Le modalità di attuazione del Supporto per la formazione e il lavoro

Pubblicato sulla G.U. del 25 agosto 2023 il decreto ministeriale che disciplina le modalità attuative della nuova misura di attivazione al lavoro che verrà avviata a decorrere dal 1° settembre 2023 (D.M. 8 agosto 2023, n. 108).

Il D.L. n. 48/2023 (cosiddetto Decreto Lavoro, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023), all’articolo 12, ha introdotto, a decorrere dal 1° settembre 2023, il “Supporto per la formazione e il lavoro” (SFL) quale misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

 

Con l’approssimarsi del termine di avvio della suddetta misura, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha definito le relative modalità di attuazione nel decreto n. 108/2023 in oggetto.

 

L’articolo 2 del citato decreto ministeriale riepiloga innanzitutto la platea dei potenziali beneficiari dello strumento di inclusione lavorativa, specificando che possono chiedere di accedere al SFL singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione.

 

Il Supporto può essere utilizzato anche dai singoli componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di politiche attive per il lavoro, pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui al Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4 del Decreto Lavoro.

 

Si ricorda che il SFL è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

 

Modalità di richiesta e di attivazione della misura

 

L’articolo 3 del decreto in oggetto illustra le modalità di richiesta della misura, stabilendo che l’interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalità telematiche previste per l’Assegno di inclusione e con la sottoscrizione, mediante la piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale lavorativa (SIISL), del patto di attivazione digitale in cui il beneficiario si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio.

 

La richiesta può essere presentata presso gli Istituti di patronato o, a far data dal 1°gennaio 2024, presso i Centri di Assistenza fiscale.

 

All’esito dell’accettazione della richiesta da parte dell’INPS e della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

 

Nel patto di servizio personalizzato sono indicate, quale misura di attivazione al lavoro, almeno 3 agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione individuate dal beneficiario nell’ambito del patto di attivazione digitale.

 

Sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l’interessato, attraverso il SIISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi e progetti utili alla collettività. Qualora l’interessato individui autonomamente i progetti di formazione a cui essere ammesso, lo stesso deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma SIISL.

 

Nelle misure di SFL rientrano tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro, nell’ambito di programmi di politiche attive del lavoro comunque denominate, compreso quelle del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

 

Rientra tra le misure di SFL anche il servizio civile universale per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all’articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all’articolo 16, comma 8, del D.Lgs. n. 40/2017.

 

Il beneficio economico

 

In caso di partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attività previste, compresa l’iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di 12 mensilità, l’interessato riceve un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro.

 

Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell’INPS e viene sospeso in caso di mancata conferma da parte del beneficiario, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. 

 

In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell’attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse per il tramite della piattaforma SIU, da parte dei servizi competenti, il beneficiario decade dal beneficio economico.

 

Altra causa di decadenza è rappresentata dalla mancata accettazione, senza giustificato motivo, di un’offerta di lavoro che presenti le caratteristiche di cui all’articolo 9 del Decreto Lavoro.

 

Relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, l’articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale stabilisce che l’accettazione di un’offerta di lavoro di durata compresa tra 1 e 6 mesi, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie o dalle comunicazioni di avvio dell’attività lavorativa trasmesse all’INPS dal lavoratore, determina, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, la sospensione dell’erogazione del beneficio. Al termine del rapporto di lavoro, l’INPS eroga il beneficio per il periodo residuo di fruizione dello stesso.

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio e della valutazione e del coordinamento dell’attuazione dei livelli essenziali e degli standard minimi dei servizi del SFL e predispone, annualmente, un rapporto sulla sua attuazione.

