Giornalisti e attività lavorativa successiva al prepensionamento

La pensione liquidata ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della Legge n. 416/1981 è incompatibile con il lavoro nell’azienda che ha determinato il prepensionamento o in un’altra azienda dello stesso gruppo editoriale (INPS, messaggio 10 febbraio 2023, n. 644).

L’INPS fornisce chiarimenti in merito allo svolgimento dell’attività lavorativa successiva al prepensionamento dei giornalisti. In particolare, l’Istituto rende noto che a fare data dalla sua decorrenza, la pensione liquidata ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981 è incompatibile con l’attività lavorativa, subordinata e autonoma, prestata in Italia e all’estero presso l’azienda che ha dato luogo al prepensionamento o presso un’altra azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale. In questo caso, quindi, il trattamento pensionistico viene revocato dal primo mese in cui il pensionato svolge l’attività lavorativa presso tali aziende.

Nel caso, invece, di rapporto di lavoro presso altri datori, la pensione liquidata ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della Legge n. 416/1981, è compatibile con l’attività lavorativa. Più in dettaglio, il citato articolo 37 prevede che: “Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità”. Come è stato chiarito al paragrafo 11 della circolare n. 92 del 28 luglio 2022, a decorrere dal 1° luglio 2022, per le pensioni già liquidate al momento del trasferimento all’INPS o successivamente, trova applicazione la disciplina in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro prevista nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, non trova applicazione l’articolo 15 del “Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO” dell’INPGI in vigore dal 21 febbraio 2017. Quindi, a decorrere dal 1° luglio 2022, il trattamento derivante dal prepensionamento in oggetto è cumulabile con i redditi derivanti da rapporti di lavoro dipendente o autonomo.

Sul piano contributivo, in caso di svolgimento di attività lavorativa successiva al prepensionamento, trova applicazione l’articolo 37, comma 2, ultimo periodo, della citata Legge n. 416/1981, il quale prevede che: “I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall’INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista”.

Pertanto, in caso di svolgimento dopo il pensionamento di attività lavorativa con obbligo di iscrizione al FPLD, il supplemento di pensione spettante ai sensi dell’articolo 7 della Legge n. 155/1981, è corrisposto nella misura pari alla differenza tra il montante risultante dalla contribuzione versata al predetto FPLD e la quota di contribuzione riferita al periodo di maggiorazione, come determinata ai sensi del paragrafo 2.2 della circolare n. 10/2023, per il relativo coefficiente di trasformazione. Qualora tale misura sia pari o inferiore a zero, la domanda di supplemento deve essere respinta.

 

CCNL Commercio (Confcommercio): in arrivo l’Una Tantum con marzo

Erogazione dell’indennità Una Tantum di euro 350,00 lordi al personale di settore 

 

Il Verbale di Accordo siglato il 12 dicembre 2022 tra Confcommercio-Imprese per l’Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, prevede per il personale di settore, in forza alla data di sottoscrizione dello stesso, la corresponsione di un importo a titolo di Una Tantum pari ad euro 350,00 lordi al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento ed erogato in due soluzioni, nelle quantità e alle scadenze come di seguito indicato:
200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.

Livello UT 01/01/2023 UT 01/03/2023
Quadri 347,22 260,42
I 312,78 234,58
II 270,56 202,92
III 231,25 173,44
IV 200,00 150,00
V 180,69 135,52
VI 162,22 121,67
VII 138,89 104,17
Operatori di vendita UT 01/01/2023 UT 01/03/2023
I categoria 188,79 141,60
II categoria 158,50 118,88

Gli importi anzidetti, vengono erogati pro quota in merito ai mesi di anzianità di servizio, maturata durante il periodo 2020 – 2022. Non sono altresì conteggiati ai fini dell’anzianità, i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. L’importo di cui sopra non è utile ai fini della quantificazione di alcun istituto contrattuale, né del TFR.

