Ente esente da imposte: obblighi dichiarativi ai fini delle imposte dirette

L’acquisizione della partita IVA da parte dell’ente esente da imposte sottintenda che questo effettui operazioni che abbiano i connotati dell’esercizio di attività d’impresa e, conseguentemente, che sussista in capo allo stesso l’obbligo della tenuta delle scritture contabili nonché il conseguente obbligo dichiarativo (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 maggio 2022, n. 312)

Nella fattispecie esaminata dal Fisco l’Istante rappresenta di essere un ente senza fini di lucro non riconosciuto che conduce una scuola autorizzata all’esercizio dell’attività di formazione con decreto del Ministero della pubblica Istruzione ed inserita nell’elenco delle scuole straniere funzionanti in Italia.
L’ Istante fa presente di essere assoggettato alle disposizioni del regio decreto, in base al quale è stata concordata la reciproca esenzione dalle imposte sui redditi statali, comunali e provinciali a favore delle scuole che esercitano la loro attività in Italia e dalle imposte a favore delle scuole italiane a condizione che  non abbiano fini di lucro. Per effetto di tale esenzione, l’ Istante non ha mai presentato alcuna dichiarazione reddituale.
A seguito di una disamina delle modalità operative di svolgimento della propria attività ed anche a seguito dell’introduzione dello strumento della fattura elettronica, l’Istante ha ritenuto di dotarsi della partita IVA, pertanto, scopo dell’istanza è di ottenere chiarimenti in merito alla sussistenza o meno di un obbligo dichiarativo ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP) in capo ad un ente esente e, alle eventuali modalità di compilazione della dichiarazione, nell’ipotesi in cui tale obbligo dovesse ritenersi effettivamente sussistente.
Al riguardo, il Fisco ha chiarito che l’acquisizione della partita IVA sottintenda che l’Istante effettui operazioni che abbiano i connotati dell’esercizio di attività d’impresa (rilevanti ai fini IVA e IRES) e, conseguentemente, che sussista in capo allo stesso l’obbligo della tenuta delle scritture contabili nonché il conseguente obbligo dichiarativo.
In particolare, ai fini della dichiarazione dei redditi, si rileva che – come indicato nelle istruzioni al ” Modello REDDITI ENC – Enti non commerciali ed equiparati – tale modello deve essere utilizzato, tra l’altro, dai soggetti IRES: ” 1) enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato”.
Viene, inoltre, specificato che: ” Gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere meramente occasionale, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito.”.
Inoltre, con riferimento agli obblighi dichiarativi ai fini IRAP, si fa presente che, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina il presupposto per l’applicazione del regime IRAP, ” Ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore, ancorché non ne consegua un debito di imposta”.
Pertanto, anche nell’ipotesi in cui il soggetto Istante risulti esente da IRAP sia tenuto comunque alla presentazione della dichiarazione ai fini IRAP. Per la compilazione dei predetti modelli, si rinvia alle istruzioni di compilazione degli stessi.

Sottoscritto il rinnovo del CCNL emittenza radiotelevisiva privata

Sottoscritta l’ipotesi di rinnovo del CCNL Emittenza Radiotelevisiva Privata

L’aumento concordato per il comparto televisivo, per il periodo 31 dicembre 2020-31 dicembre 2024 è pari a 115 euro parametrate al 5 livello, suddiviso in tre tranche:

Livelli

Incrementi

1/7/2022

1/11/2023

1/10/2024

Parametri

9 53,83 47,10 53,83 253
8 49,36 43,19 49,36 232
7 45,53 39,84 45,53 214
6 43,40 37,98 43,40 204
5 40,00 35,00 40,00 188
4 33,62 29,41 33,62 158
3 28,09 24,57 28,09 132
2 24,68 21,60 24,68 116
1 21,28 18,62 21,28 100

Livelli

Nuovi minimi

CCNL 2017

1/7/2022

1/11/2023

1/10/2024

9 1.851,92 1.905,75 1.952,85 2.006,68
8 1.697,55 1.746,91 1.790,10 1.839,46
7 1.565,37 1.610,90 1.650,74 1.696,27
6 1.493,38 1.536,78 1.574,76 1.618,17
5 1.376,00 1.416,00 1.451,00 1.491,00
4 1.157,02 1.190,64 1.220,05 1.253,67
3 965,65 993,74 1.018,31 1.046,39
2 849,29 873,97 895,57 920,25
1 731,90 753,18 771,79 793,07

Per il comparto radiofonico, invece, l’aumento a regime, per il periodo 31 dicembre 2020-31 dicembre 2024 è pari a 80.5 euro parametrate al 3 livello, suddiviso in due tranche:

