ISA 2022: chiarimenti dal Fisco

Con la circolare 25 maggio 2022 n. 18/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle novità riguardanti l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2021.

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) in vigore per il periodo d’imposta 2021 sono caratterizzati da una sostanziale continuità con quanto avvenuto nel passato. In particolare, il processo evolutivo e di aggiornamento dello strumento, finalizzato a tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COV/D-19 per il periodo d’imposta 2021, rappresenta la logica prosecuzione del percorso metodologico intrapreso lo scorso anno.

In tal senso, il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate ha l’obiettivo di rendere disponibile all’utenza, in occasione della campagna dichiarativa 2022, una rassegna sistematica di tutti gli elementi relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) disciplinati nei mesi passati con diversi atti e documenti normativi (decreti ministeriali, provvedimenti, istruzioni alla modulistica dichiarativa) ovvero contenuti nel software di calcolo o relativi alle modalità di trasmissione.

In particolare sono trattati:

– gli interventi straordinari sugli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2021;

– la modulistica;

– gli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle Entrate;

– il software applicativo “il tuo Isa 2022;

– il regime premiale ISA.

Regime agevolato per docenti e ricercatori

I chiarimenti del Fisco per chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020 (Agenzia delle entrate – circolare 25 maggio 2022, n. 17/E).

L’Agenzia delle Entrate con la circolare in oggetto chiarisce l’ambito applicativo dell’opportunità introdotta dall’ultima legge di Bilancio (Legge n. 234/2021) che permette a docenti e ricercatori di estendere il regime di favore fino ad un massimo di tredici periodi di imposta complessivi e fornisce risposte ai dubbi di ricercatori e docenti tornati in Italia dall’estero prima del 2020 che intendono continuare a usufruire dell’imposizione agevolata prevista per il rientro dei cervelli.
Con l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, docenti e ricercatori rientrati in Italia dall’estero possono optare per l’estensione delle agevolazioni a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di un importo in unica soluzione. Questa possibilità è assicurata a condizione che i contribuenti siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero oppure che siano cittadini di Stati Ue, che abbiano già trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che al 31/12/2019 fruivano nell’agevolazione prevista per il rientro dei ricercatori (articolo 44 del Dl n. 78/2010). Inoltre i contribuenti devono essere diventati proprietari di un’abitazione in Italia successivamente al trasferimento, nei dodici mesi precedenti oppure entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione e/o avere da uno a tre figli minorenni.
L’opzione si perfeziona con il pagamento di un importo che varia in base al numero dei figli.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, chiarisce come interpretare il requisito della presenza nel nucleo familiare di avere figli minorenni, anche in affido preadottivo. Questo requisito, spiega l’Agenzia, deve essere presente nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento. La circostanza che i figli compiano 18 anni in un momento successivo non determina pertanto la perdita dei benefici fiscali per l’intero periodo previsto.
Un altro chiarimento fornito dalle Entrate riguarda il requisito di acquisto di un’unità immobiliare entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione mediante il versamento. Questo termine, spiega l’Agenzia, va calcolato secondo il calendario comune e comprende il periodo che arriva fino al giorno precedente la conclusione dei 18 mesi. Ad esempio, in caso di versamento effettuato entro il 10 febbraio 2022, l’acquisto dell’unità immobiliare dovrà essere concluso e perfezionato entro e non oltre il 9 agosto 2023.

Superbonus: nuove precisazioni dal Fisco

In tema di Superbonus, forniti chiarimenti sulla realizzazione di un muro di contenimento dell’edificio condominiale e sugli interventi di consolidamento antisismico ed efficientamento energetico effettuati su due edifici in comproprietà tra coniugi (Agenzia delle entrate – Risposte 25 maggio 2022, nn. 297 e 298).

In merito al quesito posto dal condominio se l’intervento di realizzazione ex novo del muro di contenimento dell’edificio condominiale, al fine di garantire un adeguato confinamento del suo terreno di fondazione ed evitarne i cedimenti, possa rientrare tra quelli utili alla riduzione del rischio sismico ammessi al Superbonus implica valutazioni di natura tecnica. In particolare, l’eventuale riconducibilità dell’intervento a quelli ammessi al Superbonus potrà essere valutata dal professionista incaricato tenuto, tra l’altro, ad asseverare l’efficacia dello stesso al fine della riduzione del rischio sismico.

