Comunicazione stralcio “integrale” dei debiti fino a mille euro

Sul sito dell’Agenzia delle entrate-riscossione disponibile il modulo che gli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali devono utilizzare per comunicare la decisione di aderire allo stralcio “integrale” dei debiti fino a mille euro riferiti al periodo 2000-2015 (comunicato 6 marzo 2023).

 

La Legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023) ha previsto per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, la possibilità di decidere sulla non applicazione dello stralcio “parziale” delle cartelle esattoriali fino a mille euro, riferite al periodo 2000-2015, estendendo così quanto previsto dalla Legge di Bilancio che prevedeva, in assenza di un provvedimento contrario da parte dell’ente, l’annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi (c.d. stralcio parziale). Tale annullamento si riferisce esclusivamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, lasciando interamente dovute le somme a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive e notifica.

 

Altresì il decreto Milleproroghe ha introdotto la possibilità per gli stessi enti di deliberare l’applicazione dello stralcio “integrale” ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

 

Sia per i provvedimenti di diniego dell’annullamento “parziale”, sia per l’adesione allo stralcio “integrale”, l’Agenzia delle entrate-riscossioni, informa poi gli enti creditori che sono tenuti a trasmettere la decisione all’agente di riscossione entro la scadenza del 31 marzo 2023 attraverso i nuovi moduli aggiornati con le novità previste dal decreto Milleproroghe, unitamente ad una copia del provvedimento stesso.

Assegno di maternità dei comuni: al via la rivalutazione

Comunicati l’importo e il limite di reddito per l’anno 2023 relativi alla prestazione che viene adeguata alla variazione dell’indice dei prezzi ISTAT (INPS, circolare 8 marzo 2023, n. 26).

L’INPS ha comunicato l’importo e il limite di reddito per l’anno 2023 relativi all’assegno di maternità concesso dai Comuni, entrambi aggiornati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che per lo stesso anno anno è pari all’8,1%. Pertanto, l’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari a 383,46 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.917,30 euro.

Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da tenere presente per i medesimi eventi (nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento), avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari invece a 19.185,13 euro.

CCNL Dirigenti Consorzi di Bonifica: rinnovato il contratto

Riconosciuti aumenti del 4,5% a partire da gennaio 2023

Dopo una lunga trattativa è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale applicabile ai dirigenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario. 
I contenuti principali, comunicano Snebi, Sindicob e Federmanager, riguardano la durata, gli aumenti contributivi in linea con le indicazioni di contenimento dei costi provenienti dal Paese, l’adeguamento alle nuove disposizioni legislative in materia e la cancellazione di automatismi reddituali sostituiti da premi di risultato misurabili ed erogabili solo successivamente al raggiungimento di obiettivi di contenimento della spesa con contestuale aumento della efficienza delle attività offerte ai cittadini e imprese. 
Dal punto di vista economico, a copertura del biennio 2021/2022, è stato riconosciuto un amento del 4,5%, a partire da gennaio 2023.
L’accordo sottoscritto contiene altresì elementi innovativi in direzione del riconoscimento delle alte qualità dei dirigenti dei Consorzi di bonifica, costituendo lo strumento per un sistema consortile maggiormente performante nella direzione della sfida ai cambiamenti climatici e alla siccità. 

CCNL Alimentari – Industria: assemblea nazionale dei delegati Uila

Entro giugno sarà presentata la piattaforma per il rinnovo

Il CCNL Alimentari – Industria siglato tra Ancit, Anicav, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assolatte, Federvini, Mineracqua, Unaitalia, Unione Italiana Food e Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil scadrà il prossimo 30 novembre.
Nei giorni scorsi si è tenuta l’Assemblea Nazionale dei Delegati Uila, alla quale hanno partecipato oltre 450 delegati. Si è stabilito che entro giugno insieme a Fai e Flai verranno presentate le piattaforme per il rinnovo dei contratti dell’industria e della cooperazione alimentare; nel frattempo le associazioni sindacali definiranno gli argomenti che verranno trattati.
Si procederà anche alle consultazioni aziendali, che secondo i sindacati dovrà essere ampia e approfondita, visto il difficile contesto in cui versa il settore soprattutto in ambito salariale e occupazionale.