I codici tributo da inserire nel modello F24 per effettuare i versamenti legati alla tregua fiscale

Istituiti i codici tributo per sanare le irregolarità compiute dai contribuenti e per fruire delle misure della cosiddetta “Tregua fiscale”, prevista dalla Legge di bilancio 2023 (Agenzia delle Entrate, Risoluzione 14 febbraio 2023, n. 6/E).

Le disposizioni della cosiddetta “Tregua fiscale” (art. 1, L. n. 197/2022) entrano nel vivo grazie all’istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per fruire di una serie di misure riguardanti la regolarizzazione delle irregolarità formali (co. 166-173), il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (co. 174-178), la definizione agevolata delle controversie tributarie (co. 186-202) e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (co. 219-221).

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in oggetto, ha fornito le istruzioni da seguire e le sequenze di cifre da indicare nel modello F24 per pagare gli importi necessari e mettersi in regola.

 

Regolarizzazione delle irregolarità formali: le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate con il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023, n. 27629 (emanato ai sensi dell’art. 1, co. 173, Legge n. 197/2022), sono state definite, tra l’altro, le modalità di versamento delle somme dovute. In particolare, il versamento è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, oppure in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023

Pertanto, per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:

  • “TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”.

Per regolarizzare gli errori formali, deve essere indicato l’apposito codice tributo nella sezione “ERARIO” del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate
nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.

 

Se gli errori formali non si riferiscono a un periodo di imposta specifico, si indica l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse; invece nei casi in cui il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, nel campo “anno di riferimento”, bisogna specificare l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali. 

 

In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, nel suddetto campo va indicato il valore “0101”.

 

Accanto alla sanatoria degli errori formali, l’articolo 1, co. 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede anche un ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, che riguardano le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, che possono essere regolarizzate versando sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Anche in questo caso è necessario effettuare i pagamenti entro precise date di scadenza.

 

Pertanto, per consentire il versamento tramite modello F24 delle sanzioni dovute per la regolarizzazione in argomento, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una lunga lista di codici tributo da inserire nel modello F24, con le indicazioni sulle modalità di compilazione dei campi. Si specifica che i tributi dovuti per effetto della regolarizzazione in argomento sono versati indicando nel modello F24 i codici tributo ordinari da autoliquidazione. 
La risoluzione dell’Agenzia, per agevolare i contribuenti, fornisce un’ulteriore tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, in cui sono riportati i codici già esistenti da utilizzare per il versamento degli interessi da ravvedimento e da rateazione.

 

La definizione agevolata delle controversie tributarie, in cui è parte, tra l’altro, l’Agenzia delle Entrate, si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023. È ammessa la rateazione per gli importi superiori a mille euro. Il relativo modello è stato approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1 febbraio 2023, n. 30294. I codici tributo istituiti sono quelli riepilogati in tabella da TF20 a TF26, per i quali l’Agenzia fornisce, oltre che la denominazione, anche le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento F24.

 

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale: in questo caso la regolarizzazione avviene mediante il versamento integrale della sola imposta e si perfeziona con l’integrale versamento delle somme dovute entro il 31 marzo 2023 oppure con un pagamento rateale a partire dal 31 marzo 2023. Sull’importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  

 

In questo caso, i codici tributo da esporre nella sezione “ERARIO” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, unitamente alle modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento, vanno dal codice TF40 a TF43.

Fondo Fisa: modifiche ai servizi offerti

Per l’anno 2023 sono state effettuate delle modifiche ai servizi di analisi del sangue, spese pre e post ricovero, spese funebri e alta specializzazione

Sono state effettuate, per l’anno 2023, delle modifiche ai servizi offerti dal Fondo FISA, Fondo di Assistenza Sanitaria per i Lavoratori Agricoli e Florovivaisti. Il Fondo eroga prestazioni integrative dell’assistenza pubblica con finalità sanitarie, antinfortunistiche e sociali. 

