Approvati i dati rilevanti per il 2023 che saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli ISA

L’Agenzia delle Entrate ha approvato i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e ha definito il programma delle elaborazioni degli indici applicabili, sempre a partire dal periodo d’imposta 2023 (Agenzia delle Entrate, provvedimento 30 gennaio 2023, n. 27650)

Con il provvedimento indicato in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad individuare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023, ha fissato le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati per il periodo di imposta 2022 e ha definito il programma delle elaborazioni degli indici applicabili sempre a partire dal periodo d’imposta 2023.

Il co. 4 dell’art. 9-bis del D.L. n. 50 del 2017 ha previsto che i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale dichiarano, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Tale disposizione prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati tali dati.

Tanto premesso, con il provvedimento in argomento sono individuati i dati economici, contabili e strutturali, da dichiarare da parte dei contribuenti, rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo di imposta 2023. Con riferimento a tali dati si ritiene possibile che, a seguito delle attività di elaborazione degli indici, il numero degli stessi possa essere ridotto. In particolare, i dati contabili potranno essere ridotti ed accorpati, oppure sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli dichiarativi Redditi.

Il provvedimento in argomento individua altresì le ulteriori attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a partire dall’annualità di imposta 2023.
Al riguardo, tale disposizione prevede che “Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione”. 

Al termine delle elaborazioni possono essere previsti, ove ciò risulti possibile sulla base delle risultanze delle analisi effettuate, trasferimenti di uno o più codici di attività da un indice sintetico di affidabilità fiscale ad un altro sottoposto a revisione, ovvero accorpamenti tra indici.

Il provvedimento in oggetto definisce le modalità con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, gli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022.
In particolare, laddove i soggetti incaricati alla trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale, è previsto l’invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati; l’Agenzia, prima di fornire tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza della delega.
In assenza della delega all’accesso al cassetto fiscale, invece, è necessario seguire il procedimento già dettagliato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 maggio 2022 con riferimento alla dichiarazione 730 precompilata, per il quale il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso con il provvedimento del 12 maggio 2022 n. 173.

I dati nella disponibilità dell’Agenzia delle entrate, che saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, se significativi, saranno richiesti per la relativa applicazione a partire dal periodo di imposta 2023, a seguito di approvazione con decreto ministeriale, sono i seguenti:

  • condizione di Pensionato, per tutti gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2022 ad esclusione di quelli per i quali la variabile è già presente all’interno della nota tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2022;
  • forma societaria Cooperativa, per tutti gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2022 ad esclusione di quelli per i quali la variabile è già presente all’interno della nota tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2022;
  • consumi energetici, per tutti gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2022 ad esclusione di quelli per i quali la variabile è già presente all’interno della nota tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2022;
  • età dei lavoratori dipendenti, per tutti gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2022.

Si rimanda al testo integrale del provvedimento per l’elenco delle attività economiche per le quali elaborare gli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2023.

CCNL Assicurazioni-Addetti alla produzione: previste erogazioni Una Tantum nel mese di marzo 2023

Una Tantum – Cash, Una Tantum per terzo elemento, Una Tantum per provvigione aggiuntiva al personale di settore

L’Ipotesi di accordo siglata in data 16 novembre 2022, tra Ania e First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, prevede, all’Allegato 1, ed in applicazione del CCNL Assicurazioni-Addetti alla produzione, che venga corrisposto nel mese di marzo 2023, al personale di settore impiegato a tempo indeterminato, di cui alla Disciplina Speciale Parte Prima, Parte Seconda e Parte Terza della presente, un importo a titolo di Una Tantum – Cash, pari ad euro 400,00, correlato al periodo di vacanza contrattuale, per un dipendente di 4° livello, 7ma classe, da riparametrare secondo l’inquadramento, il periodo di anzianità ed il livello, come riportato nella tabella sottostante.