La nuova definizione agevolata delle liti tributarie nell’analisi degli esperti del settore

I commercialisti e gli esperti contabili analizzano il contenuto della normativa introdotta dalla Legge di bilancio 2023 sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e la sua applicazione pratica (Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, comunicato 8 marzo 2023).

Nel documento di ricerca pubblicato in data 8 marzo 2023 sul sito istituzionale, il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti e degli esperti contabili si soffermano sulle principali novità introdotte dalla Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, articolo 1, commi 186 – 205) alla disciplina della definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, analizzandone, tra gli altri, gli aspetti soggettivi e oggettivi con spunti di riflessione sull’applicazione pratica ai giudizi in corso.

 

Il primo requisito di ammissibilità della definizione agevolata in argomento attiene alla natura soggettiva della controparte coinvolta nelle controversie tributarie: la norma definitoria è applicabile solo se il giudizio veda coinvolta l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (quest’ultima, originariamente non prevista dalla prima versione della norma, è stata aggiunta in sede di approvazione da parte della Camera dei Deputati).

 

Ai sensi del comma 205, inoltre, anche gli enti territoriali, in primis i Comuni, potranno deliberare l’adesione alla nuova definizione agevolata entro il 31 marzo 2023 adottando provvedimenti che, ai soli fini statistici, acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale degli stessi enti e sono trasmessi al Dipartimento delle finanze entro il 30 aprile 2023. 

 

Occorre che tale status di parte processuale sia posseduto dall’Agenzia delle entrate o dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ovvero degli enti territoriali) al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della norma.

 

Sono ammessi alla definizione anche i giudizi in cui i suddetti soggetti sono intervenuti volontariamente o chiamati in causa, sempre entro la stessa data. 

 

Dal punto di vista della parte ricorrente, è legittimato a presentare la domanda di definizione agevolata il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, chi vi è subentrato (ad esempio, un erede), o colui che ne ha la legittimazione (ad esempio, il curatore fallimentare).

 

Riguardo al requisito oggettivo, sono definibili tutte le controversie tributarie, senza alcuna limitazione in merito alla tipologia degli atti impugnabili: la novità principale che si segnala, sotto questo profilo, consiste proprio nel venir meno del riferimento all’atto impositivo quale requisito di carattere oggettivo per la definizione, per cui la nuova “tregua fiscale” riguarda tutte le controversie tributarie in quanto tali, in ogni stato e grado del giudizio, pendenti alla data del 1° gennaio 2023, ossia con atto notificato entro tale termine.

 

Una precisazione particolare viene fatta con riferimento ai giudizi aventi a oggetto le cartelle di pagamento derivanti dalla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni annuali che, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, avevano già ammesso al precedente istituto definitorio del 2019, anche se l’articolo 6 del D.L. n. 119/2018 faceva espresso riferimento agli “atti impositivi”. Ne consegue che, essendo scomparso tale limite dalla nuova definizione agevolata prevista dalla Legge di bilancio 2023, devono considerarsi ugualmente definibili anche i ricorsi contro le cartelle emesse a seguito di controlli automatizzati ex articolo 36 bis del D.P.R. n. 600/1973.  

 

Ai sensi del comma 193, sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali comunitarie, l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

 

Il beneficio derivante dalla definizione è rappresentato dall’annullamento di sanzioni e interessi, a fronte della debenza dell’importo che costituisce il valore della controversia, ovvero di una percentuale di esso secondo lo schema seguente:

  •      ricorso notificato al 1° gennaio 2023: 100% del valore della controversia (comma 186);

  •      ricorso notificato e iscritto a ruolo in primo grado (pendente) al 1° gennaio 2023: 90% del valore della controversia (comma 187);

  •      ricorso accolto in primo grado al 1° gennaio 2023: 40% del valore della controversia (comma 188);

  •      soccombenza dell’Agenzia fiscale (o dell’ente locale che vi abbia aderito) in secondo grado al 1° gennaio 2023: importo dovuto pari al 15% del valore della controversia (comma 188);

  •      ricorso accolto parzialmente al 1° gennaio 2023: 100% del valore della controversia con riferimento all’ammontare del tributo confermato giudizialmente e 40% o 15% con riferimento all’ammontare del tributo oggetto di annullamento giudiziale, a seconda che la sentenza sia stata pronunciata – rispettivamente – in primo o in secondo grado (comma 189);

