Registrazione telematica dei contratti preliminari di compravendita con modello RAP

 

Approvati i moduli aggiuntivi C1 e D1 del modello “RAP – Registrazione di atto privato”  unitamente alle relative istruzioni da utilizzare da parte dei contribuenti e degli intermediari per la richiesta di registrazione in via telematica dei contratti preliminari di compravendita (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 56766/2023).

 

Con il provvedimento n. 56766 del 1° marzo 2023, accompagnato dalle relative istruzioni di compilazione, l’Agenzia delle entrate ha esteso l’utilizzo della registrazione online al contratto preliminare di compravendita, arricchendo il modello RAP di due nuovi moduli aggiuntivi C1 e D1 e relative istruzioni. Con successivi provvedimenti l’utilizzo del modello RAP sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati, tramite l’approvazione di specifiche parti dedicate alle diverse tipologie di atti.

I nuovi moduli:

  • quadro C1 “Negozio – Preliminare di vendita”, nel quale vanno indicate le informazioni relative al contratto preliminare per cui si richiede la registrazione;
  • quadro D1 “Dati degli immobili”, contenente i dati degli immobili qualora siano oggetto del contratto.

Il modello RAP con tutti i suoi moduli è scaricabile gratuitamente dal sito dall’Agenzia e stampabile nel rispetto delle caratteristiche tecniche richieste.

La modalità di presentazione prevista è quella telematica, mediante apposita procedura web integrata resa disponibile nell’area riservata del sito istituzionale, utilizzabile dal 7 marzo 2023. Solo per i soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti la presentazione del modello RAP può essere effettuata anche in formato cartaceo unitamente all’atto da registrare presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate.

Documenti da allegare in un unico file al modello RAP, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b):

  • copia dell’atto da registrare, sottoscritto dalle parti, redatto in modo che gli elementi essenziali siano leggibili tramite procedure automatizzate (ad esempio in formato elettronico o dattiloscritto);
  • copia di eventuali documenti allegati all’atto da registrare (ad esempio scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni).

Correzione e ricostituzione degli atti dello stato civile

Ampliati i poteri degli ufficiali dello stato civile in materia di correzione degli atti dello stato civile e della ricostituzione di quelli distrutti o smarriti a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022 (Ministero dell’interno, circolare 1 marzo 2023, n. 22).

L’ufficiale dello stato civile, su istanza di chiunque vi abbia interesse, può procedere alla correzione degli atti formati, quando emerge la discordanza tra le indicazioni in essi riportate e quelle risultanti da altri documenti rilasciati dalle autorità competenti.

 

E’ una delle novità introdotte dall’art. 25 del D.Lgs. n. 149/2022 che ha integrato il regolamento dello stato civile e, nello specifico, la disciplina vigente delle correzioni degli atti dello stato civile e della ricostituzione di quelli distrutti o smarriti, intervenendo con modifiche sugli artt. 95,98 e 99 del D.P.R. n. 396/2000.

 

Pertanto, in un’ottica di semplificazione delle procedure, è consentito all’ufficiale dello stato civile di intervenire in tutti quei casi in cui, rilevata una discordanza tra le indicazioni riportate nell’atto e quelle riscontrate in altri documenti, egli disponga di sufficiente ed idonea documentazione rilasciata dall’autorità competente che ne giustifichi la correzione.

 

La correzione deve essere effettuata su un atto già formato, ossia completato con la firma dell’ufficiale dello stato civile, nell’ipotesi in cui la discordanza emersa si riferisca al momento della redazione dell’atto da correggere e non derivi da eventuali modifiche della situazione di fatto intervenute in data successiva.

 

In particolare, si specifica che la correzione non può riguardare “i diritti di status derivanti dall’atto stesso o da esso evidenziati”, dovendosi, invece, in tali casi, far ricorso alla procedura di rettificazione ex art. 95 del menzionato D.P.R. n. 396/2000.

 

Una volta riscontrata senza ombra di dubbio la discrepanza e individuato con certezza il dato corretto, l’ufficiale dello stato civile potrà procedere a effettuare la correzione mediante annotazione e a darne comunicazione al Prefetto, al Procuratore della Repubblica e agli interessati.

