertura del rischio di invalidità permanente (Agenzia delle entrate, risposta 8 marzo 2023, n. 246). 

Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in taluni Comuni indicati nell’articolo 24 ter del TUIR possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, con aliquota del 7%, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione (complessivamente 10 anni).

 

Nel quesito di cui alla risposta in oggetto, si chiede se il regime di cui sopra, riservato alle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera, si possa applicare anche alla rendita vitalizia percepita a fronte di un contratto di assicurazione sulla vita, stipulato con un ente privato estero, finalizzato (in parte) alla copertura del rischio di invalidità permanente.

 

In sostanza, l’applicazione del regime fiscale in argomento è subordinata alla condizione che la persona fisica che si trasferisce in Italia possieda «redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri». Tali redditi sono le pensioni di ogni genere e gli assegni a essi equiparati: nella definizione rientrano tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causale anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo), ma anche tutte quelle indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.

 

Premesso ciò, l’Agenzia già in precedenza ha chiarito che, in linea generale, le prestazioni pensionistiche integrative erogate a un soggetto che trasferisce la residenza fiscale in Italia, versate da un fondo previdenziale professionale estero o tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita, sono riconducibili, in via ordinaria, secondo l’ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di cui al citato articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana.

 

Nel caso specifico sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, si evidenzia che la sottoscrizione della polizza rappresenta un atto di natura volontaria che non ha una finalità previdenziale e l’erogazione delle prestazioni a favore dell’Istante non richiede il raggiungimento di alcun requisito anagrafico pensionistico. 

 

Sulla base di queste considerazioni, non essendo la polizza stipulata volta a garantire all’iscritto una pensione integrativa, si conclude che la rendita in esame non è riconducibile nell’ambito dei redditi di cui al suddetto articolo 49 del TUIR e, dunque, che l’istante non possa accedere al regime di favore previsto dall’articolo 24 ter del TUIR

 

CIRL Edilizia Artigianato – Abruzzo: rinnovato il contratto

Previste importanti novità in materia di bilateralità, legalità, formazione, sostenibilità e lotta al dumping contrattuale

Nella sede della CNA Abruzzo è stato siglato da Casartigiani Abruzzo, Claai Abruzzo, Cna Costruzioni Abruzzo, Confartigianato Abruzzo, Unione Costruttori Abruzzesi (per la parte datoriale) e Cgil Abruzzo e Molise, Filca-Cisl e Feneal-Uil (per i lavoratori) il rinnovo del contratto integrativo per i dipendenti delle imprese artigiane del settore delle costruzioni e affini della Regione Abruzzo. L’intesa ha concluso una lunga fase di trattative, accelerate dal rinnovo del contratto nazionale avvenuto il 4 maggio 2022.
Il nuovo contratto, che decorre dal 1° marzo 2023, conferma la centralità attribuita a Edilcassa Abruzzo e Edilfomas Abruzzo.
Nel testo approvato sono state inserite importanti novità in materia di bilateralità, legalità, qualità, formazione, sostenibilità e lotta al dumping contrattuale. Tra le principali, alcune riguardano la sperimentazione del badge elettronico, il rafforzamento del ruolo della formazione (anche nella versione professionalizzante), l’attivazione di strumenti di premialità per le imprese virtuose, l’introduzione della figura del Mastro Formatore Artigiano a supporto della formazione, l’adeguamento delle aliquote contributive e l’introduzione di parametri aziendali per il calcolo dell’elemento variabile della retribuzione (EVR).

Decreto immigrazione, novità sui flussi e sul contrasto all’illegalità

Il governo ha varato un provvedimento che definisce le quote di ingresso per il triennio 2023-25 (Consiglio dei ministri, comunicato 9 marzo 2023, n. 24).

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e per la  prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare. L’obiettivo dichiarato dall’esecutivo è quello di rafforzare gli strumenti di contrasto ai flussi migratori illegali e all’azione delle reti criminali che operano la tratta di esseri umani, semplificando le procedure per l’accesso, attraverso canali legali, dei migranti qualificati. Si prevede, pertanto un inasprimento delle pene con l’introduzione del nuovo reato di “morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina” per il quale c’è la previsione di una pena fino a 30 anni per la morte di più persone. Eliminata anche la necessità di convalida del giudice di pace per l’esecuzione dei decreti di espulsione disposti a seguito di condanna.

I nuovi flussi di ingresso legale

Per quel che riguarda i flussi di ingresso, le quote di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato saranno definite, non più solo per un anno ma per un triennio (2023-2025), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere – tra l’altro – delle Commissioni parlamentari competenti. In via preferenziale, le quote saranno assegnate ai lavoratori di Stati che promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari.

Inoltre, si semplifica l’avvio del rapporto di lavoro degli stranieri con aziende italiane e si accelera la procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale. Previsti Ingressi fuori quota per stranieri che hanno superato, nel Paese di origine, i corsi di formazione riconosciuti dall’Italia, che saranno promossi dal Ministero del lavoro.

Peraltro, viene data priorità al settore agricolo, stabilendo che i datori di lavoro che hanno fatto domanda per l’assegnazione di lavoratori agricoli e non sono risultati assegnatari abbiano la precedenza rispetto ai nuovi richiedenti.

