Dichiarazione sostituti d’imposta: pronto il Modello 770/2022 definitivo

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello 770/2022 per l’anno di imposta 2021, con le istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2021 ed i relativi versamenti, ai crediti d’imposta utilizzati e alle compensazioni operate, nonché i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi (Provvedimento 14 gennaio 2022, n. 11224).

La dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa all’anno d’imposta 2021 deve essere presentata in via telematica entro il 31 ottobre 2022.
Tra le novità del Modello 770/2022, per quanto di interesse in relazione alle ritenute riguardanti rapporti di lavoro, sono stati inseriti: apposite note per indicare due nuove ipotesi di sospensione dei versamenti nell’ambito delle misure di contrasto all’emergenza Covid-19 nei quadri ST e SV; due nuovi campi per le informazioni relative al trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e assimilati nel quadro SX, al fine di gestire il residuo dell’anno precedente, e il credito recuperato.
Inoltre, è stato inserito il rigo “Dati relativi all’intermediario non residente” per indicare i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell’applicazione dell’imposta sui redditi di capitale, le plusvalenze e gli altri redditi diversi imponibili. I dati richiesti sono: il codice ABI (se attribuito), il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT, il codice fiscale italiano (se attribuito), la denominazione della società o ente, il codice dello Stato estero (da rilevare dall’apposita Tabella SG – Elenco dei Paesi e territori esteri riportata nell’Appendice alle istruzioni di compilazione del modello 770/2022). Per ciascun intermediario non residente devono essere compilate distinte sezioni dei versamenti riferite ai singoli intermediari.

Già nell’edizione dello scorso anno sono stati inseriti i campi 15 e 16 nei quadri ST e SV per gestire le informazioni relative alle sospensioni dei versamenti previste dalle disposizioni anti Covid-19. Nel Modello 770/2022, in particolare, detti campi devono essere compilati qualora i sostituti di imposta, essendone legittimati, non hanno effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020 alle usuali scadenze previste dalla legge e hanno proseguito nei versamenti anche nell’anno 2021, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Per la compilazione del campo 15 devono essere utilizzati (singolarmente) appositi codici che individuano specifiche ipotesi di sospensione. Quest’anno sono stati aggiunti i codici 13 e 14 che devono essere utilizzati in relazione alle sospensioni riferite alle ritenute dell’anno 2021, disposte, rispettivamente, dall’art. 1, co. 36 e 37 della Legge n. 178/2020 e dall’art. 1, co. 923 e 924 della Legge n. 234/2021.
Nel punto 16 deve essere indicato il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2022 in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nel punto 15.
Per quanto riguarda le regole di compilazione, occorre tenere presente che:
– qualora nel campo 15 siano indicati i codici Covid-19 da “1” a “12”, nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 7 (indicando le rate versate nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note F, L, Q, S) 11, 13 e 16;
– qualora nel campo 15 siano indicati i codici Covid-19 “13” e “14”, nel rigo devono essere compilati i campi 1, 2, 7 (indicando i versamenti effettuati nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note F, K, L, Q, S), 11 e 16.
Si ricorda che in presenza dei codici Covid-19 non si applicano le regole di aggregazione previste per l’esposizione dei dati nella prima e seconda sezione del quadro ST e devono essere compilati più righi per indicare ogni singolo codice.

ESEMPIO

Supponiamo che per effetto delle disposizioni anti Covid-19 qualificate con un codice da 1 a 12, il sostituto abbia effettuato nell’anno 2020, n. 3 versamenti parziali di 100 euro ciascuno a fronte di un importo di ritenute operate per il mese di marzo 2020 pari a 1.000 euro utilizzando la disposizione normativa di cui alla Nota 3 e che nell’anno 2021 abbia effettuato n. 6 versamenti parziali di 100 euro ciascuno.
In tal caso, nel modello 770/2021 (anno di imposta 2020) la compilazione è stata la seguente:
quadro ST, prima sezione
– punto 1 – 03/2020
– punto 2 – 1.000
– punto 7 – 300
– punto 11 – 1001
– punto 15 – 3
– punto 16 – 700
Nel modello 770/2022 la compilazione dovrà essere la seguente:
quadro ST, prima sezione
– punto 7 – 600
– punto 11 – 1001
– punto 15 – 3
– punto 16 – 100

