CCNL Funzioni Centrali: resoconto sulla ripresa delle trattative per il rinnovo

I sindacati chiedono maggiori risorse e accorgimenti contrattuali 

La Fp-Cgil ha reso noto quanto accaduto nel corso della riunione del 24 settembre 2024, circa la ripresa delle trattative per il rinnovo contrattuale del comparto delle Funzioni Centrali. Una trattativa che parte dal 13 giugno scorso, con il primo incontro, e con altri due tenutisi il 10 e il 23 luglio. Sin da subito sono state chiare le posizioni in campo: da un lato l’Aran che segue le direttive del ministro della pubblica amministrazione che indica di distribuire le risorse, pari al 5,78%, sul salario accessorio, con l’eventualità di un’apertura sul lavoro agile, con modalità più flessibili per i lavoratori fragili. Dall’altro, invece, la posizione delle OO.SS. è quella di investire più risorse e in maniera diversa. Infatti, per il 2022 e il 2023 non è previsto nessun arretrato e quindi al personale verrebbero dati pochi fondi a titolo di indennità di vacanza contrattuale, vale a dire dai 10,00 ai 15,00 euro circa al mese. L’Aran ha fatto presente che gli anticipi di dicembre scorso assorbono il 48% delle risorse disponibili per il contratto. Nell’incontro di luglio c’era stata la conferma che per gli statali i fondi a disposizione permettono un incremento delle retribuzioni per 110,40 euro per gli operatori, 116,10 euro per gli assistenti e 193,90 euro per le elevate professionalità. Da questo deriva che, al netto degli anticipi già corrisposti a dicembre 2023, per effetto della firma del CCNL, 57,00 euro circa per gli operatori; 60,00 euro per gli assistenti; 73,00 euro per i funzionari e 100,00 euro per le elevate professionalità. 
Nell’incontro del 24 settembre 2024, l’Aran ha illustrato una nuova bozza, con la quale introduce un nuovo istituto e modifica, per certi aspetti, alcuni istituti già presenti nel CCNL 2019-2021. Da parte delle OO.SS. sono state chieste delle norme più stringenti sulle procedure di contrattazione stabilite dal CCNL 2019-2021 che hanno subordinato la determinazione dei differenziali attribuibili alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate e decise dalla contrattazione integrativa, togliendo il veto del Mef che pone il limite del 50%. Sono stati proposti all’Aran interventi sulla pianificazione delle ferie, frazionamento congedi parentali, assenze per malattia, diritto allo studio, welfare aziendale. La vera novità è l’Age management, vale a dire una norma programmatica riguardante forme surrettizie di superamento dell’età pensionabile.
Occorre anche affrontare due problemi: rinunce alla presa di servizio dei neoassunti e le dimissioni volontarie del personale. Il prossimo incontro è fissato per martedì 8 ottobre 2024. 

CIPL Edilizia Industria Trento: definito l’EVR 2024

Stabilito l’EVR per il periodo 1°ottobre 2024 – 30 settembre 2025 pari al 4% dei minimi nazionali

Lo scorso 16 settembre è stato siglato da Ance Trento e Feneal-Uil Trento, F.ilca -Cisl Trento, Fillea-Cgil Trento l’accordo che stabilisce l’EVR anno 2024 vigente dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2025. 
Le Parti hanno, innanzitutto, verificato che i parametri e indicatori provinciali dell’ultimo triennio fossero positivi e definito la misura dell’EVR nel 100% della misura massima stabilita a livello provinciale, ovvero pari al 4% dei minimi di paga base in vigore. 
Di seguito i nuovi importi.

EVR 2024 OPERAI
Livello  Importo orario EVR 4%
Quarto Livello 0,32 euro
Specializzato 0,30 euro
Qualificato 0,27 euro
Comune  0,23 euro
Custodi, Guardiani 0,21 euro
Custodi, Guardiani, Portinai con alloggio 0,18 euro
EVR 2024 IMPIEGATI
Livello  Importo mensile EVR 4%
Settimo Livello 78,99 euro
Sesto Livello  71,09 euro
Quinto Livello  59,24 euro
Quarto Livello   55,29 euro
Terzo Livello  51,34 euro
Secondo Livello  46,21 euro
Primo Livello  39,49 euro

Gestione richieste di accertamento sanitario: le implementazioni della procedura

Disponibili ulteriori funzionalità per velocizzare la presentazione delle domande per i dipendenti pubblici (INPS, messaggio 24 settembre 2024, n. 3138).