CIPL Edilizia – Industria Torino: sottoscritto il verbale di accordo

Tra le modifiche: la percentuale di contribuzione, gli importi di diaria, trasferta e l’indennità mensa

Il 24 luglio 2023 è stato sottoscritto tra l’Ance Torino e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil il verbale di accordo, ad integrazione e modifica del verbale di accordo del 31 maggio scorso.
Di seguito le modifiche più rilevanti.
Contribuzione Fnape
Dal 1° giugno 2023, la percentuale di contribuzione dovuta dalle imprese per il Fondo si allinea alla percentuale stabilita a livello nazionale, ovvero il 3,66%, ad esclusione di eventuali premialità derivanti dalla gestione nazionale degli accantonamenti. 
Diaria e trasferta 
A decorrere dal 1°giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2025, vengono soppresse temporaneamente:
– le aliquote del 6% per la zona A,
–  le aliquote del 12% e del 20% per la zona B,
sostituite con I’erogazione a titolo di diaria degli importi giornalieri di seguito indicati, incrementati in occasione di future variazioni nel 2024 e 2025 dei minimi tabellari nella misura rispettivamente per la zona A del 6% e per la zona B del 12%, 20% di tali variazioni.
Zona territoriale A

Livello  Giugno 2023  Giugno 2024  Giugno 2025 
4 6,85 euro  7,45 euro  8,05 euro 
3 6,53 euro  7,13 euro  7,73 euro 
2 6,11 euro  6,71 euro  7,31 euro 
1 5,55 euro  6,15 euro  6,75 euro 

Zona territoriale B (fino a 10Km)

Livello  Giugno 2023  Giugno 2024  Giugno 2025 
4 13,11 euro  13,71 euro  14,31 euro 
3 12,46 euro 13,06 euro  13,66 euro 
2 11,61 euro  12,21 euro  12,81 euro 
1 10,51 euro  11,11 euro  11,71 euro 

Zona territoriale B (oltre 10 Km)

Livello  Giugno 2023  Giugno 2024  Giugno 2025 
4 21,45 euro  22,05 euro  22,65 euro 
3 20,36 euro  20,96 euro  21,56 euro 
2 18,95 euro  19,55 euro  20,15 euro 
1 17,11 euro  17,71 euro  18,31 euro 

Autisti 
Gli autisti hanno diritto alla diaria giornaliera nell’ammontare indicato nella tabella di seguito indicata, indipendentemente dal Comune di assunzione e dai percorsi che effettuano durante la giornata di lavoro. Tali importi sono incrementati, in occasione di future variazioni nel 2024 e 2025, dei minimi tabellari nella misura dell’8% di tali variazioni.

Livello Diaria giornaliera 2023  Diaria giornaliera 2024  Diaria giornaliera 2025 
8,5 euro  9,10 euro  9,70 euro 
2 7,94 euro  8,54 euro  9,14 euro 

Indennità di mensa 
Dal 1°giugno 2023, l’indennità sostitutiva del servizio di mensa per gli operai è incrementata di 0,65 centesimi orari. 
Con pari decorrenza l’indennità sostitutiva del servizio di mensa per gli impiegati è incrementata a 5,20 euro giornalieri.
Bonus Formazione
Le Parti concordano di destinare 150.000 euro annui, allo scopo di ridurre, nella forma di rimborso orario a concorso spese, l’onere economico per le imprese che, in regola con gli adempimenti Cassa Edile e che paghino regolarmente la retribuzione e l’EVR al proprio personale, lo impegnino in ore di attività formative erogate da FSC Torino. 

Manageritalia: il welfare al centro delle sfide per il futuro

In campo nuove soluzioni per il welfare integrato – pubblico, privato e contrattuale 

