CCNL Alimentari – Cooperative: con il nuovo anno previste modifiche migliorative

 Prevista l’indennità per mancata contrattazione di secondo livello e nuovi minimi retributivi

In base all’accordo siglato il 2/12/2020 tra Agci – Agrital, Confcooperative Fedagripesca, Legacoop – Agroalimentare e Fai – Cisl, Flai – Cgil, Uila – Uil, di seguito le novità a partire dal 1°gennaio 2023 per i dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione di prodotti alimentari.

Indennità per mancata contrattazione di secondo livello

Le aziende che non hanno in essere una contrattazione relativa al premio per obiettivi erogano a titolo di indennità per mancata contrattazione di secondo livello, a favore dei lavoratori dipendenti gli importi di seguito riportati per 12 mensilità e senza alcuna incidenza sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti, dovendo intendersi in senso omnicomprensivo ed esclusi dal computo del TFR.

Livello Parametro  Importo
1S 230 50,37
1 200 43,80
2 165 36,14
3A 145 31,76
3 130 28,47
4 120 26,28
5 110 24,09
6 100 21,90

Minimi Retributivi

Livello Minimo
1A 2.477,05
1 2.153,93
2 1.777,03
3A 1.561,62
3 1.400,10
4 1.292,37
5 1.184,70
6 1.077,00

 

Legge di bilancio 2023: al via il “buono portuale”

La manovra finanziaria ha inserito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 30 dicembre 2022).

Sul versante delle politiche per il lavoro incluse nella Legge di bilancio 2023, va segnalata anche l’istituzione del Fondo per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (articolo1, commi 471 e 472, Legge 29 dicembre 2022, n. 197). Il nuovo Fondo è destinato alla concessione, per il periodo dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato “buono portuale“, pari all’80% della spesa sostenuta, per le imprese titolari di autorizzazione o di concessione, finalizzato inter alia ad incentivare modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all’avvio di processi di automazione e digitalizzazione.

In particolare, il contributo in questione avrà lo scopo di agevolare:

– il conseguimento ovvero il rinnovo della  patente  e delle abilitazioni professionali per la guida dei  veicoli  destinati all’esercizio dell’attività di trasporto, ovvero  movimentazione  di persone e di merci all’interno delle  aree  portuali,  da  parte  dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un « buono portuale  »  di importo massimo pari a 2.500 euro per  una  sola  volta  per  ciascun dipendente;

– sviluppare  modelli  di  organizzazione  e  di  gestione  con il riconoscimento di un “buono portuale” di importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa;

– incentivare  azioni   di   riqualificazione   del   personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e  al  mantenimento  dei  livelli  occupazionali  rispetto all’avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a  tal  fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari  a  50.000 euro per ciascuna impresa. 

Una  quota  delle risorse del Fondo, pari a 500.000 euro per l’anno 2023, è destinata alla  progettazione  e  alla  realizzazione  della piattaforma informatica per l’erogazione  del  beneficio in questione.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e politiche sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, saranno stabiliti termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio e della sua erogazione. 

 

Adottate le specifiche tecniche dell’albo dei gestori della crisi

Le nuove regole saranno efficaci dal 5 gennaio 2023 (Provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, 30 dicembre 2022).

Pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, di adozione delle specifiche tecniche di funzionamento dell’Albo dei gestori delle procedure disciplinate dal codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza, che entra in vigore da oggi. I soggetti interessati all’iscrizione all’albo possono inserire le domande sul portale raggiungibile selezionando la scheda “Albo dei gestori della crisi di impresa” presente nell’area “Servizi” nella pagina web dedicata.

 

Le specifiche riguardano l’iscrizione e la relativa gestione dell’Albo dei soggetti (persone fisiche, società tra professionisti o studi professionali associati) incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure e regolamentano, in particolare, l’accesso alla parte pubblica dell’Albo, nonché alla parte riservata, secondo quattro distinti regimi di conoscibilità, in funzione dell’interesse e del ruolo di chi vi accede (magistrati e dirigenti degli uffici giudiziari; personale del Dipartimento per gli affari di Giustizia del Ministero della Giustizia; iscritti; soci incaricabili e agli associati).

