Accesso al Fondo di garanzia INPS per il socio lavoratore di cooperativa

L’ art. 24, L. n. 196/1997, di estensione dell’intervento del Fondo di garanzia dell’INPS per il pagamento del T.f.r. in favore di soci lavoratori di cooperative in situazione di insolvenza, può essere applicato retroattivamente solo a condizione che siano stati pagati i contributi previdenziali per il periodo precedente all’entrata in vigore della disposizione. Tanto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 10 novembre 2022, n. 33136.

 

La Suprema Corte ha definitivamente confermato la sentenza d’appello che aveva rigettato la domanda proposta dal socio lavoratore di una cooperativa, ammesso per il credito per T.f.r. allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della società datrice, volta ad ottenere il pagamento dal Fondo di garanzia INPS anche per il T.f.r. maturato prima del luglio 1997, cioè con riferimento al periodo precedente all’estensione, ex L. n. 196/1997, della disciplina in materia di fondo di garanzia per il T.f.r. ai soci lavoratori di cooperativa.

La Corte d’appello territoriale, in particolare, aveva ritenuto non meritevole di accoglimento la pretesa, alla luce dell’assenza di prova della corresponsione della contribuzione volontaria a carico del lavoratore, non operando, nel caso in esame, il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali riguardante il versamento contributivo obbligatorio.

Il Collegio, condividendo le conclusioni raggiunte dai giudici di merito, ha richiamato i consolidati precedenti giurisprudenziali, ribadendo che l’art. 24, L. n. 196 del 1997, di estensione dell’intervento del Fondo di garanzia dell’INPS per il pagamento del T.f.r. in favore di soci lavoratori di cooperative in situazione di insolvenza, può essere applicato retroattivamente, ma a condizione che siano stati pagati i contributi previdenziali per il periodo precedente all’entrata in vigore della disposizione, attesa la ratio della norma transitoria, che riconosce rilevanza all’assicurazione volontariamente e irretrattabilmente istituita dalle cooperative e la finalità dell’intervento normativo, consistente nel riconoscimento della garanzia del credito per T.f.r. nei limiti in cui sia stato reso operativo in favore dei soci dall’autonomia contrattuale, a seguito di conforme previsione statutaria o assembleare o di comportamenti concludenti, quali il versamento della prescritta contribuzione.

Ebbene, nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente richiamato i menzionati precedenti, disattendendo, inoltre, la tesi seguita dal Tribunale, secondo cui vi era prova dell’effettivo pagamento dei contributi volontari al Fondo di garanzia, essendo stato accertato che quelli versati prima del luglio 1997 erano contributi previdenziali di diversa natura seppure sempre riferiti al medesimo rapporto.

Imponibili i compensi del professionista con residenza effettiva in Italia

Sono imponibili i compensi fatturati dalla società schermo londinese del professionista con residenza effettiva in Italia (Corte di cassazione – ordinanza 16 novembre 2022, n. 33832).

Il caso si riferisce ad un contribuente che aveva fittiziamente trasferito la residenza nel Regno Unito, ma in realtà aveva mantenuto la residenza sostanziale in Italia. Ed infatti, mentre nel Regno Unito egli non svolgeva alcuna attività di lavoro, non era proprietario o locatario di immobili e non pagava le imposte, viceversa, in Italia, aveva rapporti lavorativi costanti con due strutture ospedaliere, era proprietario di alcuni beni immobili (ubicati uno a Lampedusa e quattro a Milano), ed aveva il proprio nucleo famigliare.

Inoltre, il contribuente per sottrarsi all’obbligo di pagare le imposte in Italia, si era avvalso di uno schermo fiscale (il cui oggetto sociale era estraneo al campo medico-sanitario visto che svolgeva servizi di segreteria e amministrativi relativi alla professione medica), la quale non aveva mai avuto contatti con le strutture ospedaliere presso le quali l’ortopedico prestava la propria attività e che, in sintesi, era una sorta di contenitore dei proventi prodotti in Italia per sottoporli ad una legislazione fiscale più favorevole.

Secondo i giudici, in base all’accertamento fiscale il contribuente era soggetto passivo Irpef in ragione del fatto che, pur essendo iscritto all’A.I.R.E., manteneva la residenza sostanziale in Italia, dove svolgeva prestazioni sanitarie per due strutture ospedaliere, e si avvaleva, per la fatturazione, di una società del Regno Unito, quale soggetto fittiziamente interposto (cd. esterovestizione);

Il giudice, in linea con la giurisprudenza di legittimità, non ha circoscritto la propria indagine ad una valutazione atomistica degli elementi presuntivi e, anzi, all’esito di un giudizio di sintesi, ha ravvisato la convergenza globale dei dati fattuali acquisiti verso un risultato conoscitivo coerente con l’accertamento tributario.

Ratificato il CCNL Comparto Funzioni locali

Sttoscritto il CCNL definitivo per il triennio 2019-2021, relativo ai circa 430.000 dipendenti del Comparto delle Funzioni locali

L’incremento retributivo medio del comparto è pari a 100,27 euro mensili per tredici mensilità, considerando anche le risorse aggiuntive dello 0,55% e 0,22%, l’incremento mensile arriva a 118 euro/mese.
Gli stipendi tabellari, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l’elemento perequativo una tantum cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio
Gli incrementi devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del D. lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1, comma 440, lett. a) della L. n. 145/2018.