Livelli

Incrementi

1/7/2022

1/11/2023

Parametri

6 63,42 64,22 225
5 56,94 57,65 202
4 46,79 47,38 166
3 40,00 40,50 141,9
2 33,74 34,16 119,7
1 28,19 28,54 100

Livelli

Nuovi minimi

CCNL 2017

1/7/2022

1/11/2023

6 1.361,96 1.425,38 1.489,60
5 1.221,55 1.278,49 1.336,14
4 1.005,07 1.051,86 1.099,24
3 858,20 898,20 938,70
2 724,58 758,32 792,49
1 605,54 633,73 662,27

UNA TANTUM
Viene stabilito che, con le competenze del mese di settembre 2022, venga erogato un importo di 250 euro non parametrate

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Al Fondo Pensione Byblos  a far data dal 01/01/2023 è previsto un aumento dello 0.2 della contribuzione a carico azienda che passa quindi all’1,2, che si affiancherà a quella del lavoratore che rimane all’1%.

MALATTIA
Per il periodo successivo ai primi 180 giorni (la cui disciplina rimane invariata, compresi i primi 3 giorni a carico azienda), nei successivi sei mesi il lavoratore avrà diritto ad un importo pari alla metà della retribuzione ordinaria netta. Tale trattamento aggiuntivo non potrà sommarsi all’indennità INPS e pertanto, opererà esclusivamente per i periodi all’interno dei sei mesi successivi al primo semestre, non coperti dall’intervento economico dell’Istituto.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRATI A T.D.
Le Aziende, potranno prorogare i contratti subordinati e somministrati a tempo determinato fino a un massimo di 48 mesi, ma soltanto sulla base delle causali richiamate nell’accordo. Il 40% di questi contratti, sempre su base aziendale, verrà trasformato in contratti subordinati a tempo indeterminato. I lavoratori somministrati, alla fine dei 48 mesi, potranno essere stabilizzati in capo all’utilizzatore, invece che dall’agenzia di somministrazione come inizialmente richiesto da parte datoriale.

APPALTI
Viene rafforzato il diritto d’informazione previsto nel contratto, ampliando gli obblighi di comunicazione dei dati numerici, qualitativi e quantitativi in capo all’Osservatorio, che prevederà sessioni specifiche su questi argomenti. Si prevede, inoltre, l’obbligo di verifica da parte dei committenti, dell’utilizzo dei Contratti sottoscritti dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative nelle società in appalto da loro contrattualizzate. Inoltre, si rafforza inoltre il passaggio che prevede, nei casi di cambio appalto, la possibilità di chiedere l’intervento dei committenti, al fine di favorire la soluzione delle eventuali problemi occupazionali che ne potrebbero derivare. .

Obbligo comunicazione contributi Pubbliche Amministrazioni

L’obbligo di comunicazione a carico dell’ente pubblico che corrisponde ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta d’acconto va assolto mediante l’inserimento dei dati nel quadro SF del modello 770

(AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 26 maggio 2022, n. 308)

 

Un Comune chiede chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione dei contributi corrisposti da pubbliche amministrazioni ad imprese commerciali e delle relative ritenute (articolo 20, comma 2, Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605). In particolare, l’istante fa presente di corrispondere annualmente dei contributi ad imprese commerciali, al fine di aumentare la presenza del Comune sui social media. I contributi sono concessi per ragioni diverse dall’acquisto di beni strumentali, e, pertanto, sul loro ammontare l’ente pubblico opera una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto delle imposte sul reddito, con obbligo di rivalsa (articolo 28, comma 2, Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).
L’istante afferma di versare le ritenute all’erario tramite modello F24 con codice tributo 1045 entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del contributo e di presentare, come sostituto di imposta, la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), entro il 31 ottobre dell’anno successivo, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
In particolare, i dati riferibili ai contributi in argomento sono indicati nel quadro SF – destinato ad accogliere i dati identificativi dei percipienti dei contributi erogati dagli enti pubblici (e privati) – e, nello specifico, nel rigo SF4, punto 13, codice “D”. Mediante la dichiarazione 770, dunque, l’ente impositore dispone di tutti i dati concernenti il contributo erogato.
Tanto premesso, l’istante osserva che, l’articolo 20, comma 2, dPR n. 605 del 1973 dispone a carico dell’ente pubblico che corrisponde ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta d’acconto, un obbligo di comunicazione del domicilio fiscale dell’impresa percipiente, dell’ammontare e della causale dei pagamenti eseguiti, e dell’importo delle ritenute effettuate, da effettuare entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle somme corrisposte nell’anno precedente. La norma, però, non dispone alcun modello specifico per tale comunicazione o una specifica modalità di consegna, diversamente da quanto disposto per l’invio telematico del Mod. 770.
L’istante, pertanto, chiede di sapere come va assolto quest’ulteriore obbligo di comunicazione.
Con riferimento al caso di specie, il Fisco ritiene che l’obbligo di comunicazione ex articolo 20, comma 2, del DPR n. 605 del 1973 sia in concreto assolto mediante l’inserimento dei dati nel quadro SF del modello 770 da inviare annualmente entro il 31 ottobre di ogni anno.