In relazione all’individuazione del numero massimo di unità immobiliari per cui il singolo contribuente che sostenga le spese per interventi di riqualificazione energetica possa fruire del beneficio del Superbonus, la predetta limitazione non è correlata agli immobili oggetto degli interventi, bensì ai contribuenti interessati dall’agevolazione. Pertanto, nel caso rappresentato l’ Istante potrà fruire del Superbonus con riferimento alle spese che sosterrà per gli interventi ” trainati” di riqualificazione energetica delle unità immobiliari appartenenti all'” edificio A”, nel rispetto di ogni ulteriore requisito richiesto dalla norma e non oggetto del presente interpello. Ai fini della determinazione del numero massimo di due unità immobiliari, infatti, risulta ininfluente la circostanza che gli immobili oggetto di intervento siano in comunione di beni con la moglie o che quest’ultima fruisca, eventualmente, della medesima agevolazione per interventi di efficientamento energetico di cui abbia sostenuto le spese, effettuati su altri due immobili posti in comunione dei beni. Infine, come già rappresentato, ai fini del conteggio in esame, non si dovrà tenere conto di eventuali pertinenze delle unità residenziali.

In merito al calcolo del massimale di spesa per gli interventi ” trainanti” antisismici, anche ai fini dell’applicazione del Superbonus, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze. Inoltre, che, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio, o di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, nei quali la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio è superiore al 50 per cento, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo delle spese ammesse al Superbonus vanno conteggiate anche le unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce).

In relazione all’arco temporale di applicazione del beneficio, nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico effettuati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, con una percentuale di detraibilità del 110 per cento fino al 31 dicembre 2023 e decrescente a partire dall’annualità 2024.

Per quanto relativo all’installazione di un ascensore quale intervento ” trainato” dagli interventi ” trainanti” di miglioramento sismico, anche ai fini del Superbonus, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzati sia sulle parti comuni degli edifici che sulle singole unità immobiliari residenziali e si riferiscono tra l’altro, al rifacimento di scale ed ascensori, all’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici, di servoscala, a montascale o piattaforme elevatrici. Tali opere sono ammesse al Superbonus a condizione che rispettino le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Ai fini dell’applicazione del Superbonus, inoltre, è necessario che l’intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche, in quanto ” trainato” da uno degli interventi ” trainanti” suindicati di efficienza energetica o di miglioramento antisismico, sia realizzato ” congiuntamente” a tali interventi. Tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi ” trainati”, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi ” trainanti”. Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi ” trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi ” trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi ” trainanti”. Nel caso in cui l’intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche sia ” trainato” da uno degli interventi di efficienza energetica ” trainanti”, sarà necessario sia che esso venga realizzato ” congiuntamente” a tali interventi sia che venga assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Il predetto miglioramento va dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l’intervento rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Somme corrisposte al legale non distrattario con delega all’incasso: esonero ritenuta d’acconto

Ai fini dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto, il legale non distrattario, con delega all’incasso, che percepisce direttamente dalla parte soccombente (sostituto d’imposta) le somme liquidate in sentenza a favore del proprio cliente a titolo di spese di giudizio, è tenuto a fornire la prova dell’avvenuto pagamento da parte del cliente del compenso professionale. (Agenzia delle Entrate – Risposta 20 maggio 2022, n. 286).