Vecchie

categorie

Stipendio mensile al 31/12/2018

Incremento dal 01/01/2019

Incremento rideterminato dal 01/01/2020

Incremento rideterminato dal 01/01/2021

D7 2.594,90 15,70 37,00 104,28
D6 2.469,90  14,90 35,20 97,50
D5 2.310,31 13,90 32,90 91,20
D4  2.211,57  13,30 31,50  87,30
D3 2.120,99 12,80  30,20  83,80
D2 1.935,00 11,70 27,60 76,40
D1 1.344,62 11,10  26,30 72,80
C6 1.961,93 11,80 28,00 92,65
C5 1.903,60 11,50 27,20 75,40
C4  1.340,51 11,10  26,20 72,70
C3  1.734,15 10,80 25,40  70,50
C2 1.735,77  10,50 24,80  68,50
C1 1.605,34  10,20  24,20  66,90
B8 1.770,69 10,70 25,20  89,51
B7 1.732,35  10,50 24,70 68,40
B6 1.663,26 10,10 23,80  65,90
B5 1.639,16 9,90 23,40  64,70
B4 1.611,94 9,70 23,00 63,70
B3 1.588,65 9,60 22,70  62,70
B2 1.527,83 9,20 21,80  60,30
B1  1.502,34 9,10 21,40 59,30
A6 1.555,16 9,40 22,20  84,58
A5 1.523,50 9,20 21,80 60,40
A4 1.497,55 9,00 21,40 59,10
A3  1.471,38  8,90 21,00 58,10
A2 1.440,86  8,70  20,50  56,90
A1 1.421,75 8,60  20,30  56,10

Vecchie

categorie

Elemento

Perequativo

Arretrati dal 01/01/2019

Al 31/07/2022

Stipendio mensile

Al 01/01/2021

Stipendio mensile con EP conglobato

Aumento a regime incrementi

rideterminati al 1/1/2021 e conglobamento EP

D7  0,00 2.770,70 2.699,18  2.699,18 104,26
D6 2,00 2.601,30  2.567,40 2.569,16 99,26
D5 2,00  2.432,40  2.401,51 2.403,29  92,96
D4 2,00 2.326,40 2.298,37  2.304,22  92,65
D3  6,00 2.235,00 2.204,79 2.212,61 91,62
D2 9,00  2.036,90 2.011,40 2.025,66  90,66
D1 16,00 1.942,20 1.917,42  1.934,36  65,74
C6  0,00  2.370,40 2.054,58  2.054,56  92,65
C5 17,00  2.011,10 1.934,00  1.999,15 90,55
C4 18,00 1.936,90  1.913,21  1.929,26  66,75
C3 20,00 1.660,60 1.354,65 1.672,46  66,33
C2 22,00  1.626,90 1.804,27 1.623,66  66,11
C1 23,00 1.765,20 1.762,24  1.762,74  67,40
B8  0,00 2.256,90 1.860,20 1.860,20  69,51
B7 22,00 1.625,60  1.800,75 1.820,36  66,01
B6 23,00 1.756,70 1.734,16 1.754,66  66,40
B5 23,00 1.726,90 1.703,86  1.724,36  65,20
B4  24,00 1.699,10 1.675,64  1.697,03  65,09
B3  24,00 1.673,90 1.651,35  1.672,74  64,09
B2 26,00 1.609,00 1.588,13  1.611,31  63,46
B1 27,00 1.562,50  1.562,14  1.566,21  63,37
A6  0,00  2.102,40 1.639,74  1.639,74  64,56
A5 27,00 1.611,00 1.588,90  1.612,06  63,56
A4 27,00  1.577,20 1.556,65  1.560,72  63,17
A3 28,00 1.550,70 1.529,48  1.554,44  63,06
A2 29,00 1.517,60 1.497,76 1.523,61  62,75
A1 29,00 1.497,70 1.477,35  1.503,70  61,95

INPS: istruzioni sull’indennità una tantum 150 euro per altre categorie di soggetti

L’Inps, con circolare n. 127/2022, ha fornito precisazioni in merito all’indennità una tantum pari a 150 euro per alcuni soggetti.

L’indennità una tantum è riconosciuta agli assicurati che percepiscono a novembre 2022 sia la NASpI che la DIS-COLL, a coloro che nel corso dell’anno 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, e a favore dei lavoratori che sono stati destinatari delle indennità COVID-19.
La medesima indennità è riconosciuta, a domanda, ai collaboratori coordinati e continuativi e dottorandi e assegnisti di ricerca, ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
L’indennità in parola è riconosciuta, poi, a favore dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio beneficiari dell’indennità una tantum ex art. 32, co. 15 e 16, DL n. 50/2022.
Altresì, è riconosciuta in favore dei titolari di trattamenti di mobilità in deroga e di indennità di importo pari alla mobilità, considerata l’identità di ratio delle prestazioni e le esigenze di sostegno al reddito.
La misura non è riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata e il cui periodo teorico ricomprende novembre 2022.
Per la fruizione del beneficio non deve essere presentata alcuna domanda, ma lo stesso è erogato d’ufficio dall’Inps con le modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione.
L’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori che hanno beneficiato di una delle indennità previste dall’art. 10, co. da 1 a 9, del DL n. 41/2021, e dall’art. 42, DL n. 73/2021. Nel dettaglio, l’indennità è:
ai lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori intermittenti;
lavoratori autonomi occasionali;
lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo.
Ai fini di fuire della suddetta misura non deve essere presentata alcuna domanda, ma lo stesso è erogato d’ufficio dall’INPS con le stesse modalità di pagamento delle suddette indennità COVID-19 già riconosciute.
Ai lavoratori autonomi occasionali e ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che hanno presentato domanda per l’indennità una tantum 200 euro, e che sono stati ammessi alla fruizione della stessa, è riconosciuta, in aggiunta, un’ulteriore indennità 150 euro, senza presentazione di un’ulteriore domanda.
L’indennità in argomento è erogata d’ufficio dall’Istituto di previdenza ai soggetti titolari, a novembre 2022, delle prestazioni di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla mobilità, nonché a favore dei lavoratori che hanno percepito l’indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021, a favore dei lavoratori che hanno beneficiato delle indennità COVID-19, nonché a favore dei lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio beneficiari dell’indennità una tantum di importo pari a 200 Euro.