Ramo d’azienda: trattamento fiscale del fondo rischi

In un’operazione di acquisto di ramo d’azienda, gli utilizzi dei fondi per rischi e oneri non subiscono variazioni fiscali in aumento o in diminuzione ai fini Ires e Irap a prescindere dal metodo di contabilizzazione utilizzato (Agenzia Entrate – risposta 26 maggio 2022 n. 305).

Ai fini delle imposte dirette, il trasferimento d’azienda (o di un ramo), attraverso la sua cessione a titolo oneroso, determina ordinariamente una “cesura” tra la posizione del dante causa (alienante) e quella dell’avente causa (acquirente).
A fronte della cessione, infatti, il cedente rileverà un’eventuale plusvalenza o minusvalenza derivante dal trasferimento degli asset facenti parte dell’azienda ceduta e l’acquirente provvederà a iscrivere i singoli asset acquisiti attraverso una propria autonoma valutazione, indipendentemente da quella effettuata dall’avente causa. L’acquirente contabilizzerà il fair value delle attività e delle passività “identificabili” acquisite e/o assunte alla data di acquisizione e rileverà in bilancio l’eventuale differenza tra il costo dell’aggregazione (i.e. dell’acquisto del ramo d’azienda) e tale fair value.
Sotto il profilo fiscale, la cessione di un’azienda (o di un ramo di essa) è, per il cedente, un atto di realizzo dei beni che la compongono, che simmetricamente comporta il diritto dell’acquirente a iscrivere l’azienda acquisita al prezzo di cessione pagato, allocandolo, fermo il rispetto del criterio di ragionevolezza, fra gli asset (attivi e passivi) trasferiti e/o acquisiti ricompresi nell’azienda medesima.
Pertanto, con la cessione d’azienda non si assiste ad alcuna forma di subentro o di successione da parte dell’acquirente nei valori e nelle posizioni fiscali del cedente, data la natura realizzativa dell’operazione.
Ciò comporta, quindi, che con l’acquisto dell’azienda, il soggetto acquirente potrà iscrivere, sussistendone i relativi presupposti e sempre nel rispetto delle regole contabili, a titolo originario i fondi in esame con piena rilevanza fiscale.
Il successivo utilizzo di tali fondi (frutto di una autonoma valutazione dell’acquirente in sede di acquisto dell’azienda, iscritti direttamente nello stato patrimoniale) seguirà le proprie regole contabili con il conseguente riconoscimento fiscale.
Anche per quanto riguarda l’IRAP, il predetto fondo iscritto in sede di acquisizione del ramo d’azienda e il suo utilizzo assumeranno piena valenza ai fini della determinazione della sua base imponibile.

Fisco: ulteriori chiarimenti dal Fisco

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti su interventi di consolidamento antisismico su di un edificio di unico proprietario prevalentemente residenziale e in relazione al caso di un locatario persona fisica di unità immobiliare di proprietà di una società di capitali (Agenzia delle entrate – Risposte 26 maggio 2022, nn. 306 e 307).

Nello specifico, è stato precisato che:
– ai fini dell’applicazione del Superbonus, per quanto riguarda gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, in particolare, va verificato che l’edificio oggetto degli interventi sia residenziale nella sua interezza; pertanto, è possibile fruire del Superbonus, in presenza di ogni altro requisito, solo qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento. Ai fini della predetta verifica, occorre fare riferimento alla superficie catastale delle unità immobiliari determinata secondo quanto previsto nell’allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, denominato ” Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria”. Inoltre, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, le pertinenze non vanno considerate autonomamente ai fini del computo delle unità immobiliari, anche se distintamente accatastate, mentre rilevano, invece, ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni, qualora tale limite sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi.
– gli interventi effettuati su una unità abitativa « funzionalmente indipendente» e con « uno o più accessi autonomi dall’esterno», possono essere ammessi al Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla norma, indipendentemente dalla circostanza che tale unità immobiliare sia ubicata in un edificio escluso dall’agevolazione in quanto, ad esempio, composto da più di 4 unità immobiliari possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professioni ovvero composto da più unità immobiliari interamente di proprietà o in comproprietà di soggetti diversi da quelli elencati nel comma 9 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, tra i quali rientrano anche le società di capitale.