L’albo permetterà anche di gestire la funzione di inserimento dei dati e documenti relativi ai soggetti interessati, i quali saranno tenuti a indicare, oltre ai dati identificativi e l’indirizzo di posta elettronica certificata, l’eventuale ordine professionale di appartenenza, le comunicazioni relative ai provvedimenti eventualmente adottati per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice, le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall’Albo (comprensive dei relativi provvedimenti) adottati, anche d’ufficio, dal direttore generale degli affari interni del Ministero della Giustizia, o da persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell’ambito della direzione generale (Responsabile DAG, art. 1, co. 1, lett. c), Decreto n. 75/2022).

Il Decreto regolamenta inoltre:

  • le modalità di presentazione telematica della domanda di iscrizione, unitamente agli allegati, nonché le modalità di associazione degli allegati alla domanda;

  • le modalità telematiche con cui può essere richiesta da parte dell’Ufficio l’integrazione della domanda o dei suoi allegati;

  • le modalità telematiche con cui gli iscritti comunicano al Responsabile DAG il venir meno dei requisiti di iscrizione, o l’avvio di procedimenti penali a proprio carico, o l’avvio di procedimenti disciplinari a proprio carico;

  • le modalità telematiche con cui l’autorità giudiziaria che ha proceduto alla nomina comunica (art. 10, co. 2, Decreto n. 75/2022) al Responsabile DAG tutti i fatti e le notizie ritenute rilevanti ai fini dell’esercizio della gestione dell’Albo della sospensione e della cancellazione dall’Albo stesso e l’eventuale revoca dell’incarico da parte dell’Autorità giudiziaria.

CCNL Lavoro Domestico: il confronto sull’aggiornamento dei minimi è fissato per il prossimo 11 gennaio

Nel secondo incontro del 3 gennaio 2023 i Sindacati hanno affermato che l’allarmismo paventato dalle associazioni datoriali sull’aumento delle retribuzioni fino a 2.000,00 euro è infondato

I sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcolf, al termine del secondo incontro della Commissione Nazionale (così come previsto dall’art. 38 del CCNL) tenutosi il 3 gennaio 2023 in modalità telematica dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno affermato che non ci sarà nessun rischio “stangata” sulle famiglie con l’aggiornamento dei minimi retributivi e dei valori convenzionali di vitto e alloggio applicati agli assistenti familiari (colf, badanti e baby sitter) in Italia, a fronte della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevato dall’Istat al 30 novembre 2022.
Hanno altresì affermato che l’allarmismo delle associazioni datoriali, che hanno paventato un aumento delle retribuzioni fino a 2.000,00 euro mensili, è infondato, in quanto si tratterebbe di aumenti previsti dal CCNL per andare incontro alle esigenze di un settore estremamente debole, dal punto di vista salariale e normativo.
Durante l’incontro i sindacati hanno accolto positivamente le nuove posizioni delle associazioni datoriali Fidaldo e Domina, inizialmente indisponibili a corrispondere l’aumento retributivo così come previsto dal CCNL, comportando di fatto una riapertura della trattativa alla quale ha preso parte, in modo del tutto inedito, anche una rappresentanza politica del Governo. Un segnale positivo per le parti sindacali, unite nella richiesta di un adeguamento annuale in base all’indice Istat (pari al 100% dello stesso, come previsto dal CCNL in vigore, e all’80% in caso di mancato accordo), anche alla luce della nota e sempre crescente fragilità del settore.
L’incontro si è concluso con la riprogrammazione di due nuovi momenti di confronto fissati per il prossimo 11 gennaio e, in sede ministeriale, il prossimo 16 gennaio.

 

ISEE: le novità sulla presentazione della DSU nella Legge di bilancio 2023

A decorrere dal 1° luglio 2023 diventa prioritaria la modalità di presentazione della DSU da parte dei cittadini attraverso la precompilata, come da modifica introdotta dalla nuova Legge di bilancio (Art. 1, co. 323, Legge n. 197/2022).

La Legge di bilancio 2023, all’articolo 1, comma 323, adotta misure di semplificazione in materia di ISEE, intervenendo con modifiche sull’articolo 10 del D. Lgs. n. 147/2017.

 

Come ben noto, per facilitare il rilascio dell’ISEE, il richiamato decreto ha introdotto la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata, caratterizzata dalla coesistenza di dati autodichiarati da parte del cittadino con dati precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS.