Il DL Aiuti-ter diventa legge

Il Senato ha licenziato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 144/2022, in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con modificazioni dalla Camera (A.S. n. 311 – Comunicato 16 novembre 2022)

Il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è convertito in legge con modificazioni.
Il decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153 recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 153 del 2022.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Tra le varie modifiche ci sono quelle che riguardano il bonus 150 euro per i dipendenti pubblici (art. 18), i mutui per l’acquisto della prima casa (art. 35 bis) e la sanatoria per il bonus ricerca e sviluppo (art. 38).

L’articolo 18 prevede la corresponsione di un’indennità una tantum di 150 euro a favore dei lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile di competenza del mese di novembre fino a 1.538 euro.
A questo articolo viene aggiunto che limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per le quali i servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’economia e delle finanze, i beneficiari dell’indennità sono individuati mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

L’articolo 35-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prevedendo che la garanzia massima dell’80% sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie possa essere concessa anche quando il Tasso Effettivo Globale (TEG) sia superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), nel rispetto di determinate condizioni.

L’articolo 38, interamente sostituito durante l’esame presso la Camera dei deputati, proroga i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La norma chiarisce altresì che, ai fini dell’attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo necessaria per avvalersi dell’agevolazione fiscale introdotta dall’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, è applicabile la medesima procedura già prevista dall’articolo 23 del decreto legge n.73 del 2022 in materia di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica.

A novembre pensionati, beneficiari reddito di cittadinanza e domestici ricevono 150 euro

Con la Circolare 16 novembre 2022, n. 127 l’Inps fornisce le indicazione operative riguardo al riconoscimento dell’indennità una tantum in favore dei pensionati, dei titolari di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione, dei titolari di reddito di cittadinanza e dei lavoratori domestici.

INDENNITÀ UNA TANTUM PER I PENSIONATI, TITOLARI DI TRATTAMENTI DI NATURA ASSISTENZIALE O DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE

TRATTAMENTI RIENTRANTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA MISURA

L’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta dall’Inps d’ufficio (cioè senza richiesta dell’interessato) con la mensilità di novembre 2022 in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro.

Con riferimento ai trattamenti pensionistici, l’indennità una tantum è corrisposta d’ufficio ai soggetti che risultino titolari di pensioni, anche liquidate in regime internazionale, sia dirette che ai superstiti, a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, della Gestione separata, del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, nonché a carico di altri Enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.
I titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 settembre 2022 saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità.
I titolari di assegno ordinario di invalidità, per i quali alla data del 1° ottobre 2022 sia in corso il periodo per esercitare l’opzione per la NASpI o per la DIS-COLL, saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora sia esercitata l’opzione in favore del trattamento pensionistico.
In entrambi i casi il pagamento in favore dei titolari di assegno ordinario di invalidità sarà eseguito in tempi successivi.
Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione è corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.
L’indennità una tantum non è, invece, erogata ai soggetti che risultino titolari esclusivamente di pensioni estere o di organismi internazionali, di pensioni e rendite facoltative (ad esempio, le pensioni del Fondo di Previdenza degli Sportivi – SPORTASS o i trattamenti a carico del Fondo casalinghe e casalinghi), di vitalizi erogati nei confronti di coloro che hanno svolto incarichi presso assemblee di natura elettiva cessati dall’incarico, nonché titolari di rendite (ad esempio, INAIL, IPSEMA).
Hanno diritto all’indennità una tantum pari a 150 euro anche i titolari di “trattamenti di accompagnamento alla pensione”, quali: l’APE sociale; l’APE volontario; l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale; gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali; le prestazioni di accompagnamento a pensione; l’indennità mensile del contratto di espansione.
L’indennità una tantum è corrisposta ai titolari dei suddetti trattamenti che hanno decorrenza entro il 1° ottobre 2022, ancorché liquidati successivamente.

Con riferimento ai trattamenti di natura assistenziale, l’indennità viene corrisposta d’ufficio ai soggetti che, alla data del 1° novembre 2022, risultino titolari di: pensione di inabilità; assegno mensile; pensione, non reversibile, per i ciechi (assoluti o parziali); pensione, non reversibile, per sordi; assegno sociale; pensione sociale.
Per quanto attiene alle prestazioni di invalidità civile e assegno sociale, l’indennità è subordinata alla spettanza della prestazione principale. Ne consegue che se viene revocata la prestazione con effetto retroattivo, sarà recuperato anche il beneficio in argomento.