Una Tantum – Cash per tabella stipendiale

 

CLASSE LIV. 4 LIV. 3 LIV. 2 LIV. 1
CL 1 267,64 220,36 133,08 109,16
CL2 274,00 225,24 135,88 111,52
CL 3 280,40 230,12 138,68 113,88
CL 4 286,76 235,04 141,48 116,24
CL 5 293,16 239,96 144,32 118,60
CL 6 299,56 244,84 147,08  
CL 7 305,96 249,76 149,92  
CL 8 312,32 254,64 152,72  
CL 9 318,72 259,52    
CL 10 325,08 264,44    
CL 11 331,48      
CL 12 337,88      
CL 13 344,28      

 

Una Tantum per terzo elemento
Al medesimo Allegato 1, le Parti Firmatarie hanno previsto altresì, l’erogazione di una quota a titolo di Una Tantum relativa al terzo elemento della retribuzione, corrisposta tenendo sempre conto della classe e del livello di appartenenza del personale di riferimento.

 

CLASSE LIV. 4 LIV. 3 LIV. 2
CL 1 6,00 4,20 6,44
CL 2 6,28 4,40 6,76
CL 3 6,64 4,64 7,08
CL 4 6,92 4,84 7,40
CL 5 7,20 5,04 7,72
CL 6 7,52 5,28 8,04
CL 7 7,80 5,48 8,40
CL 8 8,08 5,68 8,72
CL 9 8,44 5,92  
CL 10 8,72 6,12  
CL 11 9,00    
CL 12 9,32    
CL 13 9,64    

 

Una Tantum per provvigione aggiuntiva
Da ultimo, al personale di produzione in servizio di cui trattasi, viene inoltre erogato, sempre nel mese di marzo 2023, un importo a titolo di Una Tantum per provvigione aggiuntiva, secondo il livello di appartenenza. Di seguito le quote previste.

 

LIV. 4 LIV. 3 LIV. 2 LIV. 1
13,04 9,76 7,40 5,32

 

 

 

Giornalisti: le indicazioni per l’accesso al prepensionamento

L’INPS ha fornito le prime informazioni in materia, insieme ai chiarimenti relativi ai lavoratori poligrafici (INPS, circolare 31 gennaio 2023, n. 10).

Il tema dell’accesso al prepensionamento di giornalisti e lavoratori poligrafici è al centro dell’attenzione della circolare in commento dell’INPS. In particolare, l’Istituto ha reso note le indicazioni in merito all’accesso al prepensionamento da parte dei lavoratori giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), in seguito ai chiarimenti forniti in merito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Il dicastero ha, infatti, chiarito che, nei confronti dei giornalisti professionisti, la disciplina speciale sui prepensionamenti di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della Legge n. 416/1981, continua a trovare applicazione a decorrere dal 1° luglio 2022. Pertanto, sono destinatari del prepensionamento in argomento i giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.

 

Requisiti di accesso

 

Il requisito contributivo richiesto per accedere al prepensionamento è pari a 25 anni e 5 mesi di contribuzione. Alla luce dell’uniformazione del regime pensionistico degli iscritti INPGI al FPLD, l’INPS chiarisce che il prepensionamento può essere conseguito in possesso di un’età non inferiore di 5 anni rispetto al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia. Condizione per accedere al predetto prepensionamento è altresì l’essere stati ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per la causale “riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi” per almeno 3 mesi, anche non continuativi.

Il prepensionamento è riconosciuto sulla base delle risorse finanziarie disponibili e limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze.

La domanda per l’accesso al pensionamento anticipato deve essere presentata a pena di decadenza nei termini di 60 giorni con decorrenze distinte in base a profili anagrafico-contributivi diversi.

 

Giornalisti pubblicisti e lavoratori delle imprese editrici

 

Sono destinatari del prepensionamento anche i giornalisti pubblicisti dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale (articolo 37, comma 1, lettera a), Legge n. 416/1981).

Per quel che riguarda, invece, i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, non occorre più allegare alla domanda di prepensionamento la dichiarazione aziendale da cui risulti che il dipendente negli ultimi dodici mesi di lavoro effettivo, antecedente la data di cessazione del rapporto, è stato adibito per almeno 26 settimane alla produzione di giornali periodici.

Le domande di prepensionamento possono essere presentate tramite il portale web dell’Istituto da parte di utenti muniti di SPID di livello 2, CNS o CIE, contact center o patronati.