Manageritalia ha tracciato le linee guida circa le sfide del futuro per il settore del welfare integrato, avendo come obiettivo quello di apportare miglioramenti nel pubblico, privato e contrattuale, al fine di dare risposte concrete alla domanda crescente di welfare che possa coniugare bisogni e servizi, senza dimenticare le risorse a disposizione e le capacità di gestione. All’interno dei vari ambiti e delle relative proposte di policy, sono stati delineati alcuni punti importanti, come il riconoscimento e razionalizzazione normativa del welfare contrattuale, in primo luogo dal punto di vista fiscale, operando un distinguo dalle altre forme di welfare privato individuale. Elemento importante è la stabilizzazione delle norme, mediante la programmazione nel lungo periodo. Escludere le voci del welfare contrattuale, della previdenza complementare e dell’assistenza sanitaria integrativa dagli ipotizzati plafond delle tax expenditures. Su questo punto, Manageritalia ha chiesto che vengano consultati i fondi di assistenza sanitaria integrativa, le Organizzazioni datoriali e i Sindacati che hanno costituito i fondi sanitari “non doc”. Diventa importante mantenere l’attuale “quota Sacconi”, pari al 20%, e incentivare la previdenza complementare contrattuale. Se necessario, superare il sistema alternativo azienda/fondo di destinazione del Trattamento di fine rapporto. Altro passo decisivo è quello di garantire la possibilità di accesso generalizzato ad asili nido, scuole materne e attività ludico-educative nei periodi estivi per i bambini al di sotto dei 14 anni. Per quel che concerne, invece, la “revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa” (art. 5 della delega, comma 1, lett. d, n.9), occorre introdurre la possibilità di compensazione rispetto ai rendimenti negativi degli ultimi due anni. Infine, è bene procedere ad ampliare il modello relativo alla gestione dei rischi, alla formazione e alle politiche attive, garantendo un’omogeneità normativa e fiscale.

Enbil: contributo per gli eventi atmosferici accaduti in Lombardia

Previsto un contributo con un limite massimo di 400,00 euro per i lavoratori e 800,00 euro per le aziende

L’Ente Bilaterale Regionale Lombardo per le aziende del Terziario, commercio, turismo e servizi, costituito da Confesercenti Regionale con le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, ha messo a disposizione dei lavoratori e delle aziende che abbiano subìto un danno in seguito agli eventi atmosferici verificatisi nel mese di luglio 2023 e che abbiano provveduto a ripararne gli effetti, uno specifico “contributo danni eventi atmosferici 2023”.
L’importo consiste in un rimborso della spesa sostenuta con un limite massimo di:
400,00 euro per i lavoratori
800,00 euro per le aziende.
In relazione ai requisiti di ammissibilità, i lavoratori devono risultare residenti o domiciliati nelle aree colpite dagli eventi atmosferici accaduti in Lombardia nel mese di luglio 2023, mentre le aziende vi devono avere sede legale o unità operativa.
Risulta necessario, in entrambi i casi, aver subìto un danno materiale e aver provveduto al suo ripristino, sostenendo nel caso dei lavoratori spese attinenti ad abitazione e/o pertinenze, sostituzione mobili ed elettrodomestici, riparazione autoveicoli/moto. Nel caso dell’azienda, vanno invece documentate le spese relative a un’eventuale perizia di agibilità, alla messa in sicurezza dei locali dell’impresa, per il ripristino o la sostituzione di attrezzature, beni mobili strumentali aziendali danneggiati, per il ripristino dei locali o dei veicoli aziendali e ogni altra spesa documentata conseguente a danni provocati dagli eventi.

Carta solidale per acquisti: si procede all’assegnazione di quelle residuali

La ridistribuzione di 5.520 documenti interessa 638 comuni che possono ancora assegnarli sulla base delle graduatorie non del tutto esaurite (INPS, messaggio 24 agosto 2023, n. 3005).

L’INPS ha reso noto che a seguito del consolidamento delle liste e della pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari, residua un numero di Carte solidale per acquisti di beni di prima necessità a sostegno di nuclei familiari in stato di bisogno (Carta dedicata a te) che i Comuni interessati possono ancora assegnare sulla base delle graduatorie non del tutto esaurite: si tratta di 5.520 carte.

Pertanto, è stato concordato tra il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l’ANCI e l’INPS di procedere all’assegnazione delle restanti carte seguendo l’ordine delle graduatorie dei beneficiari, organizzate secondo i criteri già definiti nell’allegato tecnico alla convenzione stipulata tra il citato Ministero, Poste Italiane S.p.A. e INPS.

Le carte da riassegnare interessano 638 Comuni (riportati nell’Allegato n. 1 al messaggio in commento), tra i quali non sono ricompresi quelli che hanno provveduto ad annullare alcune carte, secondo quanto indicato nel messaggio INPS n. 2723/2023, a seguito della pubblicazione delle graduatorie finali.