Sui compensi comunque denominati, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare, all’atto del pagamento, una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’area di applicazione della ritenuta comprende anche le remunerazioni di compensi per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore di un committente non esecutore del pagamento e che, pertanto, lo status di sostituto d’imposta è attribuito a chiunque corrisponda compensi per prestazioni professionali, anche se l’adempimento del pagamento è disposto in modo coattivo in base a sentenza di condanna.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che sulle somme liquidate in sentenza alla controparte vittoriosa, a titolo di spese di giudizio, e corrisposte direttamente al legale di quest’ultima, munito di un mandato all’incasso, la parte soccombente è esonerata dall’effettuazione della suddetta ritenuta nella sola ipotesi in cui le somme erogate al difensore della parte vittoriosa non costituiscano per quest’ultimo reddito di lavoro autonomo, vale a dire qualora questi produca copia della fattura emessa, nei confronti del proprio cliente, per la prestazione professionale resa.
In altri termini, l’esibizione della copia della fattura emessa dal difensore “non distrattario” nei confronti del cliente, fa presumere, che quanto dovrà essere erogato dalla parte soccombente ha l’effetto di “ristorare” la parte vittoriosa dell’onere per le spese legali a suo carico inerenti la prestazione professionale del proprio difensore. Tale presunzione, legittima l’esonero dall’applicazione della ritenuta su richiesta del professionista.
Tuttavia, considerato che la responsabilità per la violazione dell’obbligo di esecuzione della ritenuta alla fonte resta in capo al sostituto d’imposta, quest’ultimo, qualora ritenga che le somme che sta erogando possano costituire reddito di lavoro autonomo per il difensore, è legittimato a richiedere al legale ” non distrattario”, ai fini della non applicazione della ritenuta, oltre alla delega all’incasso rilasciata dal proprio cliente e la fattura emessa nei confronti dello stesso, ogni altra documentazione che ritenga opportuno in base alle proprie procedure, come ad esempio la prova dell’avvenuto pagamento del compenso professionale.

Precisazioni Inps sull’APE sociale

L’Inps ha fornito indicazioni sulle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022 sull’APE sociale.

Il periodo di sperimentazione dell’APE sociale è stato differito al 31 dicembre 2022. Coloro che avevano perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché i soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) e che intendono ripresentare domanda, devono tenere conto delle modifiche intervenute che si espongono ai paragrafi che seguono.
Resta fermo che, i soggetti in possesso del provvedimento di “certificazione” potranno presentare domanda di accesso all’APE sociale anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione (31 dicembre 2022).
Dal 1° gennaio 2022, coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della L. n. 604/1966, nonché per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, possono presentare domanda di accesso al beneficio senza dovere attendere, ove non ancora perfezionato, il decorso di almeno 3 mesi dal momento in cui è terminata l’integrale fruizione della prestazione di disoccupazione spettante.
Relativamente agli operai agricoli, non è più necessario, ai fini della decorrenza del beneficio, computare il trimestre in argomento a fare data dal licenziamento o dalle dimissioni per giusta causa (verificati tramite le risultanze UNILAV) se avvenuti nell’anno in cui è proposta la domanda di APE sociale o, se avvenuti in precedenza, dalla fine dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
Ne consegue che, in fase di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per i periodi di disoccupazione antecedenti la decorrenza dell’APE sociale, non è necessario considerare non indennizzabili i tre mesi antecedenti la decorrenza dell’APE sociale.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, possono presentare domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale per la categoria dei lavoratori addetti ad attività c.d. gravose esclusivamente i lavoratori dipendenti che svolgono professioni riconducibili alle classificazioni Istat.  La definizione di tali categorie di destinatari non incide sul diritto di chi ha già ottenuto il beneficio, né limita le categorie già riconosciute dalla previgente normativa.
Possono usufruire della riduzione del requisito contributivo di cui al comma 92 in parola esclusivamente: gli operai edili con contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, nell’ambito dei codici Istat; i ceramisti con codice di classificazione Istat 6.3.2.1.2;i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta con codice di classificazione Istat 7.1.3.3.
Al fine di potere beneficiare della riduzione contributiva in oggetto, il soggetto richiedente l’APE sociale deve avere svolto, per almeno sei anni negli ultimi sette anni o per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, una o più delle attività previste.
Nel caso di lavoratrici madri appartenenti alle categorie sopra elencate, la riduzione del requisito contributivo di dodici mesi per ciascun figlio, fino a un massimo di 24 mesi opera con riferimento ai trentadue anni di anzianità contributiva.
Ai fini dell’applicazione della riduzione in parola ai figli legittimi sono equiparati quelli naturali e adottivi.