 

CCNL Pesca Cooperative: a marzo la seconda tranche di aumenti contrattuali

Al personale non imbarcato, dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura, la prima tranche di aumento contrattuale è stata erogata da dicembre 2022 

Con accordo siglato il 30 novembre 2022 Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila Pesca hanno definito gli incrementi contrattuali per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura.

Livello Minimo dal 1° marzo 2023
Quadro 2.330,49
1 2.186,65
2 2.014,02
3 1.855,77
4 1.726,30
5 1.639,98
6 1.568,06
7 1.438,57

CCNL Agenzie Ippiche: prevista Una Tantum con il mese di marzo

Quota Una Tantum al personale dipendente del settore Terziario di mercato, Distribuzione e Servizi

Il verbale di accordo sottoscritto in data 12 dicembre 2022, tra Confcommercio Imprese per l’Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, ha previsto, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente verbale, la corresponsione di un importo lordo a titolo di Una Tantum pari ad euro 350,00 al IV livello, riparametrato sugli altri ed erogato in due soluzioni:
– 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
– 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.

 

Livello UT 01/01/2023 UT 01/03/2023
Quadri 347,22 260,42
I 312,78 234,58
II 270,56 202,92
III 231,25 173,44
IV 200,00 150,00
V 180,69 135,52
VI 162,22 121,67
VII 138,89 104,17
Operatori di vendita UT 01/01/2023 UT 01/03/2023
I categoria 188,79 141,60
II categoria 158,50 118,88

 

Gli importi di cui sopra vengono erogati pro quota in relazione ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022, mentre non sono conteggiati ai fini dell’anzianità, i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e contratto. Vengono considerati e quindi computati, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. Infine, tali quote, non sono utili ai fini del computo di istituti contrattuali, né del TFR.

 

INPGI: applicazione del regime di definizione agevolata dei crediti affidati agli agenti della riscossione

L’INPGI ha deciso di applicare le disposizioni previste dalla L. n. 197/2022 (art. 1, co. 231 e seguenti) che prevedono la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (Delibera del Comitato Amministratore del 24 gennaio 2023, n. 7).

Le innovazioni oggetto di valutazione da parte del Comitato Amministratore riguardano la regolarizzazione della morosità degli iscritti in coerenza con quanto disposto dalla Legge di bilancio 2023. 

 

Con Delibera adottata in data 24 gennaio 2023, l’INPGI ha deciso di applicare le disposizioni previste dalla normativa citata (L. n. 197/2022, art. 1, co. 231 e seguenti) che prevedono la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 senza corrispondere quanto dovuto a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora e di aggio, versando soltanto le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

 

Le disposizioni richiamate prevedono, altresì, che il versamento delle somme dovute possa essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1 agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

 

L’art. 1, co. 251, della L. n. 197/2022 prevede che le suddette disposizioni si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti (D.L.gs. n. 509/1994, D.L.gs. n. 103/1996) tra i quali è ricompreso l’INPGI, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del co. 2, art. 3 del D.L.gs. n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023 e comunicate entro la medesima data all’agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

Nel caso in oggetto, l’INPG, tenuto conto che la misura in esame comporta il vantaggio costituito dall’impegno del debitore di assolvere al pagamento dei propri debiti e, quindi, dalla certezza per l’ente previdenziale di veder incrementato il gettito contributivo e il venir meno del contenzioso, ha deliberato di applicare le disposizioni previste dalla Legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 231) e di riconoscere ai contributi versati con la predetta definizione agevolata la rivalutazione ai fini della determinazione del montante pensionistico a decorrere dalla data di adesione da parte degli assicurati alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.

Adeguato reddito minimo, la raccomandazione dal Consiglio europeo

Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una raccomandazione volta a rafforzare la protezione del reddito minimo per combattere la povertà e l’esclusione sociale (Consiglio dell’Unione europea, comunicato 30 gennaio 2023).

Il reddito minimo contribuisce a favorire una ripresa sostenibile e inclusiva in momenti di crisi economica. La presenza di reti di sicurezza sociale solide non solo migliora gli esiti sociali e sanitari per le persone più lontane dal mercato del lavoro, ma assicura anche benefici sociali ed economici duraturi per l’Unione europea, creando società più eque, coese e resilienti.