 

Analisi del sangue
Per le analisi del sangue, è stato eliminato il limite di un esame l’anno. Le analisi del sangue potranno essere rimborsate fino al raggiungimento del massimale di 200,00 euro l’anno, dietro presentazione di una prescrizione medica in cui sia indicata una patologia accertata o presunta.

 

Area Ricovero

Per l’Area ricovero:
– la diaria per i ricoveri senza intervento chirurgico verrà erogata qualora la degenza sia pari o superiore a 3 pernottamenti (non più pari o superiore a 4 pernottamenti);
– le spese pre-ricovero verranno rimborsate per visite e accertamenti effettuati nei 120 giorni precedenti il ricovero (non più 90 giorni);
– le spese post-ricovero verranno rimborsate per visite, accertamenti e terapie riabilitative effettuati nei 200 giorni successivi alla dimissione (non più 120 giorni);
– il massimale annuo per le spese pre e post ricovero rimborsate per i ricoveri in regime pubblico, contestualmente all’indennità giornaliera, sarà di 1.500,00 euro per persona (non più 1.000,00 euro).
Il massimale per le Spese accompagnatore sarà di 70,00 al giorno, rispetto ai 52,00 euro precedenti. Verranno inoltre rimborsate le spese per l’accompagnatore anche nel caso di ricoveri in regime pubblico, qualora il ricovero avvenga fuori dalla Regione di residenza (non più solo per i ricoveri privati). 

 

Rimborso spese funebri

Il rimborso delle spese funebri verrà effettuato qualora il decesso avvenga entro i 50 giorni dalle dimissioni dall’istituto di cura (non più 20 giorni). Rimangono invece invariati gli altri criteri di liquidazione.

 

Alta Specializzazione

Per l’Alta specializzazione sono state aggiunte due ulteriori prestazioni:
– Ecodoppler/ecocolordoppler agli arti superiori;  
– Ecografia mammaria per donne con età superiore ai 40 anni.
La spesa verrà liquidata con l’applicazione di una franchigia di 40,00, se eseguita in regime privato. Se, invece, eseguita con il sistema sanitario nazionale la spesa verrà rimborsata senza l’applicazione di scoperto o franchigia.                                                                        

Liquidazione giudiziale e NASpI, le indicazioni dell’INPS

Dall’Istituto arrivano le istruzioni per l’accesso alla prestazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa, recesso del curatore o risoluzione di diritto durante la procedura di liquidazione giudiziale (INPS, circolare 10 febbraio 2023, n. 21).

L’INPS è intervenuta in merito a una specifica ipotesi di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI, ovvero quando ricorre la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a seguito di recesso del curatore o risoluzione di diritto del rapporto di lavoro subordinato nel corso della procedura di liquidazione giudiziale.

In realtà, è necessario innanzitutto premettere che, il presupposto per l’ottenimento della prestazione di NASpI è la cessazione involontaria del rapporto di lavoro e, quindi, che l’assicurato possa fare valere lo stato di disoccupazione involontario. Tuttavia, sono previste ulteriori ipotesi di accesso alla prestazione in oggetto, tra cui quella di giusta causa di dimissioni introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, e successive modificazioni, all’articolo 189, comma 3, dove si prevede anche la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a seguito di recesso del curatore o risoluzione di diritto del rapporto di lavoro subordinato nel corso della procedura di liquidazione giudiziale.

In particolare, dato che l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento (D.lgs n. 14/2019), i rapporti di lavoro in essere alla data della sentenza dichiarativa rimangono sospesi fino alla data di comunicazione da parte del curatore di subentro o di recesso dai rapporti medesimi. Inoltre, le eventuali dimissioni del lavoratore nel predetto periodo di sospensione devono intendersi rassegnate per giusta causa, costituendo perdita involontaria dell’occupazione, con la conseguente possibilità per il lavoratore dimissionario, ove ricorrano tutti gli altri requisiti di legge, di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI. In questo caso, le dimissioni hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate.