L’INPS informa che sono disponibili nella procedura “Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici” ulteriori funzionalità che consentono di semplificare e velocizzare la presentazione delle domande di accertamento sanitario e di migliorare la gestione delle attività da parte delle amministrazioni e degli enti datori di lavoro.

In particolare, sono state implementate le funzionalità:

Istanza di Aggravamento, introduzione della domanda di aggravamento per causa di servizio, pensioni di guerra dirette, assegni annessi alle decorazioni al valore militare, reversibilità e assegni accessori dei familiari dei deportati KZ e reversibilità degli assegni di benemerenza ai perseguitati politici, antifascisti e razziali;

Istanza di Interdipendenza, introduzione della domanda di interdipendenza per causa di servizio e pensioni di guerra dirette;

– la compilazione del campo “Periodo di comporto definito dal CCNL” diventa facoltativo per le istanze di causa di servizio (Prima Istanza, Aggravamento, Interdipendenza);

– al momento della presentazione delle domande di “Rivedibilità” il sistema ricorda l’eventuale “Data prevista di revisione“, se fissata dalla commissione in fase di redazione del verbale di Prima Istanza;

– nuova sottosezione “Contatti della CMV“, visibile all’interno del “Dettaglio domanda” una volta che la stessa è stata Inviata;

– modifica della frase riportata all’utente se il sistema non rileva domande in “stato chiusa” a cui agganciare la rivedibilità o l’aggravamento selezionato;

– la compilazione del campo “Residuo giorni di malattia nel periodo di comporto” diventa facoltativo per le istanze di causa di servizio (Prima Istanza, Aggravamento, Interdipendenza).

– modifica della frase riportata all’utente se il sistema non rileva domande in “stato chiusa” a cui agganciare la rivedibilità o l’aggravamento selezionato;

– la compilazione del campo “Residuo giorni di malattia nel periodo di comporto” diventa facoltativo per le istanze di causa di servizio (Prima Istanza, Aggravamento, Interdipendenza).

Infine, l’INPS precisa che è in fase di aggiornamento il manuale con le ultime implementazioni effettuate in procedura. Il manuale è scaricabile direttamente dal sito dell’Istituto, accedendo con la propria identità digitale SPID almeno di Livello 2, CNS, CIE 3.0 o eIDAS, inserendo nel motore di ricerca della home page “Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici”;  al termine del paragrafo intitolato “Commissioni Mediche di Verifiche Pubblici Dipendenti” si può procedere al download del manuale cliccando sul pulsante “Scarica il Manuale Utente”.

 

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria: presentata la piattaforma di rinnovo

Le OO.SS. chiedono aumenti pari a 280,00 euro, riduzione dell’orario di lavoro e maggiori tutele in termini di welfare