  •      giudizio pendente in Cassazione, in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale (ovvero dell’ente locale) sia in primo che in secondo grado: 5% del valore della controversia (comma 190);

  •      controversia avente per oggetto esclusivamente sanzioni non collegate al tributo (calcolate in modo autonomo rispetto al tributo): 15% del valore della controversia in caso di sentenza favorevole al contribuente depositata al 1° gennaio 2023, ovvero 40% in tutti gli altri casi (comma 191);

  •      controversia avente per oggetto esclusivamente sanzioni collegate al tributo (calcolate in percentuale rispetto al tributo): zero, qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla stessa definizione agevolata (comma 191).

Cipl Edilizia Industria-Chieti e Pescara: definito l’Elemento Variabile della Retribuzione 2023

Determinazione dell’Evr per impiegati ed operai di Aziende Edili ed Affini

Nel corso dell’incontro tenutosi lo scorso 31 ottobre 2022, le Associazioni Sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil con Ance Chieti-Pescara, Parti Firmatarie del Cipl Edilizia Industria-Chieti e Pescara, applicato al personale dipendente di Imprese operanti nel settore Edile, hanno provveduto a verificare gli indicatori territoriali contrattualmente previsti, ed alla determinazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno 2023.
Nelle tabelle sottostanti vengono riportati i minimi retributivi e l’Evr applicato ad impiegati ed operai per l’anno corrente (6% applicato sui minimi del mese di luglio 2014).
Impiegati

Livello Minimi 01/07/2014 Evr 6% valore mensile
7° Livello Quadri 1.A Cat. Super 1630,71 97,84
6° Livello Quadri 1.A Cat. Super 1467,63 88,06
5° Livello Quadri 1.A Cat. Super 1223,02 73,38
4° Livello Quadri 1.A Cat. Super 1141,51 68,49
3° Livello Quadri 1.A Cat. Super 1059,96 63,60
2° Livello Quadri 1.A Cat. Super 953,97 57,24
1° Livello 4.a Categoria primo imp.  815,36 48,92

Operai

Livello Minimi 01/07/2014 EVR 6% valore mensile
4° Livello Operaio Provetto 6,60 0,40
3° Livello Operaio Specializzato 6,13 0,37
2° Livello Quadri 1.A Cat. Super 5,51 0,33
1° Livello Quadri 1.A Cat. Super 4,71 0,28
Guardiani 4,24 0,25
Guardiani con alloggio 3,77 0,23

Convenzione Italia Bulgaria per evitare le doppie imposizioni: chiarimenti dall’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Bulgaria (Risposta a interpello n. 244 del 8 marzo 2023).

 

La risposta dell’Agenzia delle entrate arriva a seguito del dubbio sollevato dal Contribuente, residente in Bulgaria, in merito al corretto inquadramento ed al conseguente assoggettamento ad imposizione, del trattamento pensionistico percepito, a seguito dell’assorbimento dell’INPDAP nell’INPS, nell’ambito dell’articolo 16 (pensioni), ovvero dell’articolo 17 (funzioni pubbliche), paragrafo 2, della Convenzione tra l’Italia e la Bulgaria per evitare le doppie imposizioni, ratificata con Legge 29 novembre 1990, n. 389.

 

L’Agenzia ricorda che secondo l’articolo 3, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi, le  persone  residenti  in  Italia  sono  tassate  sull’insieme  dei  loro redditi  percepiti, indipendentemente  da  dove  questi  siano  prodotti,  mentre,  nel  caso  di  soggetti  non residenti, sono tassati in Italia solo i redditi prodotti nel territorio italiano. Altresì vengono considerati  redditi  prodotti  nel  territorio  dello  Stato  italiano le pensioni e gli assegni ad esse assimilati se corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni nel territorio italiano di soggetti non residenti.

 

In ambito dell’applicazione delle disposizioni, contenute nella Convenzione tra l’Italia  e  la  Bulgaria, l’Agenzia delle entrate si è espressa chiarendo in che modo tali disposizioni  si applicano alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti.