INAIL: prorogata al 31 luglio 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale

L’INAIL informa che sono state prorogate fino al 31 luglio 2022 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2 (Comunicato del 26 maggio 2022).

L’Istituto precisa che i datori di lavoro pubblici e privati possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Ente tramite l’apposito servizio online.
Ai datori di lavoro è imposto l’obbligo di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità.

Tale attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si concreta in una visita medica sui lavoratori qualificabili come “fragili” ovvero su coloro che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.
L’Istituto ricorda, altresì, che i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente possono nominarne uno per la durata dello stato di emergenza o, in alternativa, possono fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, nuovamente disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile mediante Spid, Cns o Cie.
La richiesta di visita medica può essere inoltrata dal datore di lavoro o da un suo delegato; in quest’ultimo caso sarà necessario compilare ed inoltrare l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.

All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2. Il giudizio di non idoneità temporanea sarà, invece, espresso solo per i casi che non consentano soluzioni alternative.

Programmi di formazione e lavoro per i giovani nella PA

Il Dipartimento della Funzione pubblica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha stabilito che le amministrazioni pubbliche, in via sperimentale, possono attivare con i giovani specifici progetti di formazione e lavoro, attraverso contratti di apprendistato, per l’acquisizione di competenze di base e trasversali, nonché per l’orientamento professionale di studenti universitari. (D.p.c.m. 23 marzo 2022)

PROGRAMMA “TIROCINIO InPA”

Per promuovere l’orientamento professionale di studenti universitari iscritti alle lauree magistrali oppure ad anni successivi al terzo delle lauree magistrali a ciclo unico è istituito il programma «Tirocinio InPa» con lo scopo di attivare tirocini curricolari della durata di 6 mesi presso le amministrazioni individuate nella fase sperimentale, connessi con la stesura della tesi di laurea magistrale.
Tali tirocini, con finalità formative e di orientamento professionale, si svolgono prevalentemente in presenza e prevedono il riconoscimento di un’indennità di partecipazione.
Possono partecipare al programma gli studenti con età inferiore a 28 anni:
– iscritti a corsi di laurea magistrale con media voto non inferiore a 28/30 e in possesso del 30% dei crediti formativi universitari previsti dal ciclo di studi;
– iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico con media voto non inferiore a 28/30 e in possesso del 70% dei crediti formativi universitari previsti dal percorso di studi.
Non sono considerati nel computo i crediti previsti per il tirocinio curricolare.

Con avviso pubblico il Dipartimento della funzione pubblica, in collaborazione con il FORMEZ e con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, invita le Amministrazioni Pubbliche individuate, ad aderire al programma inviando i progetti formativi contenenti anche i temi da sviluppare all’interno della tesi di laurea magistrale, previa sottoscrizione di specifici protocolli o convenzioni con gli Atenei.
L’avviso pubblico stabilisce l’importo dell’indennità di partecipazione e disciplina inoltre le modalità di selezione dei progetti, valorizzando la pluralità delle aree scientifico-disciplinari, e le modalità di selezione dei tirocinanti attraverso il portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri http://www.inpa.gov.it.

L’esito positivo del tirocinio presso l’amministrazione, con certificazione delle competenze acquisite, comporta il riconoscimento dei crediti formativi ad esso connessi e può costituire oggetto di valutazione nell’ambito di concorsi indetti dalla stessa amministrazione.

PROGRAMMA “DOTTORATO InPA”

Il programma “Dottorato InPA” prevede la possibilità di attivare, presso le Amministrazioni Pubbliche individuate per la fase di sperimentazione, contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, esclusivamente finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca.
Possono accedere al programma i cittadini italiani o di uno degli Stati UE o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, fino all’età di 29 anni, in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente, con voto di laurea non inferiore a 105/110, iscritti al portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri http://www.inpa.gov.it.
L’ammissione al programma e la stipula del contratto di apprendistato sono in ogni caso subordinate al superamento delle prove di ammissione al corso di dottorato dell’ateneo partner.

Con avviso pubblico il Dipartimento della funzione pubblica, in collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, invita le amministrazioni pubbliche individuate, ad aderire al programma attraverso l’invio di convenzioni e protocolli sottoscritti con gli atenei e disciplina le modalità di selezione dei progetti finanziabili.
Le convenzioni sono stipulate dalle amministrazioni interessate con le Università, statali e non statali, riconosciute dal Ministero dell’università e della ricerca, i cui corsi di dottorato, siano stati già accreditati. Le convenzioni devono contenere lo specifico progetto di ricerca rientrante nell’ambito di competenza dell’amministrazione.
I protocolli stabiliscono la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico delle amministrazioni e, se applicabile, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte presso l’ente. La formazione esterna all’amministrazione è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale.