Il 24 settembre 2024 è stata presentata la piattaforma di rinnovo del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confapi, in scadenza al 31 dicembre 2024. Il documento è stato illustrato dalle OO.SS. Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil e si pone l’obiettivo di rispondere alle esigenze del lavoro metalmeccanico, fornendo adeguate risposte alle circa 400mila lavoratrici ed i lavoratori che operano nel settore. 
L’intento è quello di spingere per l’aumento dei salari, per la riduzione dell’orario di lavoro, far crescere l’occupazione stabile, abbattendo il precariato, per la formazione e l’aggiornamento professionale. Inoltre, è necessario mettere in atto misure di welfare, atte a conciliare al meglio la vita privata ed il lavoro, che si traduce nella richiesta di un aumento a 250,00 euro annui. 
Per quanto riguarda l’aspetto retributivo: la richiesta è relativa al periodo di vigenza contrattuale 2025-2027, vale a dire un aumento di 280,00 euro riferito alla 5a categoria. In materia di lavoro straordinario la richiesta consiste nell’incremento della percentuale anche per il lavoro notturno ed festivo, con il riconoscimento delle incidenze su tutti gli istituti contrattuali. Mentre, per il premio perequativo, le OO.SS. vogliono che non solo lo strumento venga maggiormente utilizzato, ma che l’importo venga innalzato a 700,00 euro annui, con la rimodulazione dei criteri di erogazione. 
Per quanto concerne, invece, l’orario di lavoro, i sindacati chiedono l’avvio di una procedura sperimentale per raggiunge la progressiva riduzione a 35 ore settimanali
Il prossimo passo è l’organizzazione delle assemblee dei lavoratori, al fine di illustrare loro i contenuti della piattaforma. A tal proposito, le assemblee si terranno dal 30 settembre fino alla metà di novembre. 

Ebinter Ragusa: nuovi sussidi per i lavoratori del settore

La richiesta di erogazione dei sussidi deve essere presentata entro e non oltre il 31 ottobre 2024

L’Ente Bilaterale del Terziario di Ragusa ha deliberato lo stanziamento di 60mila euro in sussidi a sostegno del reddito. Per i lavoratori dipendenti e per le aziende iscritte all’Ebt di Ragusa i sussidi saranno erogati, fino ad esaurimento delle disponibilità previste, solo in caso di applicazione del vigente Ccnl e del contratto integrativo del 13 ottobre 2010 e successivi.
La richiesta di erogazione dei sussidi deve essere presentata a mezzo pec entro e non oltre il 31 ottobre 2024, utilizzando i moduli appositamente predisposti. I sussidi previsti per le varie forme di sostegno al reddito sono i seguenti:
– contributo per acquisto lenti da vista per i figli dei lavoratori/lavoratrici, il cui importo massimo previsto è di 150,00 euro;
– contributo per spese odontoiatriche per i figli dei lavoratori/lavoratrici, il cui importo massimo previsto è di 200,00 euro;
– contributo nascita bebè per lavoratori/lavoratrici, il cui importo massimo previsto è di 350,00 euro;
– contributo spesa per attività sportive per i lavoratori/lavoratrici e per i loro figli minorenni, il cui importo massimo previsto è di 150,00 euro;
– contributo spesa per l’acquisto di libri di testo, strumento musicale, strumento digitale per i lavoratori/lavoratrici e per i loro figli, che siano iscritti e frequentino nella provincia di Ragusa istituti scolastici di primo e secondo grado e istituti di istruzione professionale, il cui importo massimo previsto è di 250,00 euro;
– contributo spesa per le tasse universitarie anno accademico 2023/2024 per i lavoratori/lavoratrici e per i loro figli studenti iscritti alle Università, al fine di sostenere la crescita culturale, il cui importo massimo previsto è di 350,00 euro;
– contributo per corsi di formazione per i lavoratori/lavoratrici, il cui importo massimo previsto 50% del totale è per un massimo di 250,00 euro.
Il rimborso massimo per le aziende è di 1.000,00 euro per le spese sostenute nel 2024 relative a:
– corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
– legge sulla privacy;
– corsi di lingua;
– acquisto defibrillatori Dae;
– visita medica aziendale obbligatorie;
– efficientamento energetico;
– digital transformation.
I vari contributi disponibili sono cumulabili fino al raggiungimento del tetto massimo previsto per l’erogazione di 400,00 euro per ciascun lavoratore richiedente e fino a 1.000,00 euro per ciascuna azienda.

Agenzia delle dogane: modifiche ai tassi di interesse di riferimento della BCE

A partire dal 18 settembre 2024, il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale è stato ridotto al 3,5%. È quanto comunicato dall’Agenzia delle dogane in un avviso pubblicato sul sito istituzionale il 24 settembre 2024.

Il giorno 12 settembre 2024 è stato pubblicato un comunicato da parte della Banca Centrale Europea che informa sulle ultime misure del Consiglio direttivo, miranti ad assicurare un ritorno dell’inflazione verso il suo obiettivo del 2% a medio termine.