Per quanto riguarda il “Trattamento integrativo”, i sostituti d’imposta che lo hanno riconosciuto nel corso del 2021 devono compilare il Quadro SX, rigo SX49. Nel Modello 770/2022:
–  il campo “1” è riservato al credito residuo indicato nella colonna 6 del rigo SX49 della precedente dichiarazione. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito residuo del soggetto estinto;
– nel campo “2” va indicato l’ammontare del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo riconosciuto nell’anno 2021. Tale ammontare deve essere indicato al lordo degli importi eventualmente recuperati e da recuperare, che vanno esposti rispettivamente nei campi 3 e 4. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo riconosciuto dal soggetto estinto.
– nel campo 3, va indicato l’ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto nel 2021 e successivamente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, da esporre come riversamento nella prima sezione del Quadro ST con i codici tributo 1701 e 170E. Si precisa che detto credito non è quello utilizzato in compensazione, bensì quello recuperato al sostituito in quanto non spettante e può riferirsi anche a trattamenti integrativi riconosciuti da altri sostituti d’imposta. L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 393 delle CU trasmesse al netto dell’ammontare del trattamento integrativo eventualmente già recuperato dal precedente sostituto (campo 400). Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito riferito al trattamento integrativo riconosciuto e successivamente recuperato dal soggetto estinto;
– nel campo 4, deve essere indicato l’ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto e da recuperare da parte del sostituto d’imposta successivamente alle operazioni di conguaglio e indicato nel campo 394 delle CU trasmesse. Detto credito da recuperare al sostituito può riferirsi anche a trattamenti integrativi riconosciuti e non recuperati da altri sostituti d’imposta;
– nel campo 5, va indicato l’ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto nel 2020 e recuperato ratealmente nell’anno corrente dal sostituto d’imposta, da esporre come riversamento nella prima sezione del Quadro ST con i codici tributo 1701 e 170E, indicando la nota P nel campo 10. L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 395 delle CU trasmesse. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito riferito al trattamento integrativo riconosciuto e successivamente recuperato dal soggetto estinto.
– nel campo 6, deve essere indicato l’ammontare del credito utilizzato nel modello F24 (cod. trib.1701 e 170E) fino al 16 marzo 2022. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito utilizzato nel modello di pagamento dal soggetto estinto.
– infine, nel campo 7, va indicato il credito che residua e che può essere utilizzato successivamente al 16 marzo 2022, risultante dalla seguente operazione: campo 1 + campo 2 – campo 6.

Pronto il modello di Certificazione Unica 2022

Approvata della Certificazione Unica “CU 2022”, relativa all’anno 2021, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 14 gennaio 2022, n. 11169)

L’approvazione della Certificazione Unica “CU 2022” riguarda redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

Per la CU 2022 l’approvazione ha riguardato anche le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati, da effettuarsi nel mese di febbraio e fino al 16 marzo 2022.

La Certificazione Unica “CU 2022” è da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2022, unitamente alle informazioni per il contribuente.

Tra le novità della nuova certificazione, da trasmettere entro il 16 marzo, l’aumento della detassazione sui redditi degli appartenenti alle forze armate e di polizia e nuovi benefici in tema di TFR in caso di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in difficoltà. Agevolazioni anche per le prestazioni da parte dei Fondi di solidarietà bilaterale del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa.

