Licenziamento legittimo in caso di riduzione dell’attività e soppressione del posto di lavoro

5 dic 2022 In caso di riduzione dell’attività volta a conseguire un calo dei costi ed un miglioramento dei profitti, è legittimo il licenziamento intimato al lavoratore, a seguito di soppressione del posto di lavoro con ripartizione delle mansioni tra il personale in servizio. Tanto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 30 novembre 2022, n. 35225.

La Corte di appello di Milano confermava la legittimità del licenziamento intimato ad un pizzaiolo dalla società datrice di lavoro, motivato dalla soppressione del posto di lavoro con ripartizione delle mansioni tra gli altri dipendenti ed i soci al fine di conseguire un calo dei costi ed un miglioramento dei profitti.

Il giudice di secondo grado riteneva che le ragioni poste a fondamento del licenziamento fossero state adeguatamente e sufficientemente esposte nella comunicazione resa al lavoratore; le stesse, in particolare, erano state provate nel corso dell’istruttoria svolta e non apparivano pretestuose.

Quanto alla esistenza di posizioni alternative nelle quali collocare il lavoratore, in adempimento dell’obbligo di repechage, la Corte territoriale riteneva che effettivamente la posizione del lavoratore in questione era unica e che nessuno era stato successivamente assunto per essere adibito alle medesime mansioni.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il pizzaiolo, sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto assolto l’onere datoriale di provare l’impossibilità di riutilizzare il lavoratore in altre mansioni, sebbene nel corso dell’istruttoria fosse emerso che lo stesso, rimasto assente per malattia per un periodo, al suo rientro era stato adibito allo svolgimento di mansioni diverse da quelle di pizzaiolo in precedenza svolte.
Pertanto, gravava sulla datrice di lavoro l’onere di dimostrare che non vi erano posizioni, neppure con riguardo a mansioni inferiori alle quali era stato in maniera promiscua comunque adibito, cui assegnare il lavoratore. Inoltre, secondo la tesi del dipendente, non essendo state soppresse le mansioni ma piuttosto ridotto il personale per una ottimizzazione dei costi, la società avrebbe dovuto procedere ad una valutazione comparativa dei diversi lavoratori per addivenire alla scelta di quello da licenziare.

Il ricorso è stato rigettato dalla Suprema Corte, la quale ha osservato che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, pur non sussistendo un onere del lavoratore di indicare quali siano i posti disponibili in azienda ai fini del “repéchage”, gravando la prova della impossibilità di ricollocamento sul datore di lavoro, tuttavia, una volta accertata,  tale impossibilità, la mancanza di allegazioni del lavoratore circa l’esistenza di una posizione lavorativa disponibile vale a corroborare il quadro probatorio.

Ciò posto, il Collegio non ha mancato di evidenziare che se è vero che, soppressa la posizione lavorativa e redistribuite le mansioni svolte, nel caso in cui residuino altre mansioni pure assegnate al lavoratore in passato, queste possono costituire il contesto nel quale ricollocarlo, nel caso in esame, la Corte di appello aveva accertato che la posizione lavorativa del pizzaiolo ricorrente era stata soppressa e le mansioni erano state redistribuite tra i soci.
Tale accertamento, insindacabile in sede di legittimità, peraltro, era stato condotto tenendo specificatamente conto delle caratteristiche della società datrice di lavoro, un’attività produttiva estremamente semplice e gestita in ambito familiare. Condivisibili, dunque, dovevano ritenersi le conclusioni raggiunte dalla Corte distrettuale, la quale aveva verificato che le altre mansioni indicate erano assolutamente residuali e comunque erano state affidate al ricorrente in maniera saltuaria e occasionale.
Infine, avendo verificato che non vi erano state nuove assunzioni successivamente al licenziamento del lavoratore in parola, i giudici di merito avevano ritenuto confermata la dedotta riduzione dell’attività per far fronte al calo dei costi e per conseguire un miglioramento dei profitti.