Il contratto prevede una retribuzione pari a 30.000 euro lordi annui per la durata del dottorato.

Al conseguimento del titolo, l’amministrazione ha la facoltà di recedere. Il periodo di apprendistato concluso con esito favorevole può costituire oggetto di valutazione nell’ambito di concorsi indetti dalla stessa amministrazione in cui è stato svolto l’apprendistato.

Edilizia: le ultime Faq della CNCE sulla congruità della manodopera

La CNCE ha rilasciato nuove FAQ sulla Congruità della manodopera in edilizia

La CNCE – Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili  – con comunicato del 3/5/2022, ha pubblicato il le seguenti Faq sulla manodopera in edilizia:

1. Nel caso in cui nel corso di un cantiere del sisma ci siano lavorazioni aggiuntive di importo pari o superiori a 70.000 euro che usufruiscono del bonus fiscale 110%, queste ultime lavorazioni a quale tipo di verifica di congruità saranno soggette?
Nel caso in cui un’azienda che abbia già lavori in corso (ricostruzione sisma) acceda anche a quelli previsti dalla normativa sull’ecobonus 110% attraverso la presentazione di una variante progettuale alla DNL esistente, dovrà essere sottoposta alla verifica della congruità secondo la disciplina prevista per la congruità dei lavori di ricostruzione del cratere del sisma 2016 (Congruità Sisma).
La richiesta di congruità effettuata al portale SICS, pertanto, dovrà essere riferita al nuovo importo lavori edili, così come modificato in corso di variante.

2. Ai fini dell’applicazione dell’istituto della congruità della manodopera il montaggio di serramenti deve essere considerata attività edile?
Fermo restando l’elencazione di cui all’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 di cui all’art. 2 del DM n. 143/2021, laddove venga effettuata una fornitura con posa in opera di serramenti da impresa che applica un contratto diverso da quello edile (ad es. metalmeccanico), tale attività di posa e i relativi costi di fornitura dei materiali non rileveranno ai fini dell’istituto della congruità della manodopera.
Laddove, viceversa, il montaggio dei serramenti sia effettuato dall’impresa edile affidataria che abbia acquistato la fornitura, in tal caso l’attività di montaggio dei serramenti rientrerà nell’ambito dei lavori edili (cfr allegato X), con conseguente rilevanza della relativa manodopera ai fini dell’istituto della congruità e rilevando, altresì, il costo della fornitura del materiale (serramenti ricevuti dall’impresa non edile) nel costo dei lavori edili. Parimenti nel caso in cui l’impresa affidataria subappalti i lavori di montaggio dei serramenti ad altra impresa.

3. Le regole Durc 2015 (Delibera comitato della bilateralità 2/2015) devono applicarsi anche ai fini del rilascio della congruità della manodopera ex DM n. 143/2021?
No, fermo restando che la congruità non sospende in alcun modo le Regole Durc 2015 valevoli ai fini della regolarità contributiva.

4. L’impresa non edile che inserisce un cantiere in CNCE_Edilconnect deve iscriversi presso la Cassa competente al rilascio della congruità?
No, la gestione della congruità prescinde dall’iscrizione in Cassa Edile/Edilcassa. Ove l’impresa legittimamente svolga attività diversa dall’edilizia, anche laddove sia affidataria di lavori che in tutto o in parte consistono in lavori edili che affida però, rispettivamente, totalmente o parzialmente a imprese subappaltatrici edili, non dovrà iscriversi in Cassa Edile/Edilcassa, fermo restando gli adempimenti in tema di congruità.

5 Laddove l’impresa operi fuori provincia, esclusivamente con lavoratori in trasferta e al netto di accordi di trasferta regionale, e inserisca il cantiere quindi presso la rispettiva Cassa di competenza, dovrà conseguentemente iscriversi presso la stessa?
No, salvo quanto previsto da contratti e accordi collettivi.
La competenza al rilascio dell’attestazione di congruità (cfr. anche FAQ n. 17 COM. CNCE n. 803/2021) prescinde, infatti, dagli obblighi di iscrizione alle Casse, che continuano a seguire le regole dettate dalla normativa dei contratti e accordi collettivi, comprese quelle sulla trasferta.