REQUISITI E CARATTERISTICHE PARTICOLARI

L’indennità viene corrisposta:
– esclusivamente ai soggetti che risultino residenti in Italia alla data del 1° novembre 2022;
– a condizione di avere un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro. A tal fine sono esclusi dal computo del reddito personale i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
L’indennità per pensionati non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
Inoltre, l’indennità è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa. Ne consegue che, anche qualora il soggetto abbia più trattamenti che danno titolo al beneficio oppure abbia diritto all’indennità una tantum sia come lavoratore attivo che per altre categorie di beneficiari, potrà beneficiare dell’indennità una sola volta. Nelle ipotesi di soggetto avente diritto alla prestazione sia come titolare di trattamento pensionistico o di accompagnamento a pensione, sia come titolare di prestazione assistenziale ovvero come lavoratore attivo, il beneficio è corrisposto d’ufficio in qualità di soggetto titolare del trattamento pensionistico o assistenziale.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Ai pensionati, titolari di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione, l’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta d’ufficio nel corso del mese di novembre 2022. L’Inps provvede automaticamente all’erogazione del beneficio senza necessità che i soggetti destinatari della norma debbano presentare alcuna istanza.

Con riferimento ai titolari di trattamento pensionistico o di accompagnamento alla pensione, l’importo a titolo di indennità una tantum è accreditato unitamente alla rata della mensilità di novembre 2022 con la specifica descrizione “Indennità una tantum articolo 19 del d.l. n. 144/2022”.
In presenza di soggetti titolari di prestazioni erogate dall’INPS e dalle Casse previdenziali privatizzate e/o dagli Enti previdenziali per i professionisti iscritti ad albi o elenchi privi di un ente previdenziale di categoria, il pagamento è effettuato sulla pensione erogata dall’INPS.
Qualora il beneficiario risulti titolare esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, il casellario centrale dei pensionati, individua l’Ente previdenziale incaricato dell’erogazione dell’indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall’INPS a seguito di apposita rendicontazione.
L’Inps individua i potenziali beneficiari titolari di trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi dall’INPS e ne dà comunicazione agli Enti tenuti al pagamento. In presenza di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi dall’INPS, l’Ente tenuto al pagamento è quello a carico del quale risulta il trattamento pensionistico con imponibile maggiore, previa verifica del requisito reddituale.
I titolari di trattamenti pensionistici e di accompagnamento a pensione, beneficiari dell’indennità una tantum, verranno informati dell’erogazione mediante: a) nota sul cedolino; b) invio di SMS e/o e-mail qualora negli archivi dell’Istituto siano presenti i relativi contatti; c) notifica nella sezione “MY INPS” del pensionato; d) notifica mediante App “IO”.
Nella sezione personale “MY INPS” è a disposizione del cittadino un’apposita funzione, denominata “Indennità una tantum articolo 19 del d.l. n. 144/2022”, che consente di visualizzare l’esito dell’elaborazione centralizzata, specificando in caso di mancata corresponsione sulla mensilità di novembre 2022 le relative motivazioni. Il pensionato che ritenga che il motivo della mancata erogazione dipenda da dati da aggiornare o da integrare (ad esempio, residenza in Italia non comunicata o aggiornamento dati reddituali) può presentare domanda di ricostituzione, indicando le situazioni variate, al fine di ottenere con la prima rata utile, se spettante, l’indennità una tantum di cui al comma 1 dell’articolo 19 del decreto-legge n. 144/2022.
Ove il soggetto, invece, riceva l’indennità come titolare di trattamento previdenziale e assistenziale ma sia consapevole che i redditi dell’anno 2021, una volta verificati, comporteranno la revoca del beneficio per superamento dei limiti di legge, può rinunciare all’indennità una tantum mediante specifica richiesta da inoltrare, in via telematica, con gli appositi canali messi a disposizione dell’Istituto per l’erogazione delle prestazioni.

Anche per i titolari di trattamenti di natura assistenziale, l’importo a titolo di indennità una tantum è corrisposta d’ufficio ed è accreditata unitamente alla rata della mensilità di novembre 2022 con la specifica descrizione “Indennità una tantum articolo 19 del d.l. n. 144/2022”.
L’indennità è riconosciuta a coloro che sono titolari di pensione sociale o assegno sociale con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, ancorché liquidati successivamente.
L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali e non deve essere computata nella verifica del limite reddituale per il riconoscimento della pensione sociale o dell’assegno sociale.

INDENNITÀ UNA TANTUM NON DOVUTA (RECUPERO INDEBITO)

Il comma 5 dell’articolo 19 in esame prevede che l’Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell’indebito entro l’anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.
A tale riguardo, l’INPS precisa che provvede all’erogazione di dette indennità una tantum in via provvisoria e che il consolidamento del diritto al riconoscimento delle stesse si attua solo all’esito dell’acquisizione delle informazioni reddituali e delle conseguenti attività di elaborazione finalizzate alle relative verifiche.
Precisa, inoltre, che l’eventuale erogazione di somme in eccedenza può riguardare non soltanto il caso in cui, dopo la prevista verifica, il soggetto risulti avere percepito nel 2021 un reddito superiore a 20.000 euro, ma anche l’ipotesi in cui il trattamento pensionistico che ha dato titolo al riconoscimento dell’indennità una tantum sia revocato o, comunque, tutte le circostanze in cui si accerti successivamente la non sussistenza del diritto a prescindere dal requisito reddituale.

NUCLEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc), di cui al decreto-legge n. 4/2019, l’indennità è corrisposta d’ufficio, nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza. L’indennità non è corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario dell’indennità in qualità di lavoratore attivo o appartenente ad altre categorie di beneficiari.
Pertanto, l’INPS procede al riconoscimento dell’indennità una tantum a favore di tutti i nuclei familiari che abbiamo maturato il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza nella mensilità di novembre 2022, contestualmente alla liquidazione di tale mensilità, senza necessità che sia presentata apposita domanda. L’indennità è erogata attraverso la Carta Rdc di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019.

LAVORATORI DOMESTICI

Il comma 8 dell’articolo 19 del decreto legge n. 144/2022 prevede l’erogazione, nel mese di novembre 2022, di un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro nei confronti dei lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità una tantum 200 euro, a condizione che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 24 settembre 2022 (data di entrata in vigore del predetto decreto-legge).
L’indennità è erogata d’ufficio dall’INPS ai succitati soggetti assicurati presso la Gestione dei lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente.
I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui domanda di instaurazione/regolarizzazione non sia stata espressamente respinta dall’INPS, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 144/2022, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestici.
Il pagamento è effettuato tramite bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato o anche in contanti presso lo sportello delle Poste in base a quanto a suo tempo indicato ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum di cui al richiamato decreto-legge n. 50/2022.
In caso di variazione di ufficio pagatore, deve essere data tempestiva comunicazione all’Istituto accedendo al medesimo sistema utilizzato per la presentazione della domanda ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum 200 euro.

Automotive: la data di apertura dello sportello slitta al 29 novembre

Slitta in avanti la data di presentazione a Invitalia delle domande per i Contratti di sviluppo nel settore Automotive (Invitalia – comunicato 15 novembre 2022).

Lo sportello aprirà i battenti a partire dalle ore 12.00 del giorno 29 novembre 2022, anziché dalle ore 12 del 15 novembre 2022, come precedentemente disposto dal decreto del 10 ottobre 2022.

Il rinvio si è reso necessario a seguito della comunicazione della Commissione europea (2022/C 423/04) del 7 novembre 2022, che proroga al 31 dicembre 2023 il termine di validità della sezione 3.13 del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato in risposta all’emergenza Covid.

Le domande potranno essere presentate sulla piattaforma dedicata sul sito di Invitalia.

Le risorse disponibili sono pari a 323,6 milioni di euro, come residuo dell’iniziale dotazione di 525 milioni dopo la chiusura del primo sportello.

ETS: chiarimenti su redazione e deposito bilanci

Forniti chiarimenti in materia di redazione e deposito bilanci da parte degli Enti del Terzo settore (Ministero del lavoro e delle politiche – Nota 15 novembre 2022, n. 17146).

Enti che hanno conseguito la qualifica di ETS nel corso del 2022 e deposito bilanci 2021
La prima questione riguarda la sussistenza dell’obbligo, per gli enti costituiti prima del 2022 e iscritti al RUNTS in corso d’anno, di depositare al RUNTS medesimo, dopo l’iscrizione, ai sensi dell’articolo 48 comma 3, il bilancio dell’anno precedente (2021) se approvato successivamente alla presentazione dell’istanza, se in tale sede siano stati allegati (art. 8 d.m. 106/2020) quali ultimi due bilanci approvati, quelli delle annualità 2019 e 2020.
In proposito, il Ministero del lavoro e delle politiche con nota n. 5941 del 5 aprile 2022 ha già risposto al quesito con riferimento agli enti considerati ETS in via transitoria (ODV, APS, Onlus) e come tali già tenuti al rispetto del D.M. n. 39/2020 sin dal bilancio 2021, da depositare al Runts nei 90 giorni successivi all’iscrizione, secondo quanto previsto dalla circolare ministeriale 9/2022, utilizzando le funzionalità telematiche del Registro, ove lo stesso documento non sia stato prodotto al competente ufficio del RUNTS nel corso del procedimento di verifica post-trasmigrazione, o, con riferimento alle Onlus, in sede di iscrizione ex art. 34 del D.M. n. 106/2020.
Con riferimento invece agli enti che solo successivamente e per effetto della qualifica di ETS ottenuta con l’iscrizione al RUNTS risultano assoggettati agli obblighi di trasparenza del Codice del Terzo settore, ipotizzare un obbligo di deposito con conseguente pubblicazione dell’atto, conferirebbe alla disposizione valore retroattivo senza adeguata copertura normativa: gli oneri di trasparenza sussistono con riferimento alle organizzazioni in possesso della qualifica di ETS e per le attività svolte nel relativo regime (di cui il bilancio costituisce una rappresentazione economicofinanziaria); resta evidentemente ammissibile un eventuale deposito volontario disposto liberamente dall’ente.
L’insussistenza dell’obbligo di deposito invero non esclude che l’ufficio del RUNTS possa richiedere copia del bilancio 2021, ove necessario e non in maniera generalizzata, al fine di verificare il maturarsi dei presupposti generativi di taluni obblighi e il relativo adempimento da parte dell’ente nel 2022, periodo assoggettato alla disciplina del CTS. La necessità potrebbe ad esempio derivare dall’ipotesi in cui il bilancio 2020, a differenza di quello 2019, entrambi acquisiti in sede di iscrizione, evidenzi parametri dimensionali che se riscontrabili anche nel bilancio 2021 comportino nel corso del 2022 la nomina di un revisore legale. In questo caso l’acquisizione del bilancio 2021 da parte dell’ufficio sarebbe giustificata; la stessa peraltro non comporterebbe un’ostensione ai terzi di dati (che deriverebbe dal deposito ex art. 48 CTS) in assenza di obbligo di legge.