 

L’ufficiale dello stato civile, ai sensi del nuovo comma 2 bis, aggiunto all’art. 98 del regolamento dello stato civile, può anche procedere alla ricostituzione di un atto distrutto o smarrito ove disponga di sufficiente e idonea documentazione riguardante la formazione e i contenuti essenziali dell’atto mentre, in assenza di siffatti presupposti, la ricostituzione degli atti permane nella competenza del tribunale.

 

Anche in questo caso, la richiesta di ricostituzione dell’atto può provenire da qualunque interessato o dal Procuratore della Repubblica e deve essere inoltrata all’ufficiale dello stato civile del comune ove si trovava l’atto andato distrutto o smarrito.

 

Sia avverso i provvedimenti di correzione che avverso quelli di ricostituzione degli atti dello stato civile è possibile proporre ricorso in opposizione entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso innanzi al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto immediatamente efficace

CCNL Bancari: trattative per il rinnovo

 

Occupazione e crescita dei salari sono al centro delle discussione tra le Parti stipulanti 

In attesa che il negoziato entri nel vivo, sono stati definiti, con il Comitato esecutivo nazionale tenutosi lo scorso 27 febbraio, gli argomenti principali relativi al rinnovo del CCNL Bancari sottoscritto tra Abi e la Fabi, First – Cisl, Fisac – Cgil, Uilca, Unisin.
Secondo i sindacati uno dei punti salienti sarà il tema occupazione e sarà necessario un accordo per mantenere almeno i livelli occupazionali prevedendo una nuova assunzione per ogni uscita volontaria convenuta negli accordi sindacali ed anche sostituendo le uscite per altre cause (quiescenza, dimissioni, ecc). 
Altra questione posta sono le retribuzioni e quindi la necessità di valorizzare entrambi i livelli della contrattazione, quella nazionale  e quella aziendale, anche a seguito dell’aumento dell’inflazione avvenuto nel corso del 2022. A tal proposito bisognerà focalizzarsi sul rilievo dato alla contrattazione nei gruppi, al fine di redistribuire i risultati dell’aumento della produttività. E’, infatti, la produttività che fortunatamente risulta in crescita (il margine primario pro capite è oltre i 200.000,00 euro nei primi cinque gruppi bancari italiani).
Secondo i sindacati bisogna quindi redistribuire il ricavato non solo tra azionisti ma anche tra i lavoratori prevedendo un sostanzioso incremento dei salari.

Milleproroghe 2023: le misure su sport e spettacolo

Sono stati prorogati i termini per l’adozione delle disposizioni nei due settori (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 28 febbraio 2023).

La Legge n.14/2023 di conversione del D.L. n. 198/2022 (cosiddetto Decreto Milleproroghe 2023) è intervenuta anche nei settori dello sport e dello spettacolo con lo spostamento in avanti dei termini di tempo relativi all’attuazione di disposizione integrative e attuative.

In particolare, per quel che riguarda l’ordinamento sportivo, le professioni sportive e la relativa semplificazione, i termini per l’adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della Legge n. 86/2019, sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente ai decreti legislativi per i quali i medesimi termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della Legge di conversione. Inoltre, l’entrata in vigore delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 23/2021 di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo è prorogata al 1° luglio 2023.

Prorogati a 24 mesi (in sostituzione dei nove previsti originariamente dalla legge delega), i termini per l’attuazione delle deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore, nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi.

Ebiart Friuli Venezia Giulia: bonus a dipendenti ed Aziende del settore Legno-Arredo