 

Partendo da questa considerazione, in data 30 gennaio 2023, il Consiglio dell’UE ha adottato una raccomandazione invitando gli Stati membri a fornire e, ove necessario, rafforzare solide reti di sicurezza sociale, combinando un adeguato sostegno al reddito mediante prestazioni di reddito minimo e altre prestazioni monetarie e in natura di accompagnamento e dando effettivo accesso ai servizi abilitanti ed essenziali per le persone che non dispongono di risorse sufficienti e favorendo l’integrazione nel mercato del lavoro di chi può lavorare.

 

Si è constatato che, nonostante i progressi compiuti nell’ultimo decennio, nel 2021 oltre 95,4 milioni di persone continuavano a essere a rischio di povertà o di esclusione sociale, soprattutto le donne e le famiglie a reddito basso e medio-basso, rischio incrementato dalla pandemia di Covid 19 e dalla guerra di aggressione all’Ucraina.

 

Pertanto, al fine di promuovere la parità di genere, la sicurezza del reddito e l’indipendenza economica delle donne, dei giovani adulti e delle persone con disabilità, il Consiglio raccomanda di prevedere la possibilità di richiedere che il reddito minimo sia fornito a singoli componenti della famiglia.

 

Gli Stati membri dovrebbero fissare il livello del reddito minimo mediante una metodologia trasparente e solida, conformemente al diritto nazionale e coinvolgendo i pertinenti portatori di interessi, tenendo conto delle fonti di reddito complessive, delle esigenze specifiche e delle situazioni di svantaggio delle famiglie, del reddito di un lavoratore a basso salario o di un lavoratore che percepisce il salario minimo, del tenore di vita e del potere d’acquisto nonché dei livelli dei prezzi e del relativo andamento.

 

L’adeguato livello di sostegno al reddito dovrebbe essere raggiunto gradualmente dagli Stati entro l’anno 2030, salvaguardando nel contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche.

 

Gli Stati membri dovrebbero anche riesaminare periodicamente e, se del caso, adeguare il livello del reddito minimo per continuare a garantirne l’adeguatezza.

 

Infatti, la flessibilità nella configurazione del reddito minimo può contribuire in maniera rilevante ad attenuare le conseguenze sociali negative e svolgere un ruolo stabilizzante nell’economia, soprattutto in tempi caratterizzati da recessioni economiche. 

La nuova anticipazione ordinaria del TFS/TFR

L’INPS fornisce le prime indicazioni sulla prestazione e le modalità di presentazione delle domande (INPS, messaggio 30 gennaio 2023, n. 430).

L’Istituto ha diffuso le prime informazioni in materia di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali che integra, in via sperimentale per un triennio, le tipologie di anticipazione TFS/TFR attualmente vigenti (ordinaria e agevolata). Per quanto riguarda i requisiti di accesso alla prestazione in esame, possono richiedere l’anticipazione del TFR/TFS pensionati e cessati dal servizio iscritti alla Gestione e che hanno diritto a una prestazione di TFS/TFR non ancora interamente erogata, per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili.

L’anticipazione in questione può essere richiesta dai pensionati che hanno confermato l’adesione alla Gestione per il periodo di pensione, nonché dai cessati dal servizio senza diritto a pensione che, a seguito di un nuovo impiego, risultino iscritti alla Gestione, e qualora il TFS/TFR possa essere corrisposto.

La nuova prestazione consente agli iscritti alla Gestione di anticipare la fruizione dell’intero ammontare dell’importo del TFS/TFR maturato e non liquidato o di una parte dello stesso, senza dovere attenderne l’esigibilità e l’erogazione nei termini previsti dalla normativa vigente, a fronte della cessione del corrispondente trattamento.