Nuovi modelli di domanda di accesso al beneficio e moduli per le attestazioni dei datori di lavoro
I modelli di domanda che gli utenti dovranno utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio sono reperibili sul sito www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Prestazioni” > “Ape Sociale-Anticipo pensionistico” > “Accedi al servizio”; i suddetti modelli recepiscono le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 in merito alle categorie di cui alle lettere a) e d) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016.
Per la categoria dei lavoratori gravosi che intendono accedere all’APE sociale, dal 1° gennaio 2022, sono altresì reperibili sul sito, nella sezione “Prestazioni e servizi” > “Moduli”, i nuovi modelli di attestazione:
– AP148, denominato ” Attestazione datore di lavoro per la richiesta dell’APE Sociale in relazione alle attività lavorative di cui all’allegato 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234″;
– AP149, denominato “Attestazione datore di lavoro domestico per la richiesta dell’APE Sociale in relazione alle attività lavorative di cui all’allegato 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234”.
I termini entro i quali l’Inps deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:
– 30 giugno 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2022;
– 15 ottobre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2022;
– 31 dicembre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2022, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.
L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero (Circolare 25 maggio 2022, n. 62).

Tassazione e ritenuta per l’indennità da perdita di redditi da lavoro

Le indennità percepite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, costituiscono redditi da lavoro dipendente e come tali sono assoggettate a tassazione separata e a ritenuta (Corte di Cassazione, Ordinanza 23 maggio 2022, n. 16512).

La vicenda

La dipendente di un ente previdenziale, esclusa dal corso concorso per l’accesso alla dirigenza, otteneva dai giudici amministrativi l’annullamento dell’atto; il Consiglio di Stato, poi, in sede di ottemperanza, imponeva all’amministrazione di organizzare un nuovo corso concorso con la sua partecipazione, e, in caso di superamento del corso, di reintegrarla dal punto di vista giuridico; non essendo, invece, possibile la reintegrazione economica, i giudici amministrativi evidenziavano la necessità di un’autonoma azione risarcitoria sul punto.
All’esito positivo del corso concorso la dipendente adiva, dunque, nuovamente il T.A.R. regionale per ottenere il risarcimento dal danno derivante dal comportamento illecito dell’ente.
Il T.A.R., in accoglimento della domanda, condannava l’amministrazione a risarcirle il danno subito, consistente in un danno patrimoniale, pari alla differenza tra la retribuzione percepita e quella che avrebbe percepito quale dirigente, ed un danno non patrimoniale, dovuto al mancato conseguimento del livello dirigenziale cui avrebbe avuto diritto e per l’alterazione della vicenda umana e professionale subita.

L’INPDAP versava tali somme, applicando, però, sulle stesse il regime fiscale per i redditi di lavoro dipendente, con le conseguenti ritenute.
La dipendente, a questo punto, chiedeva il rimborso delle somme ritenute a titolo di Irpef, a suo avviso indebitamente effettuate, in quanto aventi natura risarcitoria delle perdite subite e finalità di reintegrazione patrimoniale; impugnava il silenzio rifiuto dell’amministrazione e si vedeva riconosciute integralmente le proprie ragioni dalla competente Commissione tributaria provinciale.
La Commissione tributaria regionale, viceversa, accoglieva in parte l’appello dell’ufficio, confermando la sentenza appellata in relazione alle ritenute sulle somme percepite a titolo di danno esistenziale, rigettando, invece, la domanda della contribuente per le ritenute operate sulle somme corrisposte a titolo di danno patrimoniale.
La C.T.R. evidenziava, sul punto, che i proventi erogati a titolo di danno patrimoniale erano sostitutivi di reddito, e quindi soggetti a imposizione, mentre i proventi erogati a titolo di danno esistenziale costituivano danno emergente, per cui illegittima risultava la loro ripresa a tassazione.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la dipendente, sostenendo che gli importi dalla stessa percepiti, ritenuti dalla C.T.R. conseguiti in sostituzione di redditi, e quindi soggetti a imposizione, fossero, invece, stati riconosciuti come posta risarcitoria strettamente patrimoniale e che tali somme, aventi carattere di danno emergente per perdita di chance, non fossero assoggettabili ad imposizione.

La pronuncia della Cassazione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, riaffermando il principio secondo cui, in tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione, nel caso in cui siano volte a reintegrare un danno da mancata percezione di redditi, e quindi un lucro cessante, mentre non sono assoggettabili a tassazione quelle intese a riparare un pregiudizio di natura diversa, costituente danno emergente.
L’imposizione, dunque, è esclusa solo in caso di somme riconosciute a titolo di danno emergente, quali il danno morale, il danno all’immagine, nonchè il danno da perdita di chance.
Da tanto discende che tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi da lavoro dipendente, come tali assoggettati a tassazione separata e a ritenuta.