Erogazione bonus bollette energetiche 2022 ed Una Tantum ad Aziende e lavoratori

L’accordo sottoscritto da Confartigianato-Fvg e Cna-Fvg con i sindacati Fvg Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, prevede per i dipendenti delle Aziende artigiane settore Legno-Arredo di Confartigianato Fvg e Cna Fvg, il riconoscimento di un contributo a fondo perduto pari ad euro 250,00 per le spese sostenute a causa del rincaro delle bollette energetiche nell’anno 2022.
Altresì, alle Imprese con fino a tre dipendenti e regolari nel versamento dei contributi al Fondo di categoria, spettano euro 300,00 a titolo di Una Tantum. Per quelle da quattro dipendenti in su, euro 500,00.
Si comunica che, le Imprese ed i dipendenti del settore, potranno accedere al bonus inviando la domanda direttamente all’Ente bilaterale regionale-Ebiart entro e non oltre il 30 settembre. L’importo verrà poi erogato dallo stesso, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.
Non mancano però pareri discordanti tra i Sindacati di settore. Difatti, secondo Cna-Fvg, tale intervento, pur non risultando risolutivo a fronte dei rincari energetici, appare comunque un segnale di sostegno delle Organizzazioni datoriali per i lavoratori e le Aziende del settore.
Per Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil invece, gli aumenti energetici e l’inflazione pesano sulle buste paghe dei dipendenti. Pertanto, secondo queste, utilizzando lo strumento della bilateralità, ed erogando servizi e prestazioni, si potrebbe dare maggior tutela ai lavoratori.

Fondo Nuove Competenze: rifinanziamento e riapertura dei termini per le istanze di ammissione

Incrementata la dotazione finanziaria del Fondo con 180 milioni di euro e differito al 27 marzo 2023 il termine ultimo per presentare le domande di ammissione (ANPAL, Decreto 24 febbraio 2023, n. 31; Comunicato 27 febbraio 2023).

Il D.L. n. 198/2022 (cosiddetto Decreto Milleproroghe), convertito in Legge n. 14/2023, ha esteso al 2023 la possibilità da parte del Fondo Nuove Competenze (Fnc) di finanziare accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati alla realizzazione di percorsi formativi.

 

Conseguentemente, l’ANPAL ha ritenuto necessario modificare l’Avviso approvato con decreto n. 320 del 10 novembre 2022 al fine di prorogare alcuni termini e di incrementare la dotazione finanziaria a sostegno degli interventi. 

 

Infatti sono state rilevate economie a valere sui precedenti stanziamenti del Fondo Nuove Competenze per 180 milioni di euro derivanti da rigetti, rinunce o minori rendicontazioni presentate dalle aziende.

Pertanto, con il decreto del Commissario Straordinario ANPAL in commento, la dotazione finanziaria dell’Avviso è stata incrementata, appunto, di 180 milioni di euro, a valere sulle economie emerse in riferimento agli interventi finanziati dal Fondo nelle annualità precedenti a quella corrente.

 

Inoltre, al fine di dare continuità al Fondo Nuove Competenze e orientare gli operatori, si è reso opportuno posticipare sia il termine per la stipula degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro sia quello per la presentazione delle istanze, fermi restando i termini per l’ammissibilità della spesa a valere sul FSE nel periodo 2014-20.

 

Il termine ultimo di presentazione dell’istanza di ammissione al contributo – inizialmente fissato al 28 febbraio 2023 – viene dunque prorogato al 27 marzo 2023. Il nuovo termine è stato fissato anche in considerazione delle tempistiche di realizzazione dei progetti.

 

Anche l’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro deve essere stato sottoscritto non oltre la nuova data del 27 marzo 2023 (in luogo della precedente che era stata fissata al 31 dicembre 2022).

CIPL Edilizia Industria – Torino: proroga dei trattamenti fino al 31 marzo 

Al fine di favorire la conclusione delle trattative per il rinnovo del contratto le Parti sociali hanno concordato la proroga dei trattamenti e delle prestazioni 

Ance Torino e Feneal-Uil Piemonte, Filca-Cisl Torino, Fillea-Cgil Torino, al fine di favorire la conclusione delle trattative per il rinnovo del contratto, hanno concordato di mantenere tutti gli istituti regolati dal precedente contratto del 20 aprile 2021 fino al 31 marzo 2023, ossia:
– carenza malattia;
– indennità mensa e trasporto;
– diaria trasferta operai;
– premialità retroattiva alle imprese che hanno applicato regolarmente l’istituto EVR 2022, nella misura dello 0,85% del contributo O.M.
Le Parti sociali hanno altresì autorizzato la Cassa Edile di Mutualità e assistenza della provincia di Torino a mantenere, a decorrere dal 1° ottobre 2022, tutte le prestazioni e le convenzioni fino al 31 marzo.
Allo scopo, tenuto conto dell’esaurimento della riserva APEO, la riduzione contributiva complessiva a beneficio di tutte le imprese edili in regola con i versamenti Cassa Edile che, nella compilazione mensile del MUT hanno comunicato di avere ottemperato a quanto stabilito dal CCNL e dal contratto integrativo territoriale ai fini del pagamento dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) per il 2022, sarà pari allo 0,85% ed applicata, a decorrere da ottobre 2022 e fino al 31 marzo 2023 all’aliquota Oneri Mutualizzati.
In virtù della consistenza della riserva 0,45% al 30 settembre 2021 a bilancio Cassa Edile e del positivo andamento di tale gestione anche per l’esercizio 21/22, le Parti si sono impegnate inoltre a destinare parte di tale riserva a prestazioni a beneficio dei lavoratori da erogarsi entro il 31 marzo 2023. La determinazione di queste prestazioni e dell’EVR 2023 avverrà in un prossimo incontro sindacale. 