 

La disposizione in oggetto, stabilisce che, fino al 31 dicembre 2022, resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell’ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell’INPS, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare.

 

A decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria.

 

Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l’INPS, l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, saranno individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS. 

 

Abrogato, invece, il comma 3 dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 147/2017contenente norme prescrittive ormai soddisfatte con l’emanazione del D.M. 9 agosto 2019 (fissazione della data a partire dalla quale è possibile accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU; fissazione della data a partire dalla quale è avviata una sperimentazione in materia, anche ai soli fini del rilascio dell’ISEE corrente; determinazione delle componenti della DSU che restano interamente autodichiarate e non precompilate). 

Fondo Fasda: piani sanitari dedicati ai familiari

 Anche per l’anno 2023 prevista la possibilità di rinnovare l’iscrizione del nucleo familiare

Il Fondo Fasda, per i dipendenti dei Servizi Ambientali, prevede la possibilità anche per l’anno 2023 di iscrivere i familiari (coniuge, convivente e figli) al Fondo integrativo di Assistenza Sanitaria. 
Sono previsti due piani sanitari:
– il Piano sanitario “Familiari per coniuge, conviventi e figli dai 16 anni compiuti” a un costo individuale di € 450,00;
– il Piano sanitario “Figli da 0 a 16 anni” a un costo individuale di € 150,00.
Si potrà  rinnovare l’iscrizione del nucleo familiare ovvero aderire all’iniziativa accedendo all’Area Riservata del Portale S.I.FASDA e pagare il contributo tramite carta di credito o bonifico bancario dal 19 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023. La copertura sanitaria sarà attiva per un periodo di 12 mesi (dal 1°gennaio 2023 al 31 dicembre 2023).
Al Piano sanitario “Familiari” per coniuge, conviventi e figli dai 16 anni compiuti sono state apportate le seguenti modifiche:
– sarà prevista  la franchigia di € 25,00 per ogni singola prestazione relativa a visite specialistiche e accertamenti diagnostici;
– la garanzia trattamenti fisioterapici riguarderà i trattamenti a seguito di “infortunio” (certificato di pronto soccorso);
– per gli interventi in garanzia relativi ai  grandi interventi chirurgici sarà introdotto uno scoperto del 10% in caso di utilizzo di strutture convenzionate o in caso di autorizzazione per provincia scoperta;
– per quanto riguarda l’area chirurgia dell’apparato digerente sarà eliminata la garanzia By-pass intestinali per il trattamento dell’obesità patologica;
– per quanto concerne l’area ortopedia e traumatologia saranno eliminate le garanzie interventi di protesizzazione di spalla, gomito, anca o ginocchio.

 

CCPL Edilizia – Perugia e Terni: sottoscritti i contratti integrativi

Previste novità economiche e importanti previsioni nel campo della sicurezza e della legalità 

La scorsa settimana nella sede della Cassa edile di Terni sono stati sottoscritti, dalle associazioni datoriali dell’industria, delle cooperative e dell’artigianato Ance Perugia e Ance Terni (le associazioni dei costruttori edili di Confindustria Umbria), Legacoop Produzione e Servizi Umbria, Cna Umbria e Confartigianato Regionale Umbria unitamente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, i contratti territoriali locali, che integrano i contratti collettivi nazionali del settore dell’edilizia e che coinvolgono circa 12 mila lavoratori umbri.  
La sottoscrizione dei contratti è arrivata a conclusione di un percorso durato alcuni mesi, nel corso del quale le associazioni datoriali hanno perseguito l’obiettivo di rendere omogenee le previsioni contrattuali, con benefici sia per le imprese che per i lavoratori del territorio regionale. L’incontro tra le parti ha reso possibile la condivisione delle problematiche del settore e per l’analisi dei possibili correttivi da proporre ai decisori pubblici, soprattutto regionali.
Oggetto di contrattazione è stata, in primo luogo, la disciplina di elementi retributivi, quali l’elemento variabile della retribuzione, la malattia, l’anzianità professionale edile, le indennità di mensa, trasferta, vestiario, reperibilità, lavori in galleria e in alta montagna, nonché la previsione di un contributo per il servizio dei Rappresentanti del Lavoratori Territoriali per la Sicurezza – RLST.
Sono state introdotte importanti previsioni nel campo della sicurezza, della legalità, della regolarità del settore e della modernizzazione dello stesso. A tal fine è stato riaffermato il ruolo insostituibile degli Enti Bilaterali del settore nel campo della sicurezza, della formazione e delle prestazioni ai lavoratori ed alle imprese del settore.
È stato istituito, infine, un comitato di indirizzo strategico per lo studio del settore e per cogliere le nuove opportunità, anche alla luce delle ingenti riserve messe a disposizione del Pnrr e della programmazione dei fondi EU.