La sentenza impugnata risultava, dunque, immune da censure, in quanto, aderendo ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, aveva correttamente ravvisato il giustificato motivo oggettivo di licenziamento nell’andamento economico negativo dell’azienda che aveva comportato la soppressione del posto di lavoro e che le ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata avevano effettivamente inciso sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore in questione, determinandone il licenziamento.

In arrivo nuove misure per le imprese

Il Consiglio dei Ministri ha approvato varie misure proposte dal Ministero dell’Imprese e del Made in Italy, a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici (Ministero delle imprese e del made in Italy – comunicato 02 dicembre 2022).

Il disegno di legge, che si compone di 31 articoli punta al rafforzamento della competitività del sistema Paese e protezione della proprietà intellettuale, alla semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure ed a stabilire norme di coordinamento e di adeguamento dell’intera disciplina.

Le misure riguarderanno in particolare:

– il settore degli idrocarburi, in considerazione del carattere emergenziale assunto dalla crisi energetica, ove vengano in rilievo imminenti rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizi all’interesse nazionale, conseguenti a sanzioni imposte nell’ambito dei rapporti internazionali tra Stati, al fine di garantire, con ogni mezzo, la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e la operatività delle reti e degli impianti e quindi la continuità produttiva;

– il golden power, ossia le misure di sostegno della capitalizzazione dell’impresa idonee a consentire un rafforzamento patrimoniale ai fini dell’accesso agli interventi erogati dal patrimonio destinato (Cassa depositi e prestiti) e al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa (Invitalia) nonché ai contratti di sviluppo e agli accordi per l’innovazione (MIMIT);

– il codice di proprietà industriale.

Trasmigrazione di ente già dotato di personalità giuridica: iscrizione al RUNTS per silenzio assenso

Forniti chiarimenti relativamente ai casi di enti, già dotati di personalità giuridica, per i quali, dopo la trasmigrazione, siano inutilmente trascorsi senza alcun provvedimento espresso o anche senza alcuna interlocuzione con il competente Ufficio del RUNTS, i termini procedimentali di 180 giorni di cui all’art. 54 del Codice del Terzo settore, al netto della sospensiva prevista dall’ultimo periodo del comma 2 del citato articolo (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Nota 02 dicembre 2022, n. 18655).