Deposito delle relazioni dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti
E’ stato richiesto se l’obbligo di deposito del bilancio al RUNTS si debba considerare comprensivo della relazione dell’organo di controllo e del revisore contabile: il proponente ipotizza che non essendo distintamente menzionate tra i documenti da depositare al RUNTS, il deposito possa essere ritenuto meramente facoltativo ancorché auspicabile, evidenziando che nel caso di imprese lucrative il codice civile (articolo 2435) ne prevede il deposito tra gli allegati al bilancio, per ragioni di trasparenza.
La tesi della facoltatività non appare pienamente in linea con il regime di trasparenza degli enti del Terzo settore, ben superiore a quello cui sono tenuti gli enti privati con finalità lucrative.
D’altra parte, la ratio delle relazioni dell’organo di controllo e del revisore prevista dal codice civile è la medesima di quella prevista per gli Enti del Terzo settore, integrata in questo caso con i richiami, recati dall’art. 30 del CTS alle specifiche attività ulteriori di cui è incaricato l’organo di controllo.
Anche nel caso degli ETS, le relazioni dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti, ove nominati, sono messe, unitamente ai bilanci, a disposizione dell’organo cui è demandata l’approvazione di questi ultimi e contengono elementi necessari a consentire a quest’ultimo di formulare il proprio giudizio sull’operato dell’organo amministrativo (art. 2429 c.c.). Costituiscono quindi, sotto il profilo sostanziale, documenti che, concorrendo alla formazione della volontà dell’organo competente ad approvare il bilancio, sono allegati al bilancio medesimo, venendo sovente richiamati nelle relative delibere di approvazione finale. Non possono quindi, pur non essendo parte integrante del bilancio, essere considerati documenti logicamente disgiunti dal bilancio di esercizio approvato, che l’ente abbia facoltà di sottrarre alla pubblicazione, limitando in tal modo la conoscibilità da parte dei terzi della situazione dell’ente, fine ultimo che il deposito al RUNTS intende perseguire. Sotto il profilo sistemico, la ricomprensione all’interno dell’obbligo di deposito di cui all’articolo 48 comma 3 del CTS, anche delle suindicate relazioni è avvalorata dalla previsione dell’articolo 3, comma 2 del Codice, che permette, anche in via analogica, di integrare il citato articolo 48, comma 3 con l’articolo 2435 del codice civile.

Enti dotati di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro
A mente dell’articolo 13 del Codice del Terzo settore, il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Nel caso di enti che hanno acquisito la personalità giuridica tramite l’iscrizione al RUNTS o ne disponevano già, in apposito quesito viene rappresentato che tale modalità potrebbe comportare in capo agli organi responsabili (organo di amministrazione, organo di controllo ove presente) difficoltà peculiari in assenza di un bilancio redatto in forma economico-patrimoniale, nell’effettuazione del monitoraggio del patrimonio minimo. Come noto, ove dal monitoraggio del patrimonio emergesse una riduzione dello stesso sotto la soglia di cui all’art. 22 comma 5 del CTS, gli amministratori e l’organo di controllo sarebbero tenuti a promuovere l’adozione delle delibere di ricostituzione, scioglimento, perdita di personalità giuridica, fusione ivi richiamate.
In proposito si osserva che quella di redigere il bilancio in forma di rendiconto di cassa, come chiarito anche dal già citato D.M. n.39/2020, è una facoltà di cui gli amministratori possono ricorrere o alla quale possono rinunciare; nel primo caso, tuttavia ciò non può tradursi in un’attenuazione delle responsabilità connesse al loro ruolo. Lo stesso dicasi per l’organo di controllo, che ben potrebbe essere presente anche in enti con entrate inferiori ai 220.000 euro (si pensi ad esempio alle fondazioni, per le quali l’organo di controllo è sempre obbligatorio – art. 30, comma 1 CTS).
Spetta quindi agli amministratori dell’ente con personalità giuridica ed eventualmente all’organo di controllo ove istituito, la responsabilità di valutare se, in presenza di un patrimonio composto di beni diversi dal denaro (la cui consistenza ed eventuale composizione al momento dell’iscrizione, risulterà dall’atto notarile) l’adozione del rendiconto di cassa soddisfi o  meno i criteri di necessaria adeguatezza delle scritture contabili ai fini del monitoraggio del patrimonio: all’esito della valutazione gli stessi potranno in ogni caso optare eventualmente per un bilancio in termini economico-patrimoniali, dato il carattere facoltativo della previsione di legge, espressa in termini generali.
La scelta effettuata potrebbe evidentemente rilevare anche ai fini delle eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e dell’organo di controllo, ai sensi dell’art. 28 del CTS, incluse quelle esperite dai creditori dell’ente (ai sensi dell’art. 2394 del c.c., richiamato dal citato art. 28 del CTS) qualora dall’inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell’integrità del patrimonio dell’ente consegua che lo stesso è insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti, senza che tale situazione fosse oggettivamente conoscibile o prevedibile sulla base dei dati di bilancio resi disponibili tramite il Runts.