Scadenza termine quota contrattuale del CCNL Cemento Industria

 

Fino al 31 maggio i dipendenti a cui si applica il CCNL del cemento Industria, non iscritti ai sindacati sottoscriventi il CCNL, possono rifiutare la trattenuta della quota sindacale

 

L’accordo del 15/3/2022, ha previsto una trattenuta in busta paga inerente una quota associativa straordinaria a titolo di “contributo per rinnovo contratto” di 30,00 euro da parte delle Organizzazioni sindacali stipulanti, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, ai lavoratori non iscritti al sindacato

Tali lavoratori, a differenza dei lavoratori iscritti ai quali non si dovrà procedere ad alcuna trattenuta, hanno tempo fino al 31/5/2022, di manifestare la non accettazione della trattenuta stessa, da comunicare all’Azienda per iscritto.

Successivamente, le Aziende effettueranno la trattenuta ai lavoratori non iscritti a Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, che non abbiano manifestato espressamente la non accettazione, sulla retribuzione corrisposta nel mese di ottobre 2022.

Le quote trattenute verranno versate dalle Aziende sul seguente conto corrente bancario

Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni

presso Banca Popolare di Sondrio Fialiale 054 Roma – AG.11

IBAN: IT83 F 05696 03200 000012811X17

Cooperative Sociali Mantova: costo del lavoro

Con accordo siglato lo scorso febbraio è stato individuato il costo del lavoro dei dipendenti delle Cooperative Sociali della Provincia di Mantova, per gli anni 2022 e 2023.

Individuato il costo del lavoro orario per i lavoratori e le lavoratrici delle Cooperative Sociali della Provincia di Mantova – imprese +15 dipendenti.

2022

Livelli >

A1

A2

B1

C1

C2

C3/D1

C3/D1 ip

Retribuzione conglobata Mensile   1.254,59 1.266,21 1.325,21 1.425,21 1.467,90 1.511,25 1.511,25
Anzianità 3 scatti 3 34,86 40,29 48,81 55,77 58,89 61,98 61,98
Indennità Professionali               61,97
Indennità Funzione                
Altre Indennità 2,55% 31,99 32,29 33,79 36,34 37,43 38,54 38,54
Lordo Mensile   1.321,44 1.338,79 1.407.81 1.517,32 1.564,22 1.611,77 1.673,74
TOTALE ANNUO   17.178,72 17.404,27 18.301,53 19.725,16 20.334,86 20.953,01 21.758.62
INPS 28,80% 28,80% 4.947,47 5.012,43 5.270,84 5.680,85 5.856,44 6.034,47 6.266,48
INAIL 3% 3% 515,36 522,13 549,05 591,75 610,05 628,59 652,76
TOT. ONERI PREV.   5.462,83 5.534,56 5.819,89 6.272,60 6.466,49 6.663,06 6.919,24
Oneri per la sicurezza   200,00 200,00 200,00 200,00 200.00 200,00 200.00
TFR 13,5 1.272,50 1.289,21 1.355,67 1461,12 1.506,29 1.552,07 1.611,75
Rivalutaz. TFR 4,35924% 332,83 337,20 354,58 382,16 393,98 405,95 421,56
Prev. Compl. 1,5% 1,50% 257,68 261,06 274,52 295,88 305,02 314,30 326,38
Assistenza San. Integrativa   60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Contr. sol. su san. int.   6,00 6,00 6.00 6,00 6,00 6,00 6,00
TOT. ALTRI ONERI   2.129,01 2.153,47 2.250,77 2.405,16 2.471,29 2.538,32 2.625,69
MITIGAZIONE EFFETTO COVID   150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Contr. Prev.li (28,80%) e Ass.vi (3%)   47,70 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70
TOT.   197,70 197,70 197,70 197,70 197,70 197,70 197,70
TOT. COSTO ANNUO + Mitigazione effetto covid   24.968,26 25.290,00 26.569,89 28.600,62 29.470,34 30.352,09 31.501,25
COSTO ORARIO (1548 ORE ANNUE)   16,13 16,34 17,16 18,48 19,04 19,61 20,35
Incidenza costi generali (15%) 15% 2,42 2,45 2,57 2,77 2,86 2,94 3,05
TOT. COSTO ORARIO CON COSTI GENERALI   18,55 18,79 19,73 21,25 21,9 22,55 23,4
indennità di turno (11,7%) 11,7% 1,89 1,91 2,01 2,16 2,23 2,29 2,38
TOT. COSTO ORARIO CON IND. DI TURNO   20,44 20,68 21,62 23,14 23,79 24,44 25,29