Lo scadere del termine procedimentale, considerato al netto delle sospensioni, interruzioni ecc. ivi incluse quelle previste dalla normativa sopravvenuta, ha comportato in favore dell’ente il consolidarsi del cd. silenzio-assenso (in applicazione dell’articolo 20 della legge n. 241/1990, vedasi articolo 31, comma 10 del D.M. n. 106/2020), che pone in capo all’Ufficio l’obbligo di provvedere senza ritardi all’iscrizione nel RUNTS, attraverso le funzionalità in uso, “senza provvedimento”.
In considerazione dell’elevato numero degli enti trasmigrati, per facilitare l’operato degli uffici del RUNTS, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha già concordato, con le Regioni e con il gestore del sistema, modalità informatiche attraverso le quali sia automaticamente iscritto al RUNTS, senza l’adozione di provvedimenti che avrebbero un mero valore ricognitivo dell’avvenuta maturazione del silenzio assenso, un primo contingente di enti che alla scadenza dei termini procedimentali risulteranno non essere ancora stati oggetto di alcuna istruttoria; ovvero quegli enti per i quali non risulti nemmeno una “presa in carico” da parte degli operatori.
Tale modalità, resasi necessaria stanti le previsioni normative relative ai termini procedimentali di cui all’art. 54 del CTS, comporta tuttavia l’adozione di apposite misure volte, comunque, a garantire livelli accettabili di qualità, conoscibilità e trasparenza delle informazioni del Runts.
Una prima misura è data dall’onere che sorge in capo agli enti iscritti senza provvedimento di aggiornare e completare le informazioni che li riguardano e di depositare atti e bilanci degli ultimi due anni nel caso in cui essi non siano stati trasmessi agli uffici nel corso dell’istruttoria. A tal fine, la circolare n. 9/2022, che ha fornito indicazioni uniformi agli uffici e agli enti sulle modalità di conduzione dell’istruttoria, ha raccomandato che quest’ultima per ragioni di celerità si concentrasse sugli elementi più rilevanti per consentire l’iscrizione, richiedendo agli enti iscritti di farsi parte diligente nei 90 giorni successivi all’iscrizione, per completare dati e documenti mancanti. Decorsi i 90 giorni gli uffici avvieranno la verifica dei documenti e delle informazioni inseriti, diffideranno gli enti ritardatari e in caso di inottemperata diffida potranno cancellare gli inadempienti.
Potrebbe verificarsi che enti, già in possesso di personalità giuridica in quanto iscritti nei registri regionali o prefettizi ai sensi del d.p.r. n.361/2000, siano risultati iscritti al RUNTS per silenzio assenso.
È ragionevole supporre che almeno una parte di essi sia restato in attesa delle richieste di integrazione da parte degli uffici, a differenza di altri che invece hanno deciso di attivarsi trasmettendo la documentazione aggiornata necessaria avvalendosi dell’intervento di un notaio per la verifica della sussistenza delle condizioni per l’iscrizione. Tale inerzia dell’ente coinvolto nella trasmigrazione ha concorso, pertanto alla produzione, dell’iscrizione per silenzio assenso, nonostante l’indicazione contenuta nella già ricordata circolare n. 9/2022, la quale, attraverso l’applicazione ex lege n. 241/1990 del principio di partecipazione al procedimento amministrativo di verifica post-trasmigrazione, espressamente abbia facoltizzato le ODV e le APS interessate dalla trasmigrazione , anche senza attendere la richiesta dell’ufficio del RUNTS, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b) della già citata legge n. 241/1990, a presentare memorie e documenti all’amministrazione competente. Tra questi documenti, sono certamente da annoverare lo statuto modificato e l’attestazione notarile della sussistenza del patrimonio minima.
Particolare rilievo assume il fatto che anche in capo a tali enti verrebbe a prodursi, quale effetto dell’iscrizione nel RUNTS, la sospensione dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche regionali o prefettizi; tuttavia, fino a che tale situazione non sia nota agli enti titolari di questi ultimi, questi potrebbero non averne cognizione; dal RUNTS, inoltre, il possesso della personalità giuridica potrebbe non risultare e ciò potrebbe arrecare pregiudizio all’affidamento dei terzi, generando situazioni di incertezza.