Inoltre, in questa fattispecie, il termine di 68 giorni previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.

Nei casi in oggetto la prestazione della NASpI decorre: dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno; dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la medesima sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.

L’assicurato, in sede di presentazione della domanda di NASpI, dovrà corredare la stessa con la relativa lettera di dimissioni/licenziamento.

 

CCNL Lampade, Vetro e Display: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Aumento dei minimi retributivi, welfare contrattuale e rafforzamento delle relazioni industriali tra i punti principali dell’intesa

Sottoscritta nei giorni scorsi dalla delegazione trattante di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil insieme ai rappresentanti dell’associazione confindustriale Assovetro l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il settore del vetro, delle lampade e dei display che interessa oltre 28mila lavoratori impiegati in circa 340 imprese. Il nuovo contratto avrà vigenza fino al 31 dicembre 2025.

Parte economica
L’intesa sottoscritta prevede un aumento salariale medio sui minimi di 153,00 euro (cat. D1), distribuiti in 3 tranche. 
Per il settore Vetro cavo e lampade:
– 61,00 euro dal 1° marzo 2023;
– 45,00 euro dal 1° gennaio 2024;
– 47,00 euro dal 1° aprile 2024. 
Per il settore Vetro piano e lane e filati:
– 61,00 euro dal 1° marzo 2023;
– 45,00 euro dal 1° aprile 2024;
– 47,00 euro dal 1° luglio 2025. 

Per la vacanza contrattuale verrà erogato, a tutti i lavoratori, l’importo Una Tantum di 122,00 euro.
In tema di welfare contrattuale viene prevista, dal 1° gennaio 2024, l’iscrizione al fondo sanitario Fasie di tutti i lavoratori, interamente a carico delle aziende per 14,00 euro mensili, e la possibilità per il lavoratore di ottenere ulteriori prestazioni, mediante il versamento di una quota aggiuntiva.

 

Parte normativa
Nell’accordo vengono rafforzate le relazioni industriali, attraverso il confronto alle filiere interconnesse al settore per iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni Nazionali ed Europee e per la diffusione delle buone pratiche contrattuali. Sulla lotta al dumping contrattuale, tra i criteri di scelta dell’appaltatore viene definito l’applicazione di CCNL firmati dalle OO.SS maggiormente rappresentative a livello nazionale e viene costituita la commissione inquadramento che entro la fine del 2024 dovrà consegnare alle parti una proposta di modifica del sistema classificatorio che tenga conto sia dell’innovazione tecnologica avvenuta negli anni che del riconoscimento della professionalità acquisita dai lavoratori.
Particolare attenzione viene posta sul tema della violenza di genere, attraverso la previsione di 4 ore di formazione annue e mediante il riconoscimento di 2 mesi retribuiti, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa di legge.
Sul piano dei diritti, vengono riconosciute la possibilità di frazionare l’utilizzo di 2 giornate di ferie in 4 mezze giornate, il confronto preventivo con la RSU in caso di modifica dell’orario di lavoro, il riconoscimento di tante giornate retribuite quante sono quelle necessarie per accertamenti, prelievo, degenza e convalescenza per i donatori di midollo osseo e la definizione le linee guida sul lavoro agile.
Vengono elevati i permessi retribuiti annui individuali per ogni RLS, passando:
– da 40 a 72 ore per le aziende sopra i 15 dipendenti;
– da 30 a 48 ore per le aziende da 6 a 15 dipendenti, 
– da 12 a 24 ore per le aziende fino a 5 dipendenti.
Viene istituita la giornata annuale della Salute e Sicurezza, con la partecipazione degli RLSSA e degli RSPP di settore, ed agevolati i momenti di incontro tra RLSSA delle aziende committenti con gli RLS delle aziende appaltatrici. 
La parola ora passa alle lavoratrici e i lavoratori che dovranno votare l’intesa sottoscritta, per darne approvazione definitiva. 