Informazioni sulle raccolte fondi e loro pubblicità attraverso il RUNTS
I chiarimenti richiesti riguardano le modalità di deposito delle informazioni relative alle raccolte fondi (RF) al RUNTS e in particolare se l’inclusione dei relativi rendiconti nel bilancio supplisca al deposito separato delle rendicontazioni.
In proposito, premesso che ai sensi dell’articolo 7 del CTS, l’attività in questione può avere oltre che carattere occasionale anche carattere abituale, si ritiene utile rinviare alle apposite linee guida, approvate con il D.M. n. 107 del 9 giugno 2022 ( pubblicato sulla G.U. n. 170 del 22 luglio 2022), che contengono un riepilogo, per ciascuna delle due tipologie di RF, dei relativi obblighi di rendicontazione, fornendo indicazioni a seconda che l’ente utilizzi, ai sensi del D.M. n. 39/2020 il bilancio economico patrimoniale (e in particolare, oltre allo stato patrimoniale – mod.A – anche il rendiconto economico-gestionale e la relazione di missione – di cui rispettivamente ai mod. B e C) oppure il rendiconto per cassa (mod. D).
Sia nel modello B che nel modello D i dati finanziari saranno inseriti in corrispondenza della macrovoce C) dedicata rispettivamente agli oneri e alle entrate derivanti dalla raccolta fondi; nel bilancio di esercizio, predisposto ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del CTS, al punto 24 della relazione di missione dovrà essere riportata una descrizione delle attività, riguardante anche la raccolta di fondi abituale.
Le informazioni riguardanti ciascuna raccolta fondi occasionale dovranno essere allegate alla relazione di missione (mod. C) o al rendiconto per cassa (mod. D) compilando, secondo il facsimile fornito con le linee guida citate, il rendiconto finanziario di dettaglio e la relazione illustrativa.
Sulla base di quanto sopra, sovviene il criterio della prevalenza dell’elemento sostanziale del raggiungimento degli obiettivi di trasparenza rispetto ad eventuali profili di natura meramente formale, sicché deve ritenersi conforme al dettato normativo dell’articolo 48, comma 3 del CTS, il deposito del bilancio comprensivo al suo interno anche dei rendiconti delle singole raccolte fondi occasionali, senza pertanto che l’ente debba effettuare un deposito distinto di questi ultimi, purché, beninteso, tutti gli elementi informativi richiesti dal D.M. n.107/2022 siano presenti per ciascuna RF occasionale tra la documentazione depositata al RUNTS. Tali indicazioni valgono nell’attuale fase di primo utilizzo dell’applicativo in informatico del RUNTS; in futuro, le esigenze di indicizzazione dei documenti a sistema e di raggiungimento di livelli crescenti di accessibilità dei documenti potrebbero richiedere una più attenta “compliance” da parte degli enti, a seguito dell’aggiornamento delle regole tecniche di deposito.

Indicazioni per gli Uffici del RUNTS a seguito del perfezionamento delle trasmigrazioni
Si forniscono infine le prime brevi indicazioni agli uffici del RUNTS con riferimento a specifiche richieste riguardanti gli enti che hanno ottenuto l’iscrizione a seguito di trasmigrazione, con riserva di ulteriori seguiti connotati da una maggior sistematicità anche tenendo conto delle sollecitazioni che pervengono.
A seguito del perfezionamento delle trasmigrazioni, gli enti che hanno ottenuto l’iscrizione a conclusione del procedimento di verifica, stanno procedendo a inserire a sistema atti e informazioni entro novanta giorni dall’iscrizione (cfr. circolare n.9/2022, punto 11) attraverso le funzionalità loro riservate rendendoli disponibili sul “back office”, ovvero sulla parte dell’applicativo riservato agli Uffici Runts. Il fenomeno è destinato a intensificarsi nei prossimi mesi.
Gli Uffici a loro volta assicureranno la pubblicità delle informazioni e dei dati.
Ferma restando la necessità di dare impulso ad un corretto popolamento iniziale del RUNTS con le informazioni previste, si precisa che il termine di novanta giorni non deve essere considerato perentorio: gli uffici del RUNTS, decorso inutilmente tale lasso temporale, potranno diffidare gli enti risultati inadempienti, secondo quanto già indicato nella ministeriale n. 5941 del 5 aprile 2022, assegnando un termine, ai sensi dell’art. 48 comma 4 del Codice, trascorso il quale, in mancanza di valide giustificazioni, l’ente sarà cancellato dal RUNTS secondo quanto previsto dagli articoli 23 comma 1 lett. e) e 24 comma 6 del D.M. n. 106/2020, ma non contesteranno o sanzioneranno il ritardo ove le informazioni e i documenti, al momento in cui la posizione dell’ente sarà presa in esame, risulteranno comunque presenti a sistema anche se presentati oltre il termine.
Con riferimento ai bilanci depositati dagli enti trasmigrati nella fase di popolamento iniziale del RUNTS, gli Uffici avranno cura di verificare primariamente l’avvenuto utilizzo della modulistica di cui al D.M. n. 39/2020, obbligatoria per gli enti qualificati come APS, ODV, Onlus a partire dall’esercizio 2021, anche avuto riguardo al mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all’articolo 13, comma 2 per gli enti che hanno redatto il bilancio in forma di rendiconto per cassa; ulteriori controlli potranno riguardare, a fronte della presenza di entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse, la presenza di apposite disposizioni statutarie che lo consentano e ove siano presenti nel bilancio/rendiconto di cassa dati da cui risultino raccolte fondi di natura occasionale, che siano stati resi disponibili i relativi rendiconti. Considerato che gli schemi di rendicontazione, presenti in allegato alle linee guida emanate ai sensi dell’art. 7 del CTS sono stati approvati con il D.M. 9 giugno 2022, pubblicato in G.U. lo scorso 22 luglio, i rendiconti dovranno conformarsi a tale schema solo a partire da quelli depositati unitamente al bilancio di esercizio 2022.