E’ quindi di tutta evidenza la necessità da un lato che gli uffici del RUNTS prendano il prima possibile contatti con gli uffici gestori dei registri delle persone giuridiche, a partire dai coesistenti uffici regionali, fornendo loro gli elenchi degli enti iscritti per decorrenza dei termini per consentire agli stessi di prendere atto della sospensione; dall’altro che l’informazione circa il possesso della personalità giuridica da parte degli enti pervenga di ritorno agli uffici del Runts, che potranno quindi anche prima dello scadere dei 90 giorni richiedere agli enti, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del CTS, assegnando loro un termine congruo che tenga conto della complessità degli adempimenti, di aggiornare le informazioni, depositare i documenti e presentare altresì, tramite il notaio cui compete la verifica, la documentazione da cui risulti il possesso del patrimonio minimo al netto delle componenti negative che possano pregiudicarne l’effettiva disponibilità, che non dovrà essere antecedente a più di 120 giorni dalla data dell’atto di deposito della documentazione contabile al notaio. In mancanza, gli enti saranno cancellati dal RUNTS e di tale cancellazione dovrà essere tempestivamente informato l’ufficio gestore del registro delle persone giuridiche di riferimento, per i seguiti di competenza, considerato che effetto della cancellazione sarà la riattivazione a pieno titolo della posizione precedentemente sospesa.
È opportuno ribadire che nei casi di enti già dotati di personalità giuridica, non è ipotizzabile alcuna soluzione immediata della continuità della stessa a seguito dell’iscrizione, anche se il possesso non risulti ancora a sistema; ma una volta che l’Ufficio Runts venga a conoscenza dell’iscrizione dell’ente nel Registro delle persone giuridiche, non potrà mancare di attivarsi tempestivamente per garantire ai terzi la necessaria conoscibilità degli assetti collegata all’iscrizione in un pubblico registro.
Per tale motivo, qualora la documentazione non sia depositata autonomamente dall’ente entro i 90 giorni dall’iscrizione o comunque entro il termine eventualmente assegnato dall’ufficio, successivo a tale scadenza, l’ente potrà vedere revocata l’iscrizione al Runts, con conseguente ritorno dell’ente sotto la competenza dell’autorità governativa pregressa.
Un’ulteriore ipotesi che deve considerarsi è quella in cui l’ente che abbia natura di associazione, ricevuta la diffida e verificata l’insussistenza del patrimonio minimo, con decisione assembleare deliberi di mantenere la qualifica di ETS proseguendo l’attività in forma di associazione non riconosciuta, come previsto dall’art. 22, comma 5 del CTS, depositando copia del relativo verbale nel RUNTS.
In tale specifico caso deve richiamarsi espressamente l’attenzione di codesti Uffici sulla necessità, ricavabile logicamente dalla volontà del legislatore, di non mantenere comunque attiva la posizione dell’ente presso il Registro delle P.P.G.G. ai sensi del D.P.R. 361/2000 in presenza di una rinuncia alla personalità giuridica formalmente comunicata all’Ufficio del Runts, che condurrebbe ad un’incertezza circa l’effettiva situazione dell’ente a pregiudizio dei terzi: pertanto gli Uffici del Runts anche in questo caso daranno comunque formale comunicazione all’Ufficio (regionale o prefettizio) gestore del Registro P.G. rappresentando l’avvenuta rinuncia da parte dell’ente iscritto al Runts alla personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 comma 5 del CTS.
Ai fini del corretto sviluppo delle interlocuzioni con gli enti un ruolo importante potrà essere svolto dalle Reti associative cui eventualmente gli enti aderiscano e dai CSV; il completamento e l’innalzamento del livello qualitativo della base informativa del RUNTS è un processo destinato a protrarsi oltre il termine assegnato dal legislatore agli uffici per completare le istruttorie, che richiede uno sforzo comune nell’interesse di tutti. La possibilità che sul RUNTS siano confluite informazioni incomplete o non aggiornate non deve essere vista come indice di inaffidabilità dello stesso, ma la prima conseguenza della pluralità, disomogeneità, incompletezza o mancato aggiornamento dei precedenti registri, da cui provengono i dati disponibili. Si tratta di criticità che anzi soltanto l’istituzione e la corretta gestione di un sistema unitario quale il RUNTS consentiranno di superare, con la collaborazione delle amministrazioni coinvolte, degli enti, delle loro rappresentanze e delle infrastrutture di supporto.