CIPL Turismo-Trento: sottoscritto il contratto integrativo

Condizioni economiche migliorative, riconoscimento dell’assistenza sanitaria integrativa e rafforzamento della formazione per i dipendenti fissi e stagionali del settore

Siglata pochi giorni fa ad Hospitality, da Confcommercio-Imprese per l’Italia, Associazione ristoratori, Associazione dei pubblici esercizi, Faita, Fiavet, Asat, Confesercenti, Fiepet-Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UilTucs del Trentino, l’accordo di secondo livello, e dunque integrativo, dopo quasi vent’anni di trattative, al fine di migliorare le condizioni lavorative del personale impiegato del settore Turismo.
L’intesa riguardante 35.000 lavoratori tra stagionali e fissi, operanti nelle strutture ricettive e nei pubblici esercizi della provincia, prevede, a partire dal mese di gennaio, un aumento in busta paga di euro 50,00 lordi mensili non assorbibili, nonché, l’assistenza sanitaria integrativa.
Oltre a ciò, viene triplicata la percentuale di versamento per la previdenza complementare, rispetto a quella prevista dal CCNL di settore.
L’accordo contempla anche un pacchetto di 20 ore annue da investire nella formazione dei lavoratori.
Da ultimo, le Parti Firmatarie si sono esposte affermando che, il contratto di secondo livello, andrà sicuramente a migliorare le condizioni lavorative del personale di comparto, contribuendo e costruendo altresì, salde risposte a fronte di carenze e difficoltà nel reperire manodopera.

Co.co.co. e indennità una tantum, pagamento in assenza di formale iscrizione alla Gestione separata

L’INPS comunica che procederà al pagamento delle indennità una tantum previste in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca anche in assenza della formale iscrizione alla Gestione separata (INPS, messaggio 10 febbraio 2023, n. 635).

Come noto, l’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, rientra tra i requisiti necessari per accedere all’indennità una tantum introdotta dal c.d. decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022, art. 32, co. 11) e dal c.d. decreto Aiuti – ter (D.L. n. 144/2022, art. 19, co. 11) – rispettivamente dell’importo di 200 euro e di 150 euro – a favore di collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca.

 

Ebbene, l’iscrizione alla predetta Gestione deve essere formalizzata a cura del lavoratore (collaboratore/assegnista/dottorando), non conseguendo in via automatica agli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione effettuati a cura del committente. 

 

La verifica del possesso, tra gli altri, anche del suddetto requisito, viene demandata all’INPS.

 

Proprio a seguito dei controlli effettuati dall’Istituto, in particolare, per il riconoscimento dell’indennità di 200 euro, è, tuttavia, emerso che un numero considerevole di collaboratori, assegnisti e dottorandi non risultano avere formalizzato l’iscrizione prevista dalla legge, pur rinvenendosi negli archivi della Gestione separata i dati forniti dai committenti relativi al periodo di attività svolta dagli stessi.

 

In considerazione di ciò, nel messaggio in commento si rende noto che, tenuto conto della finalità dell’intervento e del conforme parere espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS procederà al pagamento delle menzionate indennità anche in assenza della formale iscrizione alla Gestione separata.

 

Ciò accadrà, comunque, si precisa, esclusivamente per le domande di indennità una tantum dei collaboratori/assegnisti/dottorandi respinte con la sola motivazione dell’assenza del requisito di iscrizione alla Gestione separata, per cui l’INPS sta procedendo al riesame d’ufficio – in presenza delle denunce Uniemens presentate dal committente per periodi di competenza antecedenti alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del citato decreto Aiuti) e della relativa contribuzione connessa all’attività svolta dagli interessati in qualità di collaboratori/assegnisti/dottorandi – e al conseguente riconoscimento della misura, ove presenti tutti gli altri requisiti normativamente previsti. 