2022

D2

D2 ip

D3/E1

E2

E2if

F1

F1 if

F2

F2 id

Retribuzione conglobata Mensile 1.594,15 1.594,15 1697,04 1.831,74 1.831,74 2.023,07 2.023,07 2.310.41 2.310,41
Anzianità 3 scatti 69,72 69,72 80,58 94,50 94,50 118,53 118,53 139,44 139 44
Indennità Professionali   154,94     258,23   258,23   232,41
Indennità Funzione       77,47   154,94   232,41  
Altre Indennità 40,65 40.65 43,27 46,71 46,71 51,59 51,59 58,92 58,92
Lordo Mensile 1.704,52 1.859,46 1.820,89 2.050,42 2.231,18 2.348,13 2.451,42 2.741,18 2.741,18
TOTALE ANNUO 22.158,76 24.172,98 23.671,57 26.655,46 29.005,34 30.525,69 31.868,46 35.635,34 35.635,34
INPS 28,80% 6.381,72 6.961,82 6.817,41 7.676,77 8.353,54 8.791,40 9.178,12 10.262,98 10.262,98
INAIL 3% 664,76 725,19 710,15 799,66 870,16 915,77 956,05 1.069,06 1.069,06
TOT. ONERI PREV. 7.046,48 7.687,01 7.527,56 8.476,43 9.223,70 9.707,17 10.134,17 11.332,04 11.332,04
Oneri per la sicurezza 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
TFR 1.641,39 1.790,59 1.753,45 1.974,48 2.148,54 2.261,16 2.360,63 2.639,65 2.639,65
Rivalutaz. TFR 429,31 468,34 458,62 516,43 561,96 253,33 617,43 690.41 690,41
Prev. Compl. 1,5% 332,38 362,59 355,07 399,83 435,08 457,89 478,03 534,53 534,53
Assistenza San. Integrativa 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Contr. sol. su san. int. 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
TOT. ALTRI ONERI 2.669,08 2.887,52 2.833,14 3.156,74 3.411,58 3.238,38 3.722.09 4.130,59 4.130,59
MITIGAZIONE EFFETTO COVID 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Contr. Prev.li (28,80%) e Ass.vi (3%) 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70
TOT. 197,70 197,70 197,70 197,70 197,70 197,70 197,70 197,70 197,70
TOT. COSTO ANNUO + Mitigazione effetto covid 32.072,02 34.945,21 34.229,97 38.486,33 41.838,32 44.007,03 45.922,42 51.295,67 50.306,79
COSTO ORARIO (1548 ORE ANNUE) 20,72 22,57 22,11 24,86 27,03 28,43 29,67 33,14 32,5
Incidenza costi generali (15%) 3,11 3,39 3,32 3,73 4,05 4,26 4,45 4,97 4,88
TOT. COSTO ORARIO CON COSTI GENERALI 23,83 25,96 25,43 28,59 31,08 32,69 34,12 38,11 37,38
indennità di turno (11,7%) 2,42 2,64 2,59 2,91 3,16 3,33 3,47 3,88 3,8
TOT. COSTO ORARIO CON IND. DI TURNO 25,72 27,85 27,32 30,48 32,97 34,58 36,01 40 39,27

2023

Livelli >

A1

A2

B1

C1

C2

C3/D1

C3/D1 ip

Retribuzione conglobata Mensile   1.254,59 1.266,21 1.325,21 1.425,21 1.467,90 1.511,25 1.511,25
Anzianità 3 scatti 3 34,86 40,29 48,81 55,77 58,89 61,98 61,98
Indennità Professionali               61,97
Indennità Funzione                
Altre Indennità 2,55% 31,99 32,29 33,79 36,34 37,43 38,54 38,54
Lordo Mensile   1.321,44 1.338,79 1.407.81 1.517,32 1.564,22 1.611,77 1.673,74
TOTALE ANNUO   17.178,72 17.404,27 18.301,53 19.725,16 20.334,86 20.953,01 21.758.62
INPS 28,80% 28,80% 4.947,47 5.012,43 5.270,84 5.680,85 5.856,44 6.034,47 6.266,48
INAIL 3% 3% 515,36 522,13 549,05 591,75 610,05 628,59 652,76
TOT. ONERI PREV.   5.462,83 5.534,56 5.819,89 6.272,60 6.466,49 6.663,06 6.919,24
Oneri per la sicurezza   200,00 200,00 200,00 200,00 200.00 200,00 200.00
TFR 13,5 1.272,50 1.289,21 1.355,67 1461,12 1.506,29 1.552,07 1.611,75
Rivalutaz. TFR 4,35924% 332,83 337,20 354,58 382,16 393,98 405,95 421,56
Prev. Compl. 1,5% 1,50% 257,68 261,06 274,52 295,88 305,02 314,30 326,38
Assistenza San. Integrativa   60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Contr. sol. su san. int.   6,00 6,00 6.00 6,00 6,00 6,00 6,00
TOT. ALTRI ONERI   2.129,01 2.153,47 2.250,77 2.405,16 2.471,29 2.538,32 2.625,69
PREMIO TERRITORIALE DI RISULTATO (P.T.R.)   256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00
Contr. Prev.li (28,80%) e Ass.vi (3%)   81,41 81,41 81.41 81,41 81,41 81.41 81,41
TOT. P.T.R.   337,41 337,41 337,41 337,41 337,41 337,41 337,41
TOT. COSTO ANNUO CON PTR   25.107,97 25.429,71 26.709,60 28.740,33 29.610,05 30.491,80 31.640,6
COSTO ORARIO (1548 ORE ANNUE)   16,22 16,43 17,25 18,57 19,13 19,70 20,44
Incidenza costi generali (15%) 15% 2.43 2.46 2,59 2,79 2,87 2,96 3,07
TOT. COSTO ORARIO CON COSTI GENERALI   18,65 18,89 19,84 21,36 22,00 22,66 23,51
indennità di turno (11,7%) 11,7% 1,90 1,92 2,02 2,17 2,24 2,30 2,39
TOT. COSTO ORARIO CON INDENNITA’ DI TURNO   20,55 20,79 21,74 23,26 23,90 24,56 25,41