In arrivo il mod. 730/2022

Approvati i modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2022 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 14 gennaio 2022, n. 11185)

Le principali novità contenute nel modello 730/2022 sono le seguenti:

– Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dall’anno d’imposta 2021 l’importo annuale del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro;

– Credito d’imposta prima casa under 36: è possibile la fruizione in dichiarazione del credito d’imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l’acquisto della prima casa assoggettato ad IVA;

– Superbonus: dall’anno d’imposta 2021, per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus e ecobonus, è possibile fruire dell’aliquota maggiorata del 110%;

– Colonnine di ricarica: per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa;

– Recupero del patrimonio edilizio: è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;

– Bonus mobili: è innalzato a 16.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della relativa detrazione;

– Spese veterinarie: è stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione;

– Spese per i conservatori: è possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro;

– Comparto sicurezza: è stato innalzato a 609,50 euro l’importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021);

– Depuratori: è possibile fruire in dichiarazione del credito d’imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica;

– Locazioni brevi: dall’anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili.

Fisco: ulteriori precisazioni sul Superbonus

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi effettuati da un condominio composto da più edifici (Agenzia delle entrate – Risposta 13 gennaio 2022, n. 23).

Con riferimento agli interventi effettuati da un condominio composto da più edifici, nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, le relative spese rientrano nel Superbonus anche se tale intervento è realizzato solo su uno (o alcuni) degli edifici che compongono il condominio medesimo, a condizione, tuttavia, che – per l’edificio oggetto di intervento – siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico. Il doppio passaggio di classe è da verificare, mediante gli appositi A.P.E. convenzionali, ante e post intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventi.
Resta fermo che la possibilità di fruire del Superbonus per eventuali interventi ” trainati” sulle abitazioni, è riservata ai soli condomini dell’edificio oggetto dell’intervento trainante, nel rispetto delle condizioni previste per tali interventi.
Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi agevolabili e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
Tanto premesso, la possibilità di deliberare gli interventi da realizzare solo su alcuni dei fabbricati che compongono il condominio con separate assemblee dei condòmini dei singoli fabbricati oggetto dei lavori non investe profili di natura fiscale riguardando, invece, aspetti di natura civilistica.
Ai fini dell’applicazione del Superbonus è, infatti, necessario che i lavori astrattamente rientranti nel perimetro dell’agevolazione siano validamente deliberati dall’assemblea condominiale, nel suo complesso ovvero, laddove consentito, dalle assemblee dei proprietari (o detentori ad altro titolo) delle unità immobiliari dei singoli fabbricati su cui insisteranno gli interventi.
Con riferimento agli adempimenti previsti per l’esercizio dello sconto in fattura e il conseguente invio delle comunicazioni, l’Agenzia ritiene che potranno essere inviate tante comunicazioni, per i lavori trainanti sulle parti comuni condominiali, quanti sono i fabbricati interessati dagli interventi.

 

Ritenuta del 25% sulle operazioni a premio ricevuti da operatori Iva

I premi ricevuti da titolari di partita Iva rientrano nelle categorie reddituali del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, e pertanto, agli stessi, va applicata la ritenuta alla fonte con l’aliquota del 25% e con facoltà di rivalsa per la società promotrice dell’operazione (Agenzia Entrate – risposta 13 gennaio 2022, n. 21).

Sono considerate operazioni a premio, anche se il destinatario del premio è un soggetto diverso dall’acquirente il prodotto o servizio promozionato, le manifestazioni pubblicitarie che prevedono:
– le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove documentali di acquisto, anche su supporto magnetico;
– le offerte di un regalo a tutti i coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio.