L’Agenzia sottolinea come ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2 di tale Trattato internazionale l’espressione ”residente di uno Stato contraente” fa riferimento, per quanto riguarda l’Italia, a qualsiasi  persona  fisica  che, in virtù  della  legislazione italiana, è assoggettata ad imposta nel nostro Paese a motivo del suo domicilio e della  sua residenza e, per quel che concerne la Bulgaria, a qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara. Pertanto, una  persona  fisica può essere considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato. Dunque il contribuente non cittadino bulgaro non può essere considerato, ai fini convenzionali,  residente in Bulgaria e conseguentemente non possono essere applicate le  disposizioni contenute nel citato Trattato internazionale.

Si conclude, pertanto, che in tal caso la pensione erogata dall’INPS a questo tipo di contribuente è assoggettata a tassazione nel nostro Paese ai sensi della vigente normativa italiana e non trovano applicazione le disposizioni contenute nella Convenzione Italia ­Bulgaria.

TRASFORMAZIONI, FUSIONI E SCISSIONI TRANSFRONTALIERE: APPROVATO IL DECRETO ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA UE

Pubblicato in G.U. n. 56 del 7 marzo 2023 il d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 in attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Il campo di applicazione del d.lgs. comprende le operazioni transfrontaliere riguardanti:

  1. una o più società di capitali italiane e una o più società di capitali di altro Stato membro che hanno la sede sociale o l’amministrazione centrale o il centro di attività principale stabilito nel territorio dell’Unione europea;
  2. società diverse dalle società di capitali o società di capitali che non hanno nel territorio dell’UE la sede sociale né l’amministrazione centrale né il centro di  attività  principale, se l’applicazione della disciplina di recepimento delle direttive (UE) 2017/1132 e (UE) 2019/2121 a tali operazioni è parimenti prevista  dalla legge applicabile a ciascuna delle società  di altro Stato membro partecipanti o risultanti dall’operazione;
  3. operazioni che non rientrano nei casi di cui alle lettere a)  e  b)  e  alle  operazioni  internazionali, nel rispetto dell’articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218;
  4. enti non societari, in quanto compatibile, nel rispetto dell’articolo 25, comma 3, della legge n. 218 del 1995;
    società nei cui confronti sono aperte procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza, fatta salva l’applicazione delle specifiche disposizioni dettate in materia di crisi d’impresa.

L’autorità competente chiamata a vigilare ai fini del rilascio del certificato preliminare di cui all’articolo 29 e ad effettuare i controlli previsti dagli articoli 13, 33 e 47 è il notaio quale pubblico ufficiale.

Sulla trasformazione è previsto il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all’approvazione del progetto stesso e la relativa decisione di trasformazione deve risultare da atto pubblico.

Alla società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera si applica il titolo V, capo X, sezione II, del libro V del  codice civile. Dal progetto di fusione dovranno risultare le info ex art. 2501 ter c.c. e quelle elencate all’articolo 19. Spetta all’organo  amministrativo di  ciascuna delle società che vi partecipano redigere una relazione sugli aspetti giuridici ed economici della fusione e le  implicazioni per i  lavoratori e per l’attività futura della società, con la possibilità di redigere una relazione unica o due separate per soci e lavoratori. La relazione di cui all’articolo 2501-sexies del codice civile è redatta da uno o più esperti  scelti fra i soggetti di cui all’articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile. Se la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera è ammessa alla negoziazione in mercati regolamentati, l’esperto è scelto fra le società di revisione sottoposte alla vigilanza  della Commissione nazionale per le società e la borsa. La fusione deve risultare da atto pubblico e qualora la società risultante dalla fusione transfrontaliera fosse  una società italiana spetta al notaio redigere l’atto pubblico di fusione di cui all’articolo 2504 del  codice  civile  ed  espletare  il  controllo  di legalità di cui all’articolo 33. Altrimenti qualora la società risultante fosse di altro Stato l’atto pubblico di fusione dev’essere redatto dall’autorità competente dello Stato la  cui  legge  è  applicabile alla società risultante dalla fusione ed è depositato presso  il notaio ai fini di cui all’articolo 34, comma 2. 