Interventi urgenti per la popolazione di Ischia: sospensione versamenti erariali e contributivi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 che dispone interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Comunicato 02 dicembre 2022, n. 8)

Il testo prevede le prime misure in favore della popolazione dei Comuni di Casamicciola e Lacco Ameno, tra le quali:
– la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari, contributivi o di pagamento delle cartelle di pagamento per i residenti delle zone colpite fino al 30 giugno 2023;
– la sospensione, fino al 31 dicembre 2022, dei termini processuali e dei giudizi civili e penali presso il Tribunale di Ischia o di altri Tribunali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall’evento alluvionale;
– la medesima sospensione, fino al 31 dicembre 2022, per i giudizi amministrativi, contabili, tributari e militari;
– la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione della Sezione distaccata insulare di Ischia, attualmente fissata al 31 dicembre 2022.

Procedure e modalità di erogazione delle prestazioni “vittime amianto nei porti”

L’INAIL fornisce istruzioni per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo vittime amianto e per l’erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto, con riferimento alle annualità 2021 e 2022, secondo le modalità stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 30 settembre 2022 (INAIL – Circolare 02 dicembre 2022, n. 43).

L’articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell’amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti.
Il Fondo, già finanziato con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, è stato ulteriormente finanziato per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ed è stato esteso l’accesso al medesimo fondo anche da parte delle Autorità di sistema portuale.
Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni a carico del Fondo per gli anni 2021 e 2022, sono state adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il decreto 30 settembre 2022.

DESTINATARI DEL FONDO

Possono accedere al Fondo:
a) gli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, e che risultino destinatari, sulla base di quanto disposto e liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale, del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Il diritto alla prestazione in questione può essere esercitato dagli eredi dei soggetti deceduti, così come individuati dagli articoli 536 e seguenti del codice civile.
b) le autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali liquidati in favore degli eredi di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali.

DOMANDE PER L’ACCESSO AL FONDO

Gli aventi diritto devono presentare domanda all’Inail entro e non oltre il 16 gennaio 2023 (sessanta giorni dal 17 novembre 2022, data di pubblicazione del decreto ministeriale 30 settembre 2022).
Le domande per l’anno 2021 devono riguardare le sentenze o i verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2020.
Le domande per l’anno 2022 devono riguardare le sentenze o i verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2021.
Le domande devono essere presentate con le seguenti modalità:
a) gli eredi dei lavoratori deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate devono compilare il modulo Domanda Erede lavoratore deceduto (all.2) e trasmetterlo entro il 16 gennaio 2023 all’Inail Direzione centrale rapporto assicurativo all’indirizzo PEC dcra@postacert.inail.it. I richiedenti sprovvisti di PEC devono inviare la domanda per posta raccomandata con ricevuta di ritorno all’Inail Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale Giulio Pastore 6, 00141 Roma.
Alla domanda deve essere allegata sempre la copia autentica della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale;
b) le Autorità di sistema portuale devono compilare il modulo Domanda Autorità di sistema portuale e il prospetto riepilogativo (all.3 e all.4) e trasmetterlo entro il 16 gennaio 2023 all’Inail Direzione centrale rapporto assicurativo all’indirizzo PEC dcra@postacert.inail.it allegando copia autentica delle sentenze esecutive e/o dei verbali di conciliazione giudiziale.
Nelle sentenze e nei verbali predetti sono, infatti, individuati il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, nonché la relativa quantificazione.
Le autorità di sistema portuale devono trasmettere unitamente alla domanda anche la quietanza che dimostra l’avvenuto integrale o parziale pagamento di quanto dovuto agli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Nel caso di pagamento parziale di quanto stabilito in sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale, la domanda può essere presentata sia dagli eredi, sia dall’autorità portuale.
Gli eredi al momento dell’invio della domanda all’Inail devono darne contestuale comunicazione all’impresa debitrice così come individuata nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale. A tal fine gli stessi devono conservare la ricevuta della comunicazione, che potrà essere richiesta in copia dall’Inail.
Analoga comunicazione deve essere fatta da parte delle autorità di sistema portuale che faccia domanda di accesso diretto al fondo, nei confronti degli eredi di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, individuati nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale. Anche in questo caso la ricevuta della comunicazione potrà essere richiesta in copia dall’Inail.

PRESTAZIONE DEL FONDO

L’importo della prestazione sarà fissato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Inail, che sarà adottata entro 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande fissata al 16 gennaio 2023.
La predetta delibera dovrà stabilire per ciascuno degli anni 2021 e 2022 la misura percentuale del concorso del Fondo rispetto a quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali come liquidati nelle sentenze esecutive o nei verbali di conciliazione giudiziale.
La misura della quota percentuale annuale è fissata sulla base del rapporto tra l’ammontare complessivo dei risarcimenti stabiliti nelle sentenze o nei verbali di conciliazione giudiziale di competenza rispettivamente del 2021 o del 2022 e il limite di spesa pari a 10 milioni di euro stabilito per ciascuno dei predetti anni.

PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE A CARICO DEL FONDO

L’Inail provvederà a comunicare tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati sulle domande ammesse e su quelle respinte, la misura percentuale annuale del concorso del Fondo rispetto a quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, l’ammontare dell’onere finanziario per ciascuna delle due annualità a carico del Fondo, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro annui, e la richiesta del trasferimento delle relative risorse.
Trascorsi 30 giorni dalla suddetta comunicazione e in mancanza di rilievi ministeriali, l’Inail comunica agli eredi nonché alle imprese tenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, l’esito della domanda e l’ammontare delle risorse erogabili.
L’impresa, entro e non oltre 30 giorni dell’avvenuta comunicazione tramite PEC, può richiedere all’Inail che la prestazione sia erogata nei propri confronti, previa dimostrazione tramite quietanza dell’avvenuto integrale pagamento a favore degli eredi. Nel caso in cui l’impresa abbia adempiuto la propria obbligazione nei confronti dell’avente diritto in misura parziale, l’lnail provvede prioritariamente al pagamento delle somme eventualmente ancora erogabili agli eredi tenuto conto del pagamento parziale già effettuato da parte dell’impresa e delle somme erogabili dal Fondo rispetto a quanto stabilito nella sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale.
L’impresa può chiedere la corresponsione di una parte delle risorse erogabili, previa dimostrazione di avere adempiuto tramite quietanza la propria obbligazione nei confronti dell’avente diritto in misura superiore alla differenza tra l’importo stabilito nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale e l’ammontare delle risorse erogabili dal Fondo.
In tali casi la parte riferibile all’impresa è pari alle risorse che residuano dall’ammontare complessivo della prestazione erogabile dal Fondo dopo aver soddisfatto la pretesa risarcitoria degli eredi come prevista nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale tenuto conto di quanto già pagato dall’impresa stessa.
Se la domanda è stata presentata dall’Autorità di sistema portuale, la prestazione del Fondo, trascorsi 30 giorni dalla comunicazione al Ministero dei dati delle domande e degli altri dati all’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale, sarà erogata direttamente a favore dell’Autorità di sistema portuale qualora l’Autorità stessa abbia adempiuto integralmente al pagamento nei confronti degli eredi di quanto loro dovuto in base alla sentenza o al verbale di conciliazione giudiziale.
In caso di pagamento parziale la prestazione del Fondo a favore dell’Autorità di sistema portuale è pari alle risorse che residuano dall’ammontare complessivo della prestazione erogabile in relazione alla richiesta di accesso al Fondo dopo aver soddisfatto la pretesa risarcitoria degli eredi come prevista nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale tenuto conto di quanto già pagato dall’Autorità stessa.
L’Inail eroga la prestazione del Fondo a favore degli eredi o delle imprese solo dopo il trasferimento delle relative risorse finanziarie da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

CUMULABILITÀ CON ALTRI BENEFICI

Le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell’ordinamento e si cumulano con essi.

Licenziamento: comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità

Al fine di applicare i criteri di scelta, la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire nell’ambito dell’intero complesso organizzativo e produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità e di similare livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi specifici ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale (Ordinanza Cassazione n. 33889/2022).