2023

D2

D2 ip

D3/E1

E2

E2if

F1

F1 if

F2

F2 id

Retribuzione conglobata Mensile 1.594,15 1.594,15 1697,04 1.831,74 1.831,74 2.023,07 2.023,07 2.310.41 2.310,41
Anzianità 3 scatti 69,72 69,72 80,58 94,50 94,50 118,53 118,53 139,44 139 44
Indennità Professionali   154,94     258,23   258,23   232,41
Indennità Funzione       77,47   154,94   232,41  
Altre Indennità 40,65 40.65 43,27 46,71 46,71 51,59 51,59 58,92 58,92
Lordo Mensile 1.704,52 1.859,46 1.820,89 2.050,42 2.231,18 2.348,13 2.451,42 2.741,18 2.741,18
TOTALE ANNUO 22.158,76 24.172,98 23.671,57 26.655,46 29.005,34 30.525,69 31.868,46 35.635,34 35.635,34
INPS 28,80% 6.381,72 6.961,82 6.817,41 7.676,77 8.353,54 8.791,40 9.178,12 10.262,98 10.262,98
INAIL 3% 664,76 725,19 710,15 799,66 870,16 915,77 956,05 1.069,06 1.069,06
TOT. ONERI PREV. 7.046,48 7.687,01 7.527,56 8.476,43 9.223,70 9.707,17 10.134,17 11.332,04 11.332,04
Oneri per la sicurezza 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
TFR 1.641,39 1.790,59 1.753,45 1.974,48 2.148,54 2.261,16 2.360,63 2.639,65 2.639,65
Rivalutaz. TFR 429,31 468,34 458,62 516,43 561,96 253,33 617,43 690.41 690,41
Prev. Compl. 1,5% 332,38 362,59 355,07 399,83 435,08 457,89 478,03 534,53 534,53
Assistenza San. Integrativa 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Contr. sol. su san. int. 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
TOT. ALTRI ONERI 2.669,08 2.887,52 2.833,14 3.156,74 3.411,58 3.238,38 3.722.09 4.130,59 4.130,59
PREMIO TERRITORIALE DI RISULTATO (P.T.R.) 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00
Contr. Prev.li (28,80%) e Ass.vi (3%) 81,41 81,41 81,41 81,41 81,41 81,41 81,41 81,41 81,41
TOT. P.T.R. 337,41 337,41 337,41 337,41 337,41 337,41 337,41 337,41 337,41
TOT. COSTO ANNUO CON PTR 32.211,73 35.084,92 34.369,68 38.626,04 41.978,03 43.808,65 46.062,13 51.435,38 51.435,38
COSTO ORARIO (1548 ORE ANNUE) 20,81 22,66 22,20 24,95 27,12 28,30 29,76 33,23 33,23
Incidenza costi generali (15%) 3,12 3,40 3,33 3,74 4,07 4,25 4,46 4,98 4,98
TOT. COSTO ORARIO CON COSTI GENERALI 23,93 26,06 25,53 28,69 31,19 32,55 34,22 38,21 38,21
indennità di turno (11,7%) 2,43 2,65 2,60 2,92 3,17 3,31 3,48 3,89 3,89
TOT. COSTO ORARIO CON INDENNITA’ DI TURNO 25,83 27,96 27,43 30,59 33,09 34,45 36,12 40,11 40,11