 

Il Consiglio direttivo ha deciso di ridurre di 25 punti base il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale, ossia il tasso mediante il
quale orienta la politica monetaria.

 

Ne consegue che a partire dal giorno 18 settembre 2024 il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale è stato ridotto al 3,50%. Invece, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale sono stati ridotti rispettivamente:

  • al 3,65%;

  • al 3,90%.

Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali incide sul calcolo degli interessi di credito sull’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione in caso di agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento, nonché sugli interessi di mora sull’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione, disciplinati rispettivamente dall’art. 112 e 114 bis del Reg. EU n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione. 

CCNL Enel: modifiche all’orario di lavoro

Prevista nuova distribuzione giornaliera delle ore di lavoro per il personale reperibile e per quello neo assunto in affiancamento

Fermo restando che l’orario di lavoro previsto per i dipendenti del settore è di 38 ore settimanali, con l’accordo del 19 settembre 2024 le Parti sociali e-Distribuzione, Filctem-Cgil. Flaei-Cisl e Uiltec-Uil, prevedono, per il personale reperibile e per quello neo assunto in affiancamento, una diversa distribuzione giornaliera
– mattina dalle 7 alle 16.21, con intervallo meridiano 12,30-13,15;
– pomeriggio dalle 13,24 alle 20,00, con intervallo meridiano prima della prestazione.
Il personale in turno di reperibilità sarà impegnato nella prestazione del pomeriggio.
Pertanto, il numero di ore, a settimane alterne, oscillerà tra le 33 e 43 ore, con una compensazione periodica. Tale distribuzione giornaliera non comporterà alcun riproporzionamento per quanto riguarda la fruizione di ferie, FA o le altre tipologie di assenze.
Al personale interessato, viene riconosciuta una maggiorazione pari all’11% del valore orario del minimo contrattuale integrato per ogni ora di effettiva prestazione ordinaria.
Resta fermo quanto previsto, dagli accordi economici regionali vigenti, per l’accesso ai servizi mensa/convenzione o la spettanza del buono pasto per entrambe le fasce orarie. Per la prestazione pomeridiana ordinaria non é previsto il rimborso della cena.
L’accordo troverà applicazione a partire da lunedì 28 ottobre 2024

Le indicazioni dell’INL sulla patente a crediti

Fornite le prime osservazioni a seguito dell’emanazione del D.M. n. 132/2024 (INL, circolare 23 settembre 2024, n. 4).

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito le prime indicazioni in materia di “patente a crediti“, ossia il Sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (articolo 27, D.Lgs. n. 81/2008). La circolare in commento giunge a seguito dell’emanazione decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 132/2024 recante il regolamento delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Infatti, il decreto ministeriale demanda all’INL la definizione di diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.

Il rilascio della patente

Il portale telematico dell’Ispettorato per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal 23 settembre 2024, momento della pubblicazione della circolare in commento è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato alla medesima circolare, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 27, comma 1D.Lgs. n. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo pubblicato nella circolare.

Al riguardo, l’Ispettorato precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre 2024. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. 

La revoca

Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall’INL sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente, ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l’assenza del DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento.
Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire sia d’ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi dell’INL o di altri organi di vigilanza.

L’adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente.

Attribuzione di crediti ulteriori

In materia di attribuzione di crediti ulteriori (articolo 5, D.M. 132/2024), l’Ispettorato informa che la richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui verrà data notizia sul sito internet dell’INL, insieme alle modalità operative da seguire. Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza “retroattiva”.

Infine, la circolare in argomento include anche indicazioni sui contenuti informativi della patente, sulla procedura di sospensione, sulla decurtazione dei crediti, sulla modalità del loro recupero e sui casi di fusioni e trasformazioni di impresa.