Viene, inoltre, previsto che i rinnovi del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare avranno durata massima di tre anni, anziché due come oggi. Infine, si ridefinisce  la protezione speciale per evitare interpretazioni che portino a un suo allargamento improprio. Con norma transitoria si prevede che la nuova disciplina operi dall’entrata in vigore del citato decreto legge.

Contrasto alle agromafie

Con l’obiettivo di proteggere il mercato nazionale dalla criminalità agroalimentare, il personale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, inquadrato nell’area delle elevate professionalità e nell’area funzionari, ha la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; il restante personale inquadrato nell’area assistenti e nell’area operatori è agente di polizia giudiziaria.

Centri per migranti

Vengono introdotte norme per il commissariamento della gestione dei centri governativi per l’accoglienza o il trattenimento degli stranieri, e comunque per farne proseguire il funzionamento. Si prevede la facoltà, in sede di individuazione, acquisizione o ampliamento dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), di derogare al codice dei contratti pubblici, consentendo una maggiore speditezza nello svolgimento delle procedure. L’efficacia della deroga è limitata fino al 31 dicembre 2025. È fatto, comunque, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

 

CCNL Formazione Professionale: siglato accordo ponte fino al 31 dicembre 2023

Riconosciuta l’erogazione di un importo di 400,00 euro per l’anno 2023 a tutti i lavoratori

In data 27 febbraio 2023 Forma, Cenfop e Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola e Snals-Confsal, in attesa di giungere al rinnovo del contratto di settore, hanno siglato un accordo ponte per il settore della formazione professionale, valevole dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023.
Nell’intesa le Parti hanno definito il riconoscimento di un importo di 400,00 euro per l’anno 2023 a tutti i lavoratori come welfare aziendale, e/o da versare sui fondi pensionistici. Sono stati demandati alla contrattazione regionale o aziendale la definizione delle modalità e dei relativi tempi di erogazione. In mancanza di accordo regionale o aziendale l’importo sarà erogato in due tranche:
– la prima, pari a 250,00 euro, entro il 31 dicembre 2023;
– la seconda, pari a 150,00 euro, entro il 15 gennaio 2024.
Le parti datoriali e sindacali hanno altresì fissato la data del 20 aprile 2023 per il proseguimento della trattativa per il rinnovo del contratto.

CCNL Vetro – Industria: prevista l’una tantum a marzo

Stabiliti 122,00 euro lordi a tutti i dipendenti con la retribuzione del mese di marzo

L’Ipotesi di Accordo, subordinata allo scioglimento di riserva da effettuare entro il 15 marzo 2023, sottoscritta da Assovetro e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil ed applicabile ai dipendenti di Aziende che producono vetro a macchina, a mano, a soffio, decorano, lavorano e posano in opera vetri, cristalli e specchi, effettuano la lavorazione di fiale, siringhe, termometri e densimetri, producono apparecchi per uso scientifico e sanitario, articoli di vetro per addobbi in genere e simili, trasformano lastre di vetro e di cristallo in vetro e cristallo temperato, accoppiato, stratificato, unito al perimetro e di sicurezza in genere ha previsto oltre l’incremento dei minimi tabellari mensili l’erogazione di un’indennità una tantum.
Difatti, a tutti i dipendenti in forza e con diritto alla retribuzione alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo è corrisposta una somma una tantum, pari a 122,00 euro lordi, in cifra uguale per tutti, da erogarsi con le competenze del mese di marzo 2023.
L’importo dell’una tantum è inteso in senso omnicomprensivo, senza alcun riflesso su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti o indiretti di alcun genere, compresi gli effetti sul calcolo del TFR. 

Rischio biologico nei laboratori di analisi non sanitari, la valutazione in un algoritmo

L’INAIL ha sviluppato un applicativo per la valutazione del rischio biologico nei laboratori “non sanitari” di analisi che consente anche di individuare e pianificare gli interventi migliorativi da attuare (INAIL, comunicato 8 marzo 2023).

Le attività svolte nei laboratori di analisi “non sanitari” rientrano tra quelle che possono comportare un rischio di esposizione ad agenti biologici. Il rischio in questione può essere sia potenziale che da utilizzo deliberato.

 

Partendo da questo presupposto, l’INAIL ha sviluppato un applicativo per la valutazione del rischio biologico in tali contesti.

 

Destinatari del software sono i datori di lavoro, i servizi di prevenzione e protezione dei laboratori “non sanitari” di analisi (ad es. laboratori di igiene ambientale) e contesti lavorativi analoghi.

 

Lo strumento permette di calcolare il livello di rischio associato a una specifica mansione lavorativa e consente di disporre di elementi utili a individuare gli interventi prioritari o migliorativi da attuare per tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori che operano in tali ambienti.  

 

L’applicativo è strutturato in diverse sezioni, il valutatore inserisce i dati richiesti in base alle informazioni su ambienti, attività e procedure di lavoro aventi rilevanza ai fini dell’analisi delle fonti di pericolo biologico nello specifico contesto lavorativo.

 

È previsto un duplice percorso di valutazione: per esposizione potenziale e per esposizione da uso deliberato di agenti biologici. Una volta inseriti i dati, l’applicativo calcola il livello di rischio associato allo svolgimento della mansione lavorativa in esame.

 

Il software è disponibile sul sito istituzionale dell’INAIL seguendo il percorso Servizi online>Rischio biologico>Algoritmo per il calcolo del rischio biologico in laboratori non sanitari.