Richiamando tali principi, i giudici hanno evidenziato che nel caso in argomento la C.T.R., distinguendo le poste risarcitorie riconosciute dal T.A.R., aveva correttamente ritenuto tassabili quelle volte a sostituire reddito perduto, costituente lucro cessante, e non soggette, invece, ad imposizione quelle volte a reintegrare una perdita immediatamente verificatasi nel patrimonio giuridico della contribuente, corrispondente al danno esistenziale.

La Corte ha, inoltre, sottolineato l’assoluta irrilevanza della circostanza che il T.A.R. avesse qualificato le predette somme come posta risarcitoria strettamente patrimoniale da fatto illecito, non essendo tale circostanza, da sola, idonea ad escludere l’assoggettabilità della somma ad imposizione, atteso che non è la natura risarcitoria della somma ad escluderne l’imponibilità ma la natura del pregiudizio risarcito, il quale, come ampiamente chiarito, rimane imponibile quando si tratti di perdita di redditi.

EPITEMP – Nuovo Regolamento assistenziale per i lavoratori somministrati

EBITEMP, l’Ente Bilaterale Nazionale per il lavoro temporaneo, pubblica il nuovo Regolamento assistenziale in vigore dall’1/5/2022 per i lavoratori in somministrazione

EBITEMP, l’Ente Bilaterale Nazionale per il lavoro temporaneo, in collaborazione con la Cassa Mutualistica Interaziendale al fine di sovvenire alle esigenze dei lavoratori somministrati a fronte di problemi sanitari, propone un nuovo Regolamento, con prestazioni sanitarie dettagliate, che entra in vigore il 1° maggio 2022 e scade il 31 dicembre 2022 salvo proroga.

1. Aventi diritto
Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni elencate nel regolamento i lavoratori in somministrazione (sia a tempo determinato che indeterminato) dipendenti dalle Agenzie per il Lavoro associate a Ebitemp. Il diritto ad usufruire delle prestazioni è garantito alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti in somministrazione attivi o che abbiano svolto almeno 30 giorni di attività lavorativa nell’arco dei 120 giorni di calendario, nonché per i 120 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il diritto ad usufruire delle prestazioni previste dal Regolamento dovrà essere certificato dall’interessato al momento della richiesta di ogni sussidio.
Il diritto ad usufruire delle prestazioni previste dal presente Regolamento viene esteso al coniuge ed ai figli del lavoratore avente diritto, se fiscalmente a carico dello stesso.

2. Documentazione (comune a qualsiasi tipo di richiesta)
In relazione alle varie tipologie di prestazione indicate nel Regolamento, ogni richiesta di rimborso o sussidio, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a) specifico modulo di richiesta rimborso (scaricabile dal sito www.ebitemp.it) compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall’interessato (i moduli contengono anche le modalità di spedizione di tutta la documentazione richiesta);
b) per i lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato: copia dei contratti ed eventuali proroghe;
c) per i lavoratori con contratto di somministrazione a tempo indeterminato: copia del contratto, lettere di assegnazione ed eventuali proroghe;
d) copia della più recente busta paga percepita;
e) fotocopia del codice fiscale e documento d’identità.
In caso di richiesta di rimborso per familiare fiscalmente a carico, occorre allegare in aggiunta:
– dichiarazione sostitutiva di certificazione/variazione dei familiari conviventi fiscalmente a carico;
– fotocopia del codice fiscale del paziente/familiare.

3. Modalità di attivazione dell’assistenza
Le richieste di rimborso potranno essere inoltrate effettuando l’accesso alla propria area riservata sulla piattaforma MyEbitemp, oppure inviando la documentazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a Ebitemp c/o Cassa Mutualistica Interaziendale, Viale San Gimignano 30/32 – 20146 Milano.
Le liquidazioni avverranno con bonifico sul c/c bancario o postale dell’associato o, in mancanza, con bonifico domiciliato (può essere riscosso presso qualsiasi ufficio di Poste Italiane).
I rimborsi sono integrativi di eventuali rimborsi dovuti dalle ASL o da altri enti mutualistici o da compagnie di assicurazione per i quali gli interessati devono fare regolare richiesta.