Legge di bilancio 2023, le nuove risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione

Rifinanziati, tra l’altro, il completamento dei piani di recupero occupazionale, l’integrazione salariale per i dipendenti del gruppo ILVA e la proroga a tutto il 2023 del trattamento di CIGS (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 30 dicembre 2022).

La manovra finanziaria recentemente approvata stanzia ulteriori risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione (commi da 324 a 329, articolo 1, Legge 197/2022) con un incremento di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Gli interventi riguardano diverse tematiche. Innanzitutto, lo stanziamento di ulteriori risorse per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa con 70 milioni di euro per l’anno in corso.

Segue l’indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio con 30 milioni di euro per il 2023 che assicureranno un’indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per l’anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente del settore, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca. Si interviene anche per le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center con risorse pari a 10 milioni di euro. La misura dell’indennità in oggetto è pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria e può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale e il relativo programma contenga un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri creatisi.

Vi sono, poi, risorse anche per la proroga dell’integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva per 19 milioni di euro, specificatamente per la parte non coperta, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche. 

Prorogato, infine, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l’attività produttiva con 50 milioni di euro, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, per un periodo massimo di 12 mesi.

Bonus mobili: la Legge di bilancio 2023 incrementa la misura della detrazione

Incrementato per il 2023 l’importo della detrazione prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (art.  1, co. 277, L. n. 197/2022).

Il comma 277 della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) incrementa a 8.000 euro l’importo della detrazione prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per l’anno 2023, lasciando a 5.000 euro l’importo previsto per l’anno 2024.

Sulla materia, la Legge di bilancio 2022 ha sostituito integralmente il D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (art. 16, co. 2), che disciplina le norme sulla detrazione Irpef prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. In particolare, la disposizione prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per interventi di ristrutturazione edilizia (art. 16-bis, DPR n. 917/2022) sia altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, volto all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ed è calcolata su un importo massimo di 10.000 euro per il 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (il limite era pari a 16.000 euro per gli acquisti effettuati nel 2021). La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Per usufruire della detrazione, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Nel caso in cui siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, o siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

CCNL Agricoltura – Operai e florovivaisti: aumenti retributivi contrattuali provinciali

Previsti aumenti salariali nei rinnovi dei contratti provinciali

I salari contrattuali vigenti nelle singole province alla data del 23 maggio 2022 per ciascun livello professionale stabilito nei rinnovi dei contratti provinciali in applicazione del CCNL 19 giugno 2018, sono incrementati a decorrere dal 1° gennaio 2023 dell’1,2%.
I contratti provinciali non possono inoltre definire, per i livelli di ciascuna area professionale, salari contrattuali inferiori ai minimi di area.
In sede di rinnovo quadriennale, il CCNL definisce gli incrementi da applicarsi ai minimi anzidetti, nonché gli incrementi da applicarsi a tutti i salari definiti dai contratti provinciali all’interno di ciascuna area professionale.
Nelle province in cui, per effetto dei vigenti accordi, i livelli salariali dovessero risultare inferiori a tale minimo, i Contratti provinciali provvedono a definire un programma che, nell’arco di vigenza del Contratto provinciale stesso, porti all’inserimento dei salari entro il minimo di area.
Tale previsione non è applicata nelle province che non hanno rinnovato il contratto provinciale. I minimi salariali di area stabiliti a livello nazionale e comprensivi degli aumenti sopra indicati, sono quelli di cui alle tabelle sottostanti.

Tabella n.1

OPERAI AGRICOLI
Aree professionali Minimi
Area 1 1.389,15
Area 2 1.266,90
Area 3 944,62

 

Tabella n. 2

OPERAI FLOROVIVAISTI
Aree professionali Minimi
Area 1 8,41
Area 2 7,71
Area 3 7,24