Nel messaggio in commento sono anche indicate le modalità di composizione delle liste da parte dei comuni che dovranno poi consolidarle entro il prossimo 31 agosto 2023. In assenza della convalida da parte del comune, l’INPS effettuerà un consolidamento automatico generale nello stesso giorno del 31 agosto. Alla scadenza di questo termine, i comuni non potranno più effettuare alcun tipo di intervento.

In seguito, l’Istituto, previa assegnazione del codice identificativo della carta da parte di Poste Italiane S.p.A., renderà nuovamente disponibili ai comuni interessati le liste dei beneficiari entro il 7 settembre 2023. Le amministrazioni comunali provvederanno, quindi, a darne comunicazione tempestiva ai nuovi beneficiari, per il conseguente ritiro delle carte presso gli uffici postali. L’ANCI provvederà a inviare la comunicazione della riapertura della procedura e delle scadenze indicate direttamente ai comuni interessati dalla data di pubblicazione delle liste aggiuntive.

Inoltre, in riferimento al numero di richieste di informazioni pervenute da parte degli utenti non assegnatari delle carte e di richieste di chiarimenti da parte dei comuni, l’INPS ha provveduto ad aggiornare l’elenco delle FAQ che verranno pubblicate nella specifica applicazione web del sito internet dell’Istituto.

Infine, alcuni chiarimenti condivisi con il MASAF, l’ANCI e Poste Italiane S.p.A. in merito alle fasi attraverso le quali si è proceduto all’individuazione dei beneficiari e ai i ruoli svolti dai partecipanti all’iniziativa, sono contenuti nell’Allegato n. 2 al messaggio in commento.

 

E.B.M.: previsto il sostegno al reddito per le Aziende e i dipendenti colpiti dall’alluvione 2023

Fino al 31 ottobre prevista la possibilità di rimborsi per le aziende e i dipendenti dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti dall’alluvione di maggio 2023 

L’E.B.M., l’Ente Bilaterale Metalmeccanici, ha previsto un sostegno al reddito delle aziende e dei dipendenti aderenti per il rimborso di parte dei costi sostenuti a seguito di danni a strutture o attrezzature aziendali o per opere di ripristino e risanamento dell’abitazione, di residenza o domicilio, a seguito dell’alluvione  del maggio 2023 che ha colpito le Regioni di Emilia Romagna, Marche e Toscana.
Per le aziende è previsto un contributo pari al 20% delle spese sostenute fino ad un massimo di  2.000 euro, per i lavoratori, invece, un contributo pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 750 euro.
I contributi sono erogati fino ad esaurimento dell’importo totale stanziato pari a 120.000 euro a favore delle aziende e 240.000 euro a favore dei dipendenti,  per un totale complessivo pari a 360.000 euro.
Le Aziende devono presentare la seguente documentazione:
– perizia o altro documento comprovante i danni subiti alla sede per la quale si presenta domanda;
– fattura/e emessa/e successivamente alle date degli eventi alluvionali (comunque successivi al 1° maggio 2023) con relativo bonifico o attestazione di pagamento.
I dipendenti, invece, devono inviare i seguenti documenti:
– perizia o altro documento comprovante i danni subiti dall’abitazione;
– fattura/e emessa/e successivamente alle date degli eventi alluvionali (comunque successivi al 1° maggio 2023) con relativo bonifico o attestazione di pagamento;
– certificato di residenza emesso nell’anno 2023. In caso di domicilio, documentazione comprovante la dimora.
Le domande di sostegno devono essere inviate a partire dal 31 luglio 2023 ed entro il 31 ottobre 2023 incluso

Il nuovo Fondo di solidarietà bilaterale delle Tlc

Firmato il decreto con cui si istituisce lo strumento per assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 11 agosto 2023).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha firmato il decreto 4 agosto 2023, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale si da vita al “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”, ai sensi del D.Lgs. n.148/2015, per assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale.

Il Fondo, come da accordo sindacale stipulato tra Assotelecomunicazioni – Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, è istituito presso l’INPS. Nel suo ambito di applicazione rientrano tutte le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, con licenze/autorizzazioni, laddove siano previste: nel perimetro rientrano le realtà che erogano servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali, anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (commercio elettronico, internet, posta elettronica, etc); imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle Imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.