Nella specie, pronunciandosi sul caso di un licenziamento, il giudice di appello ha ritenuto la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, criteri individuati dai contratti collettivi, sulla base del principio per cui in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda o a specifiche posizioni lavorative, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore o posizione lavorativa solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione dell’impresa; il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto, settore o posizione lavorativa se essi siano idonei ad occupare altre posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative – per il pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda. Ha quindi ritenuto non condivisibile l’assunto che, pur affermando, in linea di principio, la necessità di comparazione della posizione del lavoratore con le posizioni dei lavoratori di tutte le unità organizzative e funzioni comprese nell’Area di riferimento, aveva in concreto escluso posizioni di lavoro comparabili con quella del lavortore che aveva svolto mansioni di ” tecnico gestione archivio” ed in precedenza di “addetto alla organizzazione logistica” nell’Area ” Centro Addestramento”).
Per il giudice di appello bisognava considerare la professionalità del dipendente quale formatasi anche in base alle precedenti esperienze lavorative, la quale non poteva determinare la sua esclusione dalla comparazione , << in special modo allorquando il lavoratore deduca di aver operato in tempi non remoti anche in altri settori>>; in altri termini, se poteva convenirsi sul fatto che la professionalità del lavoratore non era comparabile con le posizioni di lavoro appartenenti ad altre funzioni, ovvero a quelle appartenenti ad altre unità organizzative, stante la diversità delle mansioni di quelle posizioni di lavoro da quelle attuali e pregresse del ricorrente e se, analogamente, poteva ritenersi per le posizioni di lavoro appartenenti alla medesima unità organizzativa dello stesso dipendente, con diversa qualifica e livello di inquadramento ovvero perché – di pari inquadramento – svolgenti mansioni mai in precedenza espletate dal lavoratore, diversa valutazione andava fatta per le altre posizioni di lavoro rispetto alle quali la fungibilità doveva presumersi in base alla incontestata circostanza della pregressa adibizione del lavoratore a quelle posizioni. Il giudice di appello, premessa quindi la illegittimità della scelta aprioristica delle posizioni lavorative da sopprimere senza una valutazione comparativa del personale e senza utili allegazioni in relazione alle ragioni dell’infungibilità, ha rilevato che, in ogni caso, era mancata la prova dell’affidamento delle funzioni e dalla stessa soppresse non potendo il lavoratore essere destinatario del provvedimento di licenziamento per il solo fatto di essere stato nominativamente indicato come incaricato di dette funzioni; la società nulla aveva inoltre dedotto circa la infungibilità delle precedenti mansioni.
 

Pagamento accisa su alcuni prodotti per immissioni in consumo dal 1° al 15 dicembre 2022

Fissazione delle modalità di pagamento dell’accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2022 (MEF – decreto 28 novembre 2022)

In considerazione dell’approssimarsi delle scadenze di pagamento dell’accisa sull’alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise) e con riferimento alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2022, si comunica che è stato firmato ed è in corso di pubblicazione il decreto che fissa al 19 dicembre 2022 il termine per i pagamenti eseguiti con l’utilizzo del modello unificato F/24 di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti ed al 27 dicembre 2022 il termine per i pagamenti eseguiti direttamente presso la tesoreria dello Stato ovvero tramite conto corrente postale o bonifico, bancario o postale, in favore della medesima tesoreria dello Stato, nonché tramite la piattaforma digitale pagoPA.

 

CCNL Agenzie di viaggio Fievet: ultima tranche di una tantum

Spetta, con la retribuzione del mese di novembre, l’ultima tranche di una tantum per i dipendenti del CCNL  Imprese di Viaggi e Turismo – Confcommercio, Fievet

Lo scorso marzo è stato siglato l’accordo che posticipa le tranche di una tantum previste per il mese di aprile e giugno 2022 del CCNL Imprese di Viaggi e Turismo vista situazione di crisi in cui si è trovato l’intero settore del turismo e delle agenzie di viaggi.

Nello specifico, le Parti hanno convenuto di posticipare, per i lavoratori in forza alla data del 31 ottobre 2022, la II e la III tranche di una tantum, rispettivamente da aprile 2022 ad ottobre 2022 e da giugno 2022 a novembre 2022, fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti in materia.