 

Le condizioni dell’anticipazione

 

È prevista, inoltre, all’articolo 11, comma 2, del “Regolamento per l’erogazione di Anticipazioni ordinarie del TFS e TFR agli iscritti alla Gestione unitaria delle Prestazioni Creditizie e sociali”, allegato al messaggio in commento e adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS, la possibilità di chiedere l’anticipazione del trattamento anche in presenza di altre cessioni o vincoli sul TFS/TFR, limitatamente alla quota ancora “libera” da questi ultimi. Peraltro, il Regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2023, e trova applicazione nei confronti delle domande di anticipazione ordinaria del TFS/TFR presentate a decorrere dalla predetta data. L’articolo 11, comma 2, prevede anche, tra le altre, la facoltà dell’iscritto di richiedere l’erogazione della prestazione anche in presenza di altre prestazioni creditizie erogate dall’Istituto e in corso di ammortamento senza morosità. In tali fattispecie, l’iscritto potrà chiedere l’estinzione anticipata di altri finanziamenti ottenuti dall’INPS.

Sull’anticipazione TFS/TFR è prevista l’applicazione di un tasso di interesse fisso per l’intera durata del finanziamento, attualmente pari all’1%, e di una ritenuta dello 0,50% a titolo di ristoro per le spese di amministrazione.

Con l’erogazione del finanziamento, l’iscritto riceve, in unica soluzione, la somma corrispondente a tutto il TFS/TFR, anticipato al netto di interessi, spese di amministrazione e di eventuali morosità maturate su precedenti finanziamenti erogati dalla Gestione.

La somma corrispondente al TFS/TFR ceduto sarà rimborsata alla Gestione direttamente dall’Ente competente per l’erogazione del TFS/TFR, sia che si tratti dell’INPS, sia di altro Ente. Ciò avverrà in corrispondenza delle date nelle quali, in assenza di cessione e maturati i termini di legge per il pagamento, detta Amministrazione è tenuta a effettuare il versamento al richiedente avente diritto. L’Ente erogatore provvederà a rimborsare la Gestione mediante la corresponsione della quota parte di TFS/TFR, spettante all’iscritto, nella misura e nelle date stabilite all’interno della presa d’atto. Relativamente alle quote non cedute, queste verranno accreditate al richiedente secondo le tempistiche determinate dalla legge.

 

La modalità di presentazione delle domande

 

La domanda di anticipazione del TFS/TFR deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente in via telematica, a partire dal 1° febbraio 2023, accedendo alla scheda prestazione presente sul sito internet dell’INPS.

Nella domanda il richiedente, oltre a indicare se il finanziamento è richiesto per l’intero ammontare del TFS/TFR o per un importo minore, deve specificare che, nel caso in cui parte della somma richiesta sia già assoggettata a cessioni o vincoli, intenda ricevere il finanziamento per l’ammontare effettivamente disponibile. Per i cittadini è disponibile il manuale nell’area dedicata ai servizi online.

Enfea: in vigore il nuovo regolamento

L’Ente promuove e attua le prestazioni previste dagli accordi interconfederali sottoscritti da Cgil, Cisl, Uil, Confapi e recepiti nei CCNL in materia di Apprendistato, Sviluppo Bilateralità, Sostegno al Reddito e Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro

Enfea è l’Ente Bilaterale Cgil, Cisl, Uil, e Confapi  a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le Federazioni aderenti a Cgil, Cisl, Uil. L’Ente promuove e attua le prestazioni previste dagli accordi interconfederali sottoscritti da CGIL, CISL, UIL, CONFAPI e recepiti nei CCNL in materia di Apprendistato, Sviluppo Bilateralità, Sostegno al Reddito e Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro. Le prestazioni riguardano le aziende, le lavoratrici e i lavoratori.
Il nuovo Regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2023, disciplina le modalità di erogazione delle prestazioni deliberate da parte di ENFEA sulla base degli accordi tra Confapi e Cgil, Cisl, Uil.