Fondo Sanilog: rinnovata la copertura per l’assistenza sanitaria integrativa

Dal 1° ottobre e fino al 9 dicembre 2024 è possibile rinnovare o iscriversi alla polizza assicurativa

Il fondo Sanilog ha comunicato il rinnovo o la nuova adesione della copertura relativa all’assistenza sanitaria integrativa per i familiari dei lavoratori iscritti al fondo. Infatti, dal 1° ottobre fino al 9 dicembre 2024 è possibile effettuare il rinnovo per l’anno 2025 al nucleo familiare che nel 2024 risulta già iscritto, ovvero procedere ad una prima iscrizione per l’anno 2025, con decorrenza della copertura dal 1° gennaio 2025. In assenza di rinnovo, la polizza risulterà scaduta automaticamente il 31 dicembre 2024. Se l’iscritto decide di non rinnovare l’iscrizione del proprio nucleo familiare per il 2025 può procedere ad una nuova inclusione in copertura solo per un’ulteriore volta e trascorsi due anni dalla data di uscita dalla copertura. Il rinnovo può avvenire mediante l’accesso all’area riservata e seguendo le procedure indicate.
Le nuove iscrizioni per il proprio nucleo familiare possono essere effettuate a partire dal 1° ottobre e fino al 9 dicembre 2024. L’iscrizione è volontaria e può essere attivata dal dipendente che risulta iscritta al Fondo alla data del 1° ottobre 2024. L’iscrizione deve riguardare obbligatoriamente l’intero nucleo familiare ad eccezione di familiari già coperti da altro fondo/ente di assistenza sanitaria integrativa. La copertura decorre dal 1° gennaio 2025. Il rinnovo può avvenire mediante l’accesso all’area riservata e seguendo le procedure indicate.
Il passaggio dalla copertura familiari benefit all’estensione volontaria a pagamento consiste nel fatto che l’iscritto, che ha già registrato il nucleo familiare alle prestazioni gratuite benefit, può passare all’estensione della copertura mediante la sezione “anagrafica”, seguendo le indicazioni. 
Il contributo annuo per l’assistenza sanitaria integrativa del nucleo familiare, sia per quel che concerne il rinnovo della copertura, sia per la nuova iscrizione, è pari a:
145,00 euro per coniuge/convivente “more uxorio”;
125,00 euro per ciascun figlio. 
Per i familiari dei dipendenti per i quali viene effettuata l’iscrizione potranno beneficiare delle prestazioni dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, a questa data la polizza risulta scaduta se non si procede al rinnovo per il 2026. 

MIMIT, schema di decreto interministeriale sull’obbligo assicurativo per le imprese

Il MIMIT informa che il 23 settembre 2024 si è svolto l’incontro tecnico con i rappresentanti delle associazioni rappresentative delle categorie produttive, durante il quale sono stati illustrati i contenuti dello schema di decreto interministeriale di prossima emanazione relativo all’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative per danni derivanti da eventi catastrofali ministero delle (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 23 settembre 2024). 

L’obbligo assicurativo, introdotto dalla Legge Finanziaria 2024 (articolo 1, commi 101 e ss. Legge 30 dicembre 2023, n. 213), entrerà in vigore il primo gennaio 2025 e interesserà tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio.

 

Il decreto interministeriale implementerà quanto già previsto dal D.D.L. “Ricostruzione’, ora all’esame del Parlamento, che introduce l’obbligo per le imprese assicurative di corrispondere un anticipo del 30% del danno per i sinistri legati a eventi catastrofali: una disposizione volta a garantire maggiore certezza nella liquidazione dei danni alle imprese assicurate, permettendo loro di accedere immediatamente a risorse fondamentali per una rapida ripresa delle attività.

 

Lo schema di decreto interministeriale, predisposto dal MEF d’intesa con il MMIMIT, definisce:

  • le imprese soggette all’obbligo assicurativo;

  • l’oggetto della copertura assicurativa;

  • le calamità naturali e gli eventi catastrofali da assicurare (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane).

I premi saranno proporzionali al rischio, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati.

Le compagnie assicurative, entro i limiti della propria tolleranza al rischio e in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale, non potranno rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese.

SACE S.p.A. potrà riassicurare il rischio assunto dalle compagnie assicurative mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, a condizioni di mercato.