Dichiarazione “Redditi 2023–PF”: online il modello

Con il provvedimento n. 555597 del 28 febbraio 2023 il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha approvato il modello di dichiarazione “REDDITI 2023-PF”, con le relative istruzioni e specifiche tecniche di trasmissione in via telematica dei dati, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2023 con riferimento al periodo d’imposta 2022. 

Il modello è composto dal:

  • “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI, RX;
    “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte; il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla compilazione del modello “REDDITI 2023-PF” per i soggetti non residenti;
    “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, ed infine, il quadro TR.
  • I modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento. 

Approvata anche la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del DPR 29 settembre 1973, n. 600. 

Il modello di dichiarazione è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dal sito internet dell’Agenzia, prestando attenzione in fase di stampa alle caratteristiche tecniche indicate.

Indicazione degli importi e modalità di trasmissione dei dati:

  • gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite;
  • permane l’obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica  di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato da provvedimento;
  • i contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione possono trasmettere la scheda ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille direttamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate oppure consegnano la stessa scheda ad un ufficio di Poste;
  • per la presentazione agli uffici postali, la dichiarazione va inserita in una busta avente le caratteristiche di cui all’Allegato B al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34746/2008, con l’obbligo da parte degli uffici postali di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata.

I soggetti incaricati (art. 3, co. 3, DPR 22 luglio 1998, n. 322) nel rispetto delle disposizioni per la tutela della riservatezza, inviano i dati entro i seguenti termini:

– entro il 31 luglio 2023, per le schede ricevute entro il 15 luglio 2023;
– entro il 30 novembre 2023, per le schede ricevute dal 16 luglio 2023 fino al termine di presentazione telematica del modello REDDITI Persone Fisiche 2023.

 

 

Il Milleproroghe 2023 è legge: le misure sul lavoro

Il testo prevede interventi di semplificazione delle assunzioni nelle forze dell’ordine e nei Vigili del Fuoco, sul lavoro in somministrazione, sullo smart working e sul Fondo nuove competenze (Legge n. 14/2023).

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 14/2023 di conversione del Decreto Milleproroghe, dopo l’approvazione definitiva della Camera dei deputati. Il provvedimento interviene sul versante del mondo del lavoro con diverse misure. Innanzitutto, si segnala la proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento  di procedure di assunzione e di corsi di formazione nelle forze dell’ordine, fino al 31 dicembre 2026 (articolo 2-bis). In pratica, in considerazione delle carenze di organico di Forze armate, Polizia, Corpo nazionale dei vigili del  fuoco e del personale dell’Amministrazione penitenziaria, i concorsi indetti, per  i  quali  non  sia stata avviata alcuna fase concorsuale, potranno svolgersi con modalità semplificate (almeno una prova  scritta o una prova orale) e in sede decentrata e con strumenti telematici. Ridotti anche i tempi dei corsi di formazione necessari a ricoprire ruoli dirigenziali nelle forze dell’ordine.

 

Lavoro in somministrazione e CIGS trasporto aereo

 

La deroga al limite di 24 mesi dei contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato è estesa fino al 30 giugno 2025 dalla precedente data del 30 giugno 2024 (articolo 9, comma 4-bis). Inoltre, le  domande  di  accesso  alla  prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sono considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza.