Accordo Edili Industria per la provincia di Piacenza

Firmato il giorno 24/10/2022, tra la Sezione dei Costruttori Edili di Confindustria Piacenza e la FILLEA-CGIL di Piacenza, la FILCA-CISL di Piacenza, la FENEAL-UIL di Piacenza, l’accordo per la determinazione degli importi da erogare a titolo di Elemento variabile della Retribuzione ai lavoratori edili di Piacenza

Stante l’andamento positivo di tutti gli indicatori, in base a quanto stabilito nel contratto provinciale del 20 ottobre 2016, le Parti dichiarano che esistono i presupposti per l’erogazione dell’EVR, che viene stabilito nella misura del 4% dei minimi tabellari del luglio 2014.
Ciò posto, le aziende verificheranno, triennio su triennio, l’andamento dei seguenti indicatori aziendali:

– numero ore denunciate in cassa edile (o numero ore lavorate registrate sul LUL, per le aziende con solo impiegati)

– volume d’affari IVA (così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa)

In tale calcolo dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all’azienda nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive eventualmente dislocate sul territorio.
Qualora gli indicatori risultino pari o positivi, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale.
Laddove entrambi i parametri aziendali dovessero risultare negativi, l’EVR non sarà erogato.
Qualora un solo indicatore aziendale risulti pari o positivo, l’azienda dovrà erogare l’EVR nella percentuale del 65%.

 

Livelli

Minimi 7/2014

4%

100% EVR

65% EVR

7 1.630,71 65,23 782,74 508,78
6 1.467,63 58,71 704,46 457,90
5 1.223,02 48,92 587,05 381,58
4 1.141,51 45,66 547,92 356,15
3 1.059,96 42,4 508,78 330,71
2 953,97 38,16 457,91 297,64
1 815,36 32,61 391,37 254,39

Per il solo 2022 l’EVR verrà erogato, con la retribuzione del mese di dicembre, in un’unica soluzione ai lavoratori in forza nel mese di ottobre 2022 proporzionandolo ai mesi di servizio prestati nell’anno 2021. La frazione di mese superiore a 15 giorni verrà considerata come mese intero.
L’EVR sarà inoltre riproporzionato sulla base dell’orario contrattuale individuale per i lavoratori a tempo parziale.

Rimborso forfettario dei Navigator soggetto ad Irpef

I chiarimenti del Fisco sul trattamento fiscale ai fini IRPEF delle somme a titolo di rimborso forfettario delle spese necessarie per l’espletamento dell’incarico di Navigator (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 15 novembre 2022, n. 67/E)

I navigator hanno stipulato, con la Società Anpal Servizi S.p.A., un contratto di collaborazione, senza vincolo di subordinazione, che ha ad oggetto determinate attività, previste dal contratto, per l’assistenza tecnica alle Regioni, finalizzate alla valorizzazione delle politiche attive regionali ed al rafforzamento del ruolo di regia dei Centri per l’impiego nella gestione dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, che possono essere svolte anche in forma diretta, a seconda delle esigenze operative del territorio di riferimento coincidente con la Provincia indicata nel contratto.
Per l’incarico di collaborazione è prevista, oltre al compenso, la corresponsione di una somma, pari ad euro 300 lordi mensili onnicomprensivi, a titolo di “rimborso forfettario” delle spese necessarie per l’espletamento dell’incarico, quali le spese di viaggio, vitto, alloggio e per il ritiro e la riconsegna dei dispositivi presso i punti designati in ambito regionale.
Rispetto alle modalità di espletamento dell’incarico di collaborazione, nel contratto è previsto che, nell’ambito dell’autonomia operativa dell’incaricato, quest’ultimo concorderà tempi e modalità di esecuzione della prestazione con il referente della Società, senza vincoli di orario di lavoro, e che per il raggiungimento degli obiettivi pattuiti e per il coordinamento delle proprie attività con quelle del Committente, le Parti convengono che potrà essere richiesta una disponibilità giornaliera e/o settimanale determinata anche presso il luogo di lavoro convenuto. Per l’espletamento della prestazione, il collaboratore potrà utilizzare i luoghi e gli strumenti tecnici che saranno messi a disposizione.
In relazione a detto “rimborso forfettario” viene chiesto se lo stesso rientri tra le indennità percepite per le trasferte di cui all’art. 51, co. 5, del Tuir.
Al riguardo il Fisco chiarisce che le indennità di “trasferta” di cui al citato articolo sono corrisposte allorquando “il lavoratore, più o meno occasionalmente, venga destinato a svolgere un’attività fuori della propria sede di lavoro”, intendendosi per tale il “luogo stabilito dal datore di lavoro”, generalmente, indicato nella lettera o contratto d’assunzione.
Nel caso di specie, in base alle predette clausole contrattuali, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa dei navigator è costituito dall’intero territorio della Provincia. Pertanto, gli spostamenti di questi ultimi all’interno della Provincia di riferimento non presentano i requisiti per poter essere qualificati come trasferte, non configurandosi in dette ipotesi l’esecuzione di una prestazione al di fuori della sede naturale di lavoro. Non ricorrono pertanto i presupposti per l’applicazione del trattamento fiscale delle indennità di trasferta, di cui al comma 5 dell’articolo 51 del Tuir, sulla somma forfettariamente corrisposta.