Per i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro entro la data del 31 ottobre 2022, il riconoscimento della II e la III tranche di una tantum avverrà con la liquidazione delle competenze finali.

Pertanto, con la busta paga del mese di novembre, verrà erogata la seguente ultima tranche spettante.

Livelli

Una tantum Novembre 2022

A 128,25
B 118,50
1 111,00
2 101,25
3 95,25
4 90,00
5 84,75
6S 81,00
6 80,25
7 75,00

Bonus cultura: regolamento sulla Carta elettronica

Pubblicato nella G.U. 01 dicembre 2022, n. 281 il regolamento recante criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica (MINISTERO DELLA CULTURA – Decreto 26 settembre 2022, n. 184).

Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all’importo di 500 euro, che non costituisce reddito imponibile del beneficiario né rileva ai fini del computo del valore dell’ISEE.
La Carta è realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali.
L’applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzare la Carta.
L’applicazione prevede la generazione, nell’area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati all’acquisto di uno dei beni o servizi consentiti.
La Carta è riconosciuta ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, nell’anno del compimento di diciotto anni di età ed è utilizzabile nell’anno successivo.
I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese, di seguito «SPID», o attraverso la Carta di identità elettronica, di seguito «CIE». In fase di registrazione, è acquisito l’indirizzo e-mail dei beneficiari che l’Amministrazione responsabile tratta secondo quanto previsto dall’articolo 10 per la realizzazione dei compiti attinenti all’attribuzione e all’utilizzo della Carta.
I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, usando le credenziali, sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all’indirizzo https://www.18app.italia.it/, oppure su eventuali altre applicazioni riconosciute allo scopo dal MIC che mantiene la titolarità del trattamento dei dati personali. La registrazione è consentita dal 31 gennaio al 31 ottobre dell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età.
A ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una Carta, di importo pari a 500 euro, per l’acquisto di:
a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
b) libri;
c) abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;
d) musica registrata;
e) prodotti dell’editoria audiovisiva;
f) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
g) corsi di musica;
h) corsi di teatro;
i) corsi di lingua straniera.
La Carta è utilizzabile, entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui i beneficiari si sono registrati, per acquisti presso le strutture e gli esercizi.
La Carta è usata attraverso buoni di spesa. Ciascun buono di spesa è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dal titolare della Carta, previo controllo dell’identità da parte dell’esercente da condursi nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e minimizzazione.
I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica o su eventuali altre applicazioni, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresì essere stampati.
L’accettazione del buono di spesa da parte dei soggetti accreditati determina la riduzione, pari all’importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario.

CCNL Lapidei Industria: da approvare il rinnovo

Firmata, con riserva, l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Lapidei Industria, con validità dal 1 Aprile 2022 al 31 Marzo 2025.

Con il rinnovo firmato lo scorso 24/11/2022 del CCNL Lapidei Industria, i lavoratori dovranno approvare quanto segue:
– Minimi tabellari: aumento di euro 123,00 lordi a regime a categoria C, in tre franche dei seguenti importi euro 40,00 lordi a decorrere dal 1° gennaio 2023, euro 39,00 lordi a decorrere dal 1° gennaio 2024, euro 44, 00 lordi a decorrere dal 1° gennaio 2025; l’individuazione delle tranche è stata fatta tenuto conto del particolare periodo storico caratterizzato da un alto tasso inflazionistico;
– Fondo Arco: aumento dello 0,40% in due tranche di pari importo da corrispondere a partire dal 1° luglio 2023 e dal 1° luglio 2024;
– EGR: a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’importo dell’EGR sarà di euro 210,00 lordi annui;
– Bonus: considerato il periodo storico caratterizzato dall’aumento dei prezzi dell’energia, le Parti concordano di riconoscere nel corso del mese di dicembre 2022 un importo pari ad euro 100,00 da erogarsi tramite fringe benefits (buoni spesa/buoni carburante) di cui al DL 18 novembre 2022, n. 176, cd. Aiuti quater