Proroga lavoro agile per determinate categorie

Lo smart working viene prorogato fino al 30 giugno 2023 per i lavoratori cosiddetti fragili sia del settore privato, sia del settore pubblico. La proroga viene resa possibile da una copertura finanziaria di 16 milioni di euro. Prorogata fino al 30 giugno 2023 anche la possibilità di richiedere di poter svolgere il lavoro agile in modalità semplificata da parte dei genitori con figli sotto i 14 anni.

Proroga del Fondo nuove competenze

Infine, viene prorogato per tutto il 2023 il Fondo nuove competenze gestito dall’ANPAL che consente di realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene  finalizzato a percorsi formativi. 

Previambiente: copertura assicurativa per i casi di premorienza e invalidità permanente

Per i lavoratori, iscritti a Previambiente, a cui si applica il CCNL Servizi Ambientali è previsto il versamento di un importo di 5,00 euro per 12 mensilità da parte delle imprese

Il CCNL Servizi Ambientali del 21 giugno 2022 prevede, con decorrenza 1° gennaio 2023, il versamento (da parte delle imprese) per ciascun lavoratore, a cui si applica il CCNL e iscritto al Fondo Pensione Previambiente, dell’importo di 5,00 euro in cifra fissa per 12 mensilità (premio), da destinare alla copertura assicurativa dei casi di premorienza e di invalidità permanente, superiore ai 2/3, che comporti la risoluzione del rapporto di lavoro certificata dagli enti competenti.
Al fine di inserire nella garanzia assicurativa tutti i propri iscritti per cui sussiste l’obbligo previsto dal CCNL dei Servizi ambientali, Previambiente ha stipulato un’assicurazione collettiva di gruppo con Unipolsai.
Per le prestazioni, viene precisato che il riconoscimento, da parte della compagnia di assicurazione, dell’invalidità permanente dell’assicurato determina la definitiva cessazione anche della garanzia per il caso di morte. Qualora lo stesso evento accidentale determini il decesso o l’invalidità permanente di più assicurati, la garanzia è limitata ad un importo massimo complessivo pari a cento volte il capitale medio assicurato pro-capite dell’assicurazione collettiva. Detto importo complessivo viene suddiviso sulle posizioni individuali degli assicurati colpiti dal sinistro, in proporzione ai rispettivi capitali assicurati.
Al verificarsi degli eventi assicurati, l’Assicurato (o i suoi aventi diritto) hanno l’obbligo di consegnare alla compagnia di assicurazione la relativa documentazione. In altri termini, la liquidazione del capitale assicurato non è automatica ma è condizionata, ricorrendone i presupposti, ad una richiesta espressa da parte degli aventi diritto nei modi e secondo le formalità previste nella Convenzione. 
Le imprese sono tenute a versare trimestralmente il premio. I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario con valuta beneficiario e disponibilità il giorno 16 del mese (oppure primo giorno lavorativo successivo se il 16 cade in un giorno festivo o di sabato). Nello specifico, gli importi relativi ai premi per il:
– I trimestre 2023, dovranno essere versati il 17/4/2023;
– II trimestre 2023, dovranno essere versati il17/7/2023;
– III trimestre 2023, dovranno essere versati il16/10/2023;
– IV trimestre 2023, dovranno essere versati il 16/1/2024.
Il versamento degli importi a titolo di premio dovrà essere accompagnato dalla contestuale trasmissione di una distinta di contribuzione ad hoc, autonoma e separata dalla distinta di contribuzione utilizzata per comunicare la tipologia di contributi versati al Fondo (TFR, premio, contributo lavoratore e contributo azienda), recante un codice operazione univoco e specifico per il premio assicurativo. Tale distinta di contribuzione ad hoc conterrà l’elenco nominativo degli assicurandi da inserire in copertura nel trimestre appena concluso. Il ritardato o l’omesso versamento dei premi dovuti, ovvero invio della distinta di contribuzione ad hoc, comporta l’interruzione delle garanzie. In tal caso, la posizione individuale si estingue ed i relativi premi già pagati restano acquisiti dalla Compagnia Assicuratrice in corrispettivo del rischio corso. 
In virtù di ciò, il datore di lavoro rimane responsabile in via esclusiva nei confronti dei propri lavoratori degli effetti conseguenti alla mancata operatività delle garanzie assicurative, fermo restando il diritto ad ottenere dal Fondo la restituzione degli eventuali importi pagati oltre il termine perentorio sopra indicato.