L’art. 30, co. 1, D.P.R. n. 600/1973, prevede che i premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’art. 6, D.P.R. n. 917/1986, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l’applicazione di ritenute alla fonte.
Nella risoluzione 27 luglio 2005, n. 101/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che dal cit. art. 30 si desumono i seguenti principi in merito al trattamento tributario dei premi erogati in base ad “operazioni a premio”:
– sono assoggettati a ritenuta alla fonte i premi derivanti da ” operazioni a premio” se riconducibili in una delle categorie reddituali dell’articolo 6 del Tuir;
– i premi non riconducibili ad alcuna categoria del cit. art. 6 non assumono carattere reddituale e non sono conseguentemente assoggettati a ritenuta alla fonte;
– i premi riconducibili in categorie reddituali per le quali già è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte sono assoggettati a ritenuta alla fonte con l’aliquota e le modalità proprie della categoria di appartenenza (ad es. per i premi corrisposti al dipendente, la ritenuta è applicata a titolo di acconto con l’aliquota relativa al proprio scaglione di reddito e con le modalità previste dall’art. 23, D.P.R. n. 600/1973);
– la ritenuta alla fonte si applica a titolo d’imposta e con facoltà di rivalsa per i premi derivanti da operazioni a premio riconducibili in categorie reddituali per le quali la relativa disciplina tributaria non prevede l’assoggettamento a ritenuta alla fonte: in tal caso l’aliquota applicabile è quella del 25% fissata in via residuale dal secondo comma dello stesso articolo 30.

CCNL METALMECCANICA CONFIMI: in scadenza il contributo per rappresentanza contrattuale datoriale

Confimi Metalmeccanica ricorda la prossima scadenza – 20/1/2022 – relativa alla Contribuzione datoriale prevista dall’art. 81 bis del CCNL 22/6/2016

Il CCNL 22/6/2016 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, all’art. 81 bis, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.
L’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.
Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.
Pertanto
– per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2021: la scadenza è il 20 gennaio 2022.

E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma – Agenzia 72).

Sicurezza sul lavoro: non sussiste l’imprevedibilità del lavoratore

In caso di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro/garante non può invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia (Corte di Cassazione – sentenza 11 gennaio 2022, n. 387).

Tra i compiti del datore di lavoro vi è anche quello di evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità fisica intrinsecamente connaturati all’esercizio di talune attività lavorative, anche nell’ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele.

In caso di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro/garante non può invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia.

Il garante, dunque, ove abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l’evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l’errore sulla legittima aspettativa in ordine all’assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Ne deriva che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, da eventuali responsabilità dei lavoratori.

Secondo la giurisprudenza, il comportamento del lavoratore può essere ritenuto abnorme solo allorquando sia consistito in una condotta radicalmente, ontologicamente, lontana dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte, anche imprudenti, del lavoratore, nell’esecuzione del lavoro. È dunque abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

Tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro assegnatogli o che abbia espletato un incombente che, anche se inutile ed imprudente, non risulti eccentrico rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate, nell’ambito del ciclo produttivo.

Nuovo CCNL Servizi (Anpit – Cisal) e nuove tabelle retributive

Siglato  il nuovo CCNL “Servizi Ausiliari” con decorrenza dall’1/11/2021 al 31/10/2024.

Il Verbale dello scorso ottobre, tra le novita, ha parlato di una riclassificazione del personale che sarebbe avvenuta con la stesura del CCNL definitivo, per cui, con il CCNL definitivo sono stati inserito nuovi livelli: Dirigente e Operatore di Vendita Gestionale.
Allo stesso modo, il nuovo  CCNL ha riclassificato alcuni livelli secondo il seguente schema

Previgente CCNL “Servizi Ausiliari”, fino al 31/10/2021

Nuovo CCNL “Servizi Ausiliari Integrati, alle Persone, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”, dal 1/11/2021

Non previsto Dirigente
Quadro Al Quadro
Direttivo A2 Direttivo A1
Direttivo A3 Direttivo A2
B1 B1
Non previsto Operatore di Vendita Gestionale
B2 B2
Operatore di Vendita di 1° Categoria Operatore di Vendita di 1° Categoria
C1 C1
Operatore di Vendita di 2° Categoria Operatore di Vendita di 2° Categoria
C2 C2
Operatore di Vendita di 3° Categoria Operatore di Vendita di 3° Categoria
D1 D1
D2 D2

Pertanto, questi risultano essere gli aumenti retributivi:

Livello

Incrementi

P.B.N.C.M.01/11/21

Incrementi

P.B.N.C.M.01/11/22

Incrementi

P.B.N.C.M.01/11/23

Incrementi

P.B.N.C.M.01/11/24

Dirigente Non previsto 144,00 144,00 144,00
Quadro (ex QA1) 72,00 72,00 72,00 72,00
A1 (ex A2) 62,40 62,40 62,40 62,40
A2 (ex A3) 55,80 55,80 55,80 55,80
B1 49,80 49,80 49,80 49,80
B2 44,70 44,70 44,70 44,70
C1 40,20 40,20 40,20 40,20
C2 36,60 36,60 36,60 36,60
D1 33,60 33,60 33,60 33,60
D2 30,00 30,00 30,00 30,00

Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per il tempo pieno per: Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai

Livello

P.B.N.C.M.31/10/21

P.B.N.C.M.01/11/21

P.B.N.C.M.01/11/22

P.B.N.C.M.01/11/23

P.B.N.C.M.01/11/24

Dirigente Non previsto 4.416,00 4.560,00 4.704,00 4.848,00
Quadro (ex QA1) 2.116,00 2.188,00 2.260,00 2.332,00 2.404,00
Al(ex A2) 1.840,00 1.902,40 1.964,80 2.027,20 2.089,60
A2(ex A3) 1.656,00 1.711,80 1.767,60 1.823,40 1.879,20
B1 1.472,00 1.521,80 1.571,60 1.621,40 1.671,20
B2 1.334,00 1.378,70 1.423,40 1.468,10 1.512,80
C1 1.196,00 1.236,20 1.276,40 1.316,60 1.356,80
C2 1.104,00 1.140,60 1.177,20 1.213,80 1.250,40
D1 1.012,00 1.045,60 1.079,20 1.112,80 1.146,40
D2 920,00 950,00 980,00 1.010,00 1.040,00

Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per Operatori di Vendita

 

Livello

P.B.N.C.M.

31/10/21

P.B.N.C.M.

01/11/21

P.B.N.C.M.

01/11/22

P.B.N.C.M.

01/11/23

P.B.N.C.M.

01/11/24

OperatoreGestionale —- 1.369,62 1.414,44 1.459,26 1.504,08
Operatore di 1 ° Categoria 1.200,60 1.240,83 1.281,06 1.321,29 1.361,52
Operatore di 2° Categoria 1.076,40 1.112,58 1.148,76 1.184,94 1.221,12
Operatore di 3° Categoria 993,60 1.026,54 1.059,48 1.092,42 1.125,36

INPS: richiesta online per la delega identità digitale in caso di figli minori

Dal 13 gennaio 2022, il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online una delega a prioprio nome per l’esercizio dei diritti del figlio minore senza la necessità di recarsi presso una Struttura territoriale INPS.

 

Dal 16 agosto 2021, il cittadino che sia impossibilitato ad utilizzare in autonomia i servizi online dell’INPS può delegare un’altra persona di sua fiducia all’esercizio dei propri diritti nei confronti dell’Istituto.
La delega dell’identità digitale è anche lo strumento attraverso il quale i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale possono esercitare i diritti dei rispettivi soggetti rappresentati e dei minori.
Dal 13 gennaio 2022, quindi, il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online una delega a prioprio nome per l’esercizio dei diritti del figlio minore senza la necessità di recarsi presso una Struttura territoriale INPS.
Al momento della registrazione della delega, oltre ad essere richiesta espressa dichiarazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale e di agire con il consenso dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale, viene accertata presso l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) la genitorialità del dichiarante e l’appartenenza del minore allo stesso nucleo familiare.
La registrazione della delega online non potrà essere effettuata se tali riscontri dovessero avere esito negativo. In tale caso, se si è in possesso dei requisiti richiesti, sarà comunque possibile registrare la delega presso una Struttura territoriale INPS producendo il modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale (mod. AA08 scaricabile dal portale www.inps.it) ovvero la copia del documento di riconoscimento del delegante.
Per registrare la delega online, il genitore, mediante una sua identità digitale SPID, CIE o CNS, può accedere al servizio disponibile nell’area riservata MyInps, sezione “Deleghe identità digitali”, alla voce “Inserisci la delega per conto di un figlio minorenne”, inserendo i relativi dati identificativi.