Trattenuta quota contrattuale a maggio per il CCNL Tessile-Abbigliamento-Moda

Effettuata, con la busta paga del mese di maggio, la trattenuta per il versamento della quota di sottoscrizione contrattuale dalle Organizzazioni sindacali a carico dei lavoratori non iscritti al CCNL Tessile-Abbigliamento-Moda

I lavoratori che non hanno voluto effettuare la trattenuta per il versamento della quota di sottoscrizione contrattuale lo hanno comunicato per iscritto alla Direzione aziendale entro il mese di aprile
Diversamente, per gli altri lavoratori, l’Azienda provvederà ad effettuare la trattenuta di 40 Euro sul saldo della retribuzione del mese di maggio 2022.
Entro il 31/7/2022, l’Azienda dovrà versare le trattenute sul seguente c/c: n. IBAN IT13U0832703211000000004904 presso BANCA di Credito Cooperativo di Roma – ag. 7, intestato a Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil, a mezzo di bonifico bancario ordinario, specificando la denominazione dell’azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività.
Entro il 30/9/2022, le Direzioni aziendali comunicheranno alle R.S.U., o in mancanza alle Organizzazioni Sindacali territoriali di Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec- Uil, esclusivamente l’ammontare complessivo trattenuto (allegando fotocopia della ricevuta del versamento delle quote di sottoscrizione effettuato tramite bonifico bancario) unitamente al numero complessivo degli aderenti alla sottoscrizione e al numero dei dipendenti in forza.
I dati e la documentazione relativa alla sottoscrizione saranno conservati dall’Azienda fino al giorno 31/12/2022 e successivamente potranno essere distrutti. Le Organizzazioni Sindacali provinciali FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTEC-UIL potranno richiedere, entro il 31/12/2022, alle Direzioni aziendali un atto notarile che, salvaguardando la segretezza dei nominativi dei lavoratori, attesti esclusivamente il numero complessivo dei non aderenti alla sottoscrizione.

Trasferimento ad altra sede: quando è legittimo il rifiuto del lavoratore

Il rifiuto del lavoratore di trasferimento ad altra unità produttiva è legittimo se opposto in reazione all’ illegittima condotta del datore, il quale abbia eluso il comando giudiziale di reintegra dello stesso lavoratore nel luogo e nelle mansioni originariamente svolte (Corte di Cassazione, Ordinanza 19 maggio 2022, n. 16206).

La vicenda

Confermando la sentenza di primo grado, la Corte di appello territoriale aveva annullato il licenziamento intimato per motivi disciplinari al dipendente, al quale la società datrice di lavoro aveva addebitato l’abbandono del posto di lavoro; l’assenza ingiustificata dal servizio nei giorni successivi a tale abbandono, nonchè la circostanza che ciò fosse avvenuto in assenza di motivazione da parte del lavoratore.
A fondamento della decisione il giudice d’appello rilevava che, mentre l’allontanamento e l’assenza nei giorni successivi potevano essere considerati pacifici, in quanto non negati dal lavoratore, non sussisteva, invece, l’ulteriore elemento integrante la condotta addebitata, ovvero la mancata motivazione della stessa; tramite lettera, infatti, il dipendente aveva spiegato le ragioni del suo comportamento, ponendole in relazione al provvedimento datoriale, adottato in esecuzione di precedenti sentenze di reintegra del lavoratore, divenute definitive, con cui era stato assegnato in via definitiva presso altra sede.
Secondo la Corte distrettuale la condotta del lavoratore non presentava profili di illiceità, dovendo essere posta in relazione all’ illegittima condotta datoriale, dal momento che la società datrice non solo aveva tardato, anche a fronte di ripetuti solleciti del lavoratore, ad eseguire ben due sentenze definitive di reintegra del lavoratore, ma ne aveva sostanzialmente eluso il comando passato in giudicato; la reintegra non era avvenuta, infatti, nel luogo e nelle mansioni originarie e l’assegnazione a sede diversa da quella precedente configurava di fatto un trasferimento ad altra unità produttiva che avrebbe dovuto essere giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, la cui mancanza qualificava come illecita la condotta datoriale e giustificava il comportamento del lavoratore.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società datrice di lavoro.