 

Bonus facciate: cessione, da parte dell’erede, delle rate residue di detrazione non fruite

In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del bonus facciate si trasmette all’erede che, per effetto di successione e divisione, ha la detenzione materiale e diretta dell’immobile (Agenzie delle Entrate, risposta a istanza di interpello del 14 febbraio 2023, n. 213).

L’Agenzia delle Entrate fornisce risposta ad un erede che chiede se può esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente al bonus facciate su un immobile di sua proprietà, per effetto di successione. L’istante rappresenta che le spese per gli interventi di rifacimento della facciata dell’edificio di cui era proprietario il padre rientrano tra quelle ammissibili alla detrazione (art. 1, co. 219-223, L. n. 160/2019), ma che non è stato possibile perfezionare la pratica di cessione del credito a causa del decesso.

 

Nel fornire risposta, l’Amministrazione finanziaria esamina il quadro normativo di riferimento in merito all’applicazione del bonus facciate e osserva che, dalla documentazione integrativa pervenuta, l’intervento edilizio appare riconducibile a quelli previsti dalla Legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 220, Legge 27 dicembre 2019, n. 160), trattandosi dell’isolamento termico che interessa più del 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio.

 

L’Agenzia richiama a seguire la circolare del 25 luglio 2022 n. 28/E, con quale ha fornito approfondimenti e chiarisce che gli interventi in questione (iniziati e terminati nel 2021) devono soddisfare i requisiti del Decreto interministeriale 6 agosto 2020 e, in particolare, va redatta ai sensi dell’articolo 8, l’asseverazione che attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprenda la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

 

L’articolo 9, comma 1, del citato decreto stabilisce che, per gli interventi previsti all’articolo 2 del medesimo decreto, tra i quali sono compresi anche quelli influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, “In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.

 

Ciò premesso, considerato che nel 2021, anno in cui sono state sostenute le spese dal de cuius, la quota di detrazione relativa a tale anno competeva al de cuius medesimo che non ha potuto perfezionare la cessione del credito corrispondente a tale detrazione, il relativo importo va indicato, secondo le modalità ordinariamente previste, nella dichiarazione dei redditi da presentare a nome del de cuius per il periodo d’imposta 2021.

 

L’Istante, in qualità di erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, potrà, invece, dal periodo d’imposta 2022 utilizzare le rate residue della detrazione direttamente nella propria dichiarazione dei redditi riferita a tali anni o, in alternativa, esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente alle predette rate con le modalità stabilite dalla norma.

CIPL Edilizia industria – Trento: siglato il rinnovo

Previsti Una Tantum, pagamento di “due episodi” nell’anno solare di carenza di malattia, incremento del premio presenza e professionalità, indennità aggiuntiva di avanzamento 

Dopo una lunga trattativa, nei giorni scorsi è stato siglato dai sindacati del Trentino Feneal – Uil, Filca – Cisl e Fillea – Cgil e dalle associazioni datoriali Ance e Associazione Artigiani del Trentino il CIPL Edilizia – Industria della Provincia di Trento, che interesserà circa 10mila lavoratori.
Le parti sindacali hanno ottenuto il pagamento in busta paga di due episodi nell’anno solare di “carenza malattia”  e il riconoscimento immediato, nella busta paga di febbraio, di un importo “una tantum” pari a 200,00 euro.
Il “premio presenza e professionalità” è stato inoltre incrementato di 0,17 centesimi per ogni ora lavorata, comportando un aumento per ogni lavoratore di circa 400,00 euro l’anno.
Riconosciuta un’indennità aggiuntiva d’avanzamento con percentuali variabili dal 12% al 24% a seconda della distanza dall’imbocco. 
Nel complesso, la contrattazione collettiva per il settore edile della Provincia di Trento grazie anche al CCNL del 3 marzo 2022 porterà un riconoscimento salariale superiore a 1.000,00 euro annui.