Indennità Fermo pesca 2022, al via le domande

Le imprese interessate alla misura potranno presentare le istanze esclusivamente tramite il sistema telematico  “CIGSonline” (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 7 marzo 2023).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha dato notizia delle modalità di richiesta dell’indennità di Fermo Pesca per l’anno 2022. Si tratta un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro prevista dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) che ha disposto per l’anno 2022 il suo riconoscimento, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

Le modalità di richiesta da parte delle aziende sono state definite dal Decreto interministeriale n. 1 del 7 marzo 2023 che, tuttavia, al momento è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti. Comunque, nel comunicato il Ministero chiarisce che le imprese interessate a ricevere l’indennità, in base a quanto stabilito dall’articolo 4 del Decreto, potranno presentare, a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, esclusivamente tramite il sistema telematico  “CIGSonline“, non essendo ammesse altre modalità di presentazione.

La procedura, le istruzioni e gli allegati per l’inoltro delle istanze sono disponibili nella pagina web sul sito istituzionale dedicata al Fermo Pesca. 

L’unico strumento di pagamento dell’imposta di bollo è disponibile utilizzando, il sistema di pagamento “PagoPA“, attivabile attraverso l’apposita funzione integrata, all’interno dell’applicativo CIGSonline. Solo alla conclusione positiva della procedura di pagamento sarà possibile inoltrare la domanda. Bisogna pertanto tener conto dei tempi tecnici necessari per la procedura di pagamento, soprattutto in prossimità del termine di presentazione. Il Ministero non è responsabile di ritardi nell’invio delle istanze rispetto alla data perentoria del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del Decreto sul sito Istituzionale del Ministero del Lavoro, avvenuta appunto il 7 marzo 2023, causati da eventuali rallentamenti nelle tempistiche delle procedure di pagamento sul sistema “PagoPA”. 

La Direzione generale degli Ammortizzatori sociali del Ministero svolgerà l’istruttoria sulle richieste aziendali, verificandone i presupposti di legittimità, elaborerà gli elenchi degli aventi diritto, per giurisdizione di Direzione Marittima e quantificherà l’ammontare per ciascun marittimo. Qualora le richieste aziendali superino lo stanziamento previsto, la relativa indennità sarà ridotta proporzionalmente per ogni singolo lavoratore. Il Ministero ribadisce quanto già previsto dall’articolo 4, comma 6, del citato Decreto Interministeriale, in tema di improcedibilità delle istanze prive del visto dell’Autorità marittima. Si invitano gli utenti a monitorare il canale comunicazioni CIGSonline, sul quale verranno notificate comunicazioni e richieste di integrazioni documentali, relativamente alle istanze presentate.

 

CCNL Metalmeccanica – PMI (Conflavoro): sottoscritto il nuovo contratto

Siglato il CCNL per gli addetti alla Piccola e Media Industria Metalmeccanica, Orafa e alla Installazione Impianti

In data 25 gennaio 2023 è stato siglato da Conflavoro PMI, Fesica-Confsal e Confsal il nuovo CCNL applicabile alla Piccola e Media Industria Metalmeccanica, Orafa e alla Installazione di Impianti, con decorrenza a far data dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2026.
Le novità del CCNL sono innanzitutto la possibilità di istituire contratti part-time senza il minimo di ore settimanali, la previsione di contratti a tempo determinato fino al 50% dei lavoratori assunti in azienda a tempo indeterminato, apprendisti e con contratto di reinserimento.
A tal proposito si evidenzia la tipologia del contratto di reinserimento  applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell’azienda o che, comunque, non abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro negli ultimi 12 mesi, a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un’attività autonoma. 
Per quanto riguarda la disciplina delle assunzioni, è previsto un periodo di prova esteso a 6 mesi per Quadri e primo livello e 3 mesi per gli altri livelli,  la possibilità di attribuire retribuzioni ridotte ai lavoratori che abbiano meno di 5 anni di esperienza nella mansione per la quale vengono assunti del 7,5% per il primo anno e del 5% per il secondo anno, nei livelli individuati dal CCNL.
Relativamente allo straordinario, in ragione dei numerosi settori a cui si può applicare il Contratto, sono previsti diversi massimali (massimo 270 ore per le attività di manutenzione, installazione e montaggio e massimo 290 ore per le attività di riparazione aeronautica, navale e impiantistica).
E’, altresì, stabilita la possibilità del telelavoro a carattere volontario sia per l’azienda sia per il lavoratore dipendente.
In relazione agli Enti e ai Fondi, il CCNL Metalmeccanico PMI prevede l’adesione all’EBIASP come Ente Bilaterale e al Fondosani come Fondo Sanitario.