Corsi di insegnamento a distanza: trattamento Iva

L’esenzione IVA prevista per le prestazioni formative è applicabile ai corsi di insegnamento accreditati dalla Regione svolte anche mediante didattica a distanza, attraverso piattaforma in modalità sincrona, ovvero con interazione in tempo reale tra docente e studente. Ciò a condizione che la sede in cui si svolge il corso sia ubicata nella Regione che ha accreditato i corsi. È irrilevante che gli studenti, talvolta, siano dislocati fisicamente fuori dal territorio della Regione. (Agenzia delle Entrate – Risposta 14 gennaio 2022, n. 25).

Le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale sono esenti da IVA.
Affinché l’esenzione sia applicabile sono necessari due requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo. In particolare, le prestazioni:
a) devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
Relativamente agli organismi privati operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall’Amministrazione della Pubblica istruzione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riconoscimento utile ai fini fiscali è effettuato dai soggetti competenti per materia (regioni, enti locali, ecc.), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, per esempio, con l’iscrizione in appositi albi o attraverso l’istituto dell’accreditamento.
Tuttavia, il riconoscimento deve riguardare specificamente il corso educativo, didattico, che l’organismo intende realizzare. Pertanto l’accreditamento e la relativa iscrizione del soggetto che eroga la formazione nell’Elenco Regionale degli Organismi Formativi non è di per sé indizio della presenza del requisito soggettivo, ma l’accreditamento deve essere riferibile alla specifica attività formativa.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, inoltre, che l’esenzione IVA non può trovare applicazione per le attività di formazione svolte al di fuori dell’ambito della Regione che ha rilasciato l’accreditamento per l’attività formativa.
Nel caso esaminato, la società di formazione effettua prestazioni formative accreditate dalla Regione che possono essere fruite dai partecipanti sia in presenza, presso la sede operativa ubicata nella Regione che ha accreditato i corsi, sia mediante didattica a distanza, attraverso piattaforma in modalità sincrona, ovvero con interazione in tempo reale tra docente e studente. Gli iscritti, quindi, possono scegliere indifferentemente di seguire i corsi recandosi fisicamente presso la sede operativa oppure partecipando agli stessi attraverso didattica a distanza. In questo secondo caso, gli studenti, talvolta, potrebbero essere dislocati fisicamente fuori dal territorio della Regione.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la circostanza che i corsi siano fruiti anche “a distanza” con interazione in tempo reale tra docente e studente non cambia la natura delle operazioni svolte, che rimangono pur sempre delle prestazioni di insegnamento. Diversamente, qualora i servizi di insegnamento fossero forniti attraverso internet o una rete elettronica in forma essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione, si configurerebbero servizi prestati tramite mezzi elettronici.
Pertanto, nel caso di specie, la circostanza che le prestazioni siano rese nei confronti sia di studenti fisicamente presenti nella sede in cui viene erogato il corso, sia di studenti che assistono al corso medesimo tramite una piattaforma con modalità a distanza, per cui potrebbero trovarsi anche al di fuori della Regione, non assume rilevanza ai fini dell’esenzione dall’IVA della relativa prestazione perché la fruizione del corso avviene in modalità sincrona, con la possibilità di interazione in tempo reale tra docente e studente. Dal momento che la sede operativa da cui sono rese le prestazioni didattiche è localizzata nella Regione che ha proceduto a fornire l’accreditamento dei corsi deve ritenersi applicabile l’esenzione IVA, essendo soddisfatti entrambi i requisiti soggettivo e oggettivo.