Prestazioni
In generale le attività e le prestazioni sono destinate:
a) a tutte le aziende iscritte a ENFEA, in regola con i versamenti previsti dai contratti collettivi nazionali UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le Federazioni aderenti a Cgil, Cisl e Uil e Confapi;
b) ai lavoratori delle aziende di cui alla precedente lettera a) assunti con contratto di lavoro subordinato. 
Le prestazioni garantite sono:
– contributo per trattamenti individuali di integrazione salariale come Cigo, Cigs, Cds, Cassa in Deroga e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro (Termini: entro 3 mesi dal perfezionamento del requisito soggettivo previsto dal regolamento ENFEA). In questi casi il lavoratore può richiedere la prestazione una tantum di 500,00 euro per i trattamenti di integrazione salariali corrisposti oltre le 200 ore individuali di integrazione salariale; nel caso di rapporto di lavoro part time almeno al 50%, la prestazione può essere richiesta per trattamenti di integrazione salariale corrisposti oltre le 100 ore;
– contributo spese per l’utilizzo dei servizi per l’infanzia (Asilo Nido/Baby Sitter) (Termini: dal 1° ottobre dell’anno scolastico in corso, entro il 31 marzo dell’anno successivo/entro il 31 marzo dell’anno successivo all’assunzione); la misura del contributo è pari a 500,00 euro/anno per figlio (nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti di imprese che versano ad ENFEA, la richiesta può essere presentata da uno solo di essi);
– contributo spese Scuola Materna, Elementare, Media Inferiore, Media Superiore (Termini: dal 1° ottobre dell’anno scolastico in corso, al 31 marzo dell’anno successivo); la misura del contributo è pari a 200,00 euro /anno per figlio (nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti di imprese che versano ad ENFEA, la richiesta può essere presentata da uno solo di essi);
– contributo spese Università (Termini: dal 1° ottobre dell’anno accademico in corso, entro 31 marzo dell’anno successivo); la misura del contributo è pari a 350,00 euro/anno per figlio e/o lavoratore a condizione del rispetto del piano di studi (nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti di imprese che versano ad ENFEA, la richiesta può essere presentata da uno solo di essi);
– contributo spese Laurea (Termini: entro 3 mesi dal conseguimento della laurea); la misura del contributo è pari ad 1.000,00 euro/anno per figlio e/o lavoratore una tantum a condizione del conseguimento della votazione finale di laurea con il massimo dei voti (110/110) (nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti di imprese che versano ad ENFEA, la richiesta può essere presentata da uno solo di essi);
– contributo per assistenza alla non autosufficienza per i lavoratori che usufruiscono dei permessi ex L. 104/92 (Termini: entro l’anno per il quale si richiede il contributo); la misura del contributo è pari a 200,00 euro/anno a prescindere dal numero delle autorizzazioni;
– contributo spese per l’abbonamento annuo trasporto pubblico (Termini: entro il periodo di validità dell’abbonamento); la misura del contributo è pari al 25% del costo dell’abbonamento annuo (autobus/trasporto ferroviario) in corso di validità, con un limite massimo di 150,00 euro/anno, a condizione che l’abbonamento stesso non sia stato oggetto di welfare aziendale;
– integrazione trattamento economico di malattia previsto dal CCNL (Termini: entro 3 mesi dalla maturazione dell’ultimo mese di diritto alla prestazione); in presenza di periodi di malattia della durata continuativa di almeno 30gg, che danno luogo al solo trattamento economico a carico dell’azienda nella misura del 50% (senza integrazione INPS), viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito del lavoratore pari a 400,00 euro/mese per un massimo di 6 mesi; per i lavoratori part time la prestazione verrà riproporzionata sul minor orario effettuato rispetto all’orario contrattuale di riferimento);
– contributo in occasione della nascita e/o adozione figlia/o (Termini: entro 12 mesi dalla nascita/adozione del figlio/a); la misura del contributo è pari a 1.000,00 euro (necessaria presentazione certificato di nascita/adozione del figlio/a con le generalità di entrambi i genitori);
– contributo per aiutare le vittime di violenza di genere (Termini: entro 3 mesi dal rientro in azienda); contributo di 700,00 euro in caso di percorso di sostegno per le vittime di violenza di genere ex art. 24 D.Lgs. 80/2015 che preveda un periodo di astensione dal lavoro di almeno 1 mese successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislatura (necessaria specifica certificazione e documentazione attestante il periodo di almeno 1 mese di astensione dal lavoro successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislatura);
– contributo a famiglia per trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici derivanti dal Covid-19 (Termini: entro il termine del periodo di sperimentazione: 15/6/2021-15/6/2023); la misura del contributo una tantum, non ripetibile nell’arco della sperimentazione, è pari a 1.000,00 euro max per nucleo familiare (requisiti necessari: trattamenti terapeutici sopra elencati non superiori a mesi 12 dall’inizio dei trattamenti stessi, con rilevante incidenza sul bilancio familiare; produzione documentazione medica e fiscale);
– contributo assistenza domiciliare, per famiglia con convivente non autosufficiente con handicap grave (Termine: entro l’anno di attivazione dell’assistenza domiciliare); la misura del contributo è pari a 500,00 euro/anno (requisiti necessari: presenza di personale infermieristico o collaboratore domestico con regolare rapporto di lavoro, di durata di almeno 6 mesi, non inferiore a 4 ore giornaliere; produzione documentazione attestata disabilità e copia del contratto di lavoro con il personale di assistenza);
– contributo per spese per cure odontoiatriche non ricomprese nel piano sanitario Enfea Salute (Termini: entro il termine del periodo di sperimentazione: 15/6/2021-15/6/2023); la misura del contributo, non ripetibile nell’arco della sperimentazione, è pari ad 100,00 euro max per ogni componente il nucleo familiare (coniuge e/o figli conviventi). 