La pronuncia della Cassazione

I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso, rilevando, nel caso di specie, la conformità a buona fede dell’inadempimento del lavoratore, condividendo il risultato della verifica operata, in tal senso, dalla Corte di merito.
Gli stessi hanno evidenziato che la particolare gravità della condotta datoriale, consistente nel ritardo con cui la società aveva dato esecuzione all’ordine di reintegrazione e nella sostanziale elusione del giudicato, attraverso la ricollocazione del lavoratore in un luogo diverso da quello originario, mediante trasferimento non sorretto da ragioni giustificative dello stesso, imponeva di ritenere legittima e, dunque, giustificata la reazione del lavoratore, valutando questa conforme a buona fede.

Nel caso in argomento, in particolare, dal raffronto tra l’inadempimento datoriale e il rifiuto opposto dal lavoratore emergeva l’obiettiva, speciale, gravità della condotta datoriale, direttamente incidente su aspetti di pregnante rilievo esistenziale, attinenti al medesimo diritto al lavoro ed al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
In conclusione, la Suprema Corte ha ribadito il principio, adeguatamente applicato in sede di merito nel caso in esame, secondo cui, la verifica della contrarietà o meno a buona fede del comportamento del lavoratore deve essere condotta sulla base delle concrete circostanze che connotano la specifica fattispecie, nell’ambito delle quali si può tenere conto dell’ entità dell’inadempimento del datore in relazione al complessivo assetto di interessi regolato dal contratto, della concreta incidenza di tale inadempimento su fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore, della puntuale, formale indicazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del provvedimento di trasferimento, come pure dell’ incidenza del comportamento del lavoratore sull’organizzazione datoriale e più in generale sulla realizzazione degli interessi aziendali, nell’ottica del bilanciamento degli opposti interessi in gioco, costituzionalmente garantiti.

Fisco: istruzioni operative in materia di prezzi di trasferimento

Fornite istruzioni operative in merito alla corretta interpretazione della nozione di “intervallo di libera concorrenza” (Agenzia delle entrate – Circolare 24 maggio 2022, n. 16/E).

La corretta applicazione del metodo più appropriato per la determinazione dei prezzi di trasferimento può portare a ottenere anziché un unico valore, un intervallo di valori tutti conformi al principio di libera concorrenza.
In questi casi è possibile ricorrere all’intera gamma di valori all’interno dell’intervallo di libera concorrenza (cd. “full range”) se tutte le operazioni individuate nell’intervallo sono parimenti comparabili.
Se, invece, alcune delle transazioni comprese nell’intervallo dovessero presentare difetti di comparabilità che non possono essere identificati o quantificati in modo affidabile e, quindi, rettificati, è preferibile l’utilizzo di “metodi statistici” (al fine di rafforzarne l’affidabilità) e di un valore compreso nell’intervallo ristretto. Il ricorso, invece, ad un valore il più possibile centrale all’interno dell’intervallo (anche al fine di minimizzare il rischio di errore dovuto alla presenza di tali difetti) deve essere limitato ai casi in cui l’intervallo non comprende valori caratterizzati da sufficiente grado di comparabilità neppure per considerare affidabile qualsiasi punto compreso nell’intero intervallo ristretto tramite strumenti statistici e deve, in ogni caso, essere specificamente motivato.
Pertanto, sarà cura degli Uffici far ricorso al “full range” ai fini della individuazione dell’intervallo di libera concorrenza soltanto in quei casi in cui sia ravvisabile una perfetta comparabilità di tutti i soggetti del set con la “tested party”.
In conclusione, nel ricordare nuovamente che secondo le Linee Guida OCSE l’individuazione di un insieme di valori potrebbe essere sintomatico del fatto che l’applicazione del principio di libera concorrenza consente in determinate circostanze di pervenire unicamente a un’approssimazione delle condizioni che sarebbero state stabilite tra imprese indipendenti, l’Agenzia raccomanda di argomentare puntualmente le rettifiche che comportano l’individuazione del punto che soddisfa maggiormente il principio di libera concorrenza all’interno dell’intervallo.