Le prestazioni riconosciute dal Fondo sono costituite da:

– finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell’Unione europea;
– prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
– prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro;
– prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto a quelle previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni;
– assicurare, in via opzionale e nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni.

CIRL Istituzioni Socio Ass. Uneba Veneto: sottoscritto addendum al contratto regionale

A decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Elemento retributivo mensile territoriale e la quota A dell’Elemento di garanzia incrementano il minimo retributivo mensile conglobato nazionale

Il 28 luglio 2023 Uneba Veneto e le Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Fp-Uil, Uiltucs hanno sottoscritto un addendum al contratto regionale riferito alla disciplina dell’elemento variabile territoriale.
Le Parti Sociali hanno concordato che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Elemento retributivo mensile territoriale (Ermt) e la quota A dell’Elemento di garanzia (Eg), relativi rispettivamente al CCNL del 2013 e al CCNL del 2020 e confluiti nel contratto collettivo regionale, incrementano il minimo retributivo mensile conglobato nazionale, che dovrà essere erogato con i relativi arretrati con le competenze di luglio 2023.
Le Parti, inoltre, si danno atto che, al fine dell’erogazione della Quota B dell’Eg, si mantengono gli indicatori già previsti dall’accordo regionale siglato il 22 febbraio 2022, con erogazione in unica soluzione con la mensilità di aprile dell’anno successivo, ovvero:
– primo bonus incremento: assenze malattie brevi;
– secondo bonus incremento: flessibilità
– terzo bonus incremento: affiancamento;
– quarto bonus incremento: formazione non obbligatoria;
– quinto bonus incremento: Dpi.

Uneba e le OO.SS. hanno infine comunicato che i prossimi incontri per valutare ulteriori modifiche in riferimento ai “bonus”, così come definiti nell’accordo del febbraio 2022 per introdurre e/o modificare gli indici esistenti, si terranno nel mese di settembre. 

CCNL Anas:  a settembre in arrivo nuovi minimi retributivi  per i dipendenti del Comparto

Con la busta paga del mese di settembre, i lavoratori dipendenti del gruppo Anas percepiscono nuovi minimi retributivi 

Anas e le Organizzazioni Sindacali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa-Anas, Ugl-Viabilità e Logistica, Sada Fast-Confsal e Snala-Cisal hanno definito i nuovi minimi retributivi da erogare con la retribuzione del mese di settembre, secondo quanto stabilito nel contratto siglato il 14 dicembre 2022. Il presente CCNL, in scadenza al 31 dicembre 2024, riguarda il personale dipendente dal gruppo Anas. Di seguito la tabella con gli importi.

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
A 3.026,88 553,45 10,33 3.590,66
A1 2.522,41 545,44 10,33 3.078,18
B 2.144,08 531,78 10,33 2.686,19
B1 1.954,84 527,76 10,33 2.492,93
B2 1.765,62 524,03 10,33 2.299,98
C 1.450,35 520,24 10,33 1.980,92
C1 1.261,25 517,06 10,33 1.788,64

 

CCNL Editoria e grafica – Piccola industria: con settembre nuovi minimi retributivi

Previsti incrementi retributivi per i dipendenti dei Settori Grafico-Editoriale, Informatico e Servizi Innovativi

Con l’ipotesi di accordo siglata il 9 marzo 2021 Unigec-Confapi, Unimatica-Confapi e Fistel-Cisl, Slc-Cgil, Uilcom-Uil hanno rinnovato la parte economica del contratto applicabile ai dipendenti delle piccole e medie imprese della Comunicazione, dell’Informatica, dei Servizi Innovativi e della Microimpresa. Dal prossimo mese di settembre decorre l’ultima tranche di aumenti contrattuali prevista dall’accordo. 

Livello Minimo
Quadro 2.066,17 euro
1 2.057,95 euro
2 1.739,01 euro
3 1.623,13 euro
4 1.518,10 euro
5 1.409,38 euro
6 1.301,20 euro
7 1.128,02 euro
8 1.039,95 euro
9 948,36 euro
10 832,37 euro