Accordo Enel-Sindacati: nuove tutele per i genitori a partire dal 1° gennaio 2023

Sottoscritto il 24 gennaio 2023 tra Enel, Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec un accordo che migliora significativamente i trattamenti riservati ai genitori

Enel, Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec hanno condiviso l’opportunità di promuovere in ambito aziendale ulteriori iniziative che sostengano la maternità/paternità e favoriscano la condivisione della genitorialità e dei compiti di cura nei confronti dei figli.

 

Congedo lavoratori padri
A decorrere dal 1° gennaio 2023, in aggiunta ai 10 giorni (20 in caso di parto plurimo) di congedo obbligatorio per i lavoratori padri previsti dalle norme di legge, saranno riconosciuti ai papà ulteriori 10 giorni di permesso retribuito, comprensivi di quanto previsto dal vigente CCNL (art.32, comma 4). Tali permessi retribuiti saranno riconosciuti al ricorrere degli stessi presupposti e secondo le stesse modalità e tempistiche di fruizione previste dalla legge per i 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità (dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi). 

 

Congedo parentale
A decorrere dal 1° gennaio 2023, saranno incrementate le indennità previste per il congedo parentale, nelle seguenti misure:
a) 90% per la durata massima di un mese per la madre o per il padre in alternativa tra loro fino al 6° anno di vita del bambino; tale previsione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022 per i casi in cui l’art. 34 del Testo unico maternità e paternità e sue successive modificazioni riconosce l’indennità all’80%;
b) 60% per i 3 mesi (o i restanti 2, in caso di fruizione del mese di cui al punto a), non trasferibili, spettanti alla madre fino al 12° anno di vita del bambino;
c) 60% per i 3 mesi (o i restanti 2, in caso di fruizione del mese di cui al punto a), non trasferibili, spettanti al padre fino al 12° anno di vita del bambino;
d) 45% per gli ulteriori 3 mesi cui i genitori hanno diritto in alternativa tra loro fino al 12° anno di vita del bambino.
Le predette percentuali sono comprensive delle indennità riconosciute dalla legge e del relativo trattamento integrativo aziendale.

Congedi per la malattia del figlio
A decorrere dal 1° gennaio 2023, per le malattie del figlio di età compresa tra i 3 e i 12 anni saranno riconosciuti 10 giorni di permesso non retribuito all’anno (comprensivi dei 7 giorni annui previsti dal CCNL elettrici e dei 5 giorni annui previsti dalle disposizioni di legge).

Iscrizione a FOPEN dei figli a carico
A decorrere dal 1° giugno 2023, qualora i dipendenti iscrivano a Fopen i figli fiscalmente a carico entro i primi 3 anni di vita, l’azienda verserà, in forma una tantum sulla posizione di ciascun figlio, un importo pari a 200,00 euro.