Invalidità civile: nuove procedure per la gestione delle revisioni

L’Inps, con il messaggio 25 febbraio 2022, n. 926 ha individuato nuove modalità operative per razionalizzare l’iter di revisione delle prestazioni assistenziali e rendere il procedimento più celere e immediato, oltre che meno gravoso per gli interessati.

L’Inps ha implementato, anche in quest’ambito, l’uso dello strumento tecnologico informatico a vantaggio dell’economicità e dell’efficienza del procedimento amministrativo.

Pertanto, il nuovo procedimento di convocazione a visita di revisione si sviluppa secondo le modalità di seguito descritte:

– quattro mesi prima della data prevista per la visita di revisione, le procedure informatiche estraggono dagli archivi le posizioni interessate e viene trasmessa al cittadino una lettera, con posta prioritaria, contenente l’invito ad allegare la propria documentazione sanitaria tramite il servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”; qualora l’interessato intenda avvalersi della valutazione sugli atti, tale modalità accertativa sarà utilizzata per la definizione delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria. È prevista infatti la possibilità per le commissioni mediche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap di redigere verbali, sia di prima istanza che di revisione, anche solo valutando gli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva;

– in presenza di idonea documentazione sanitaria, da inviarsi entro 40 giorni dalla data di spedizione della lettera, il processo di revisione si conclude con la valutazione sugli atti. Diversamente, si procede alla fissazione della visita di revisione, di cui al punto successivo;

– qualora non sia possibile procedere a una valutazione sugli atti o nel caso di mancata trasmissione di documentazione medica integrativa, l’interessato è convocato a visita diretta e, a tale fine, riceve, a mezzo raccomandata A/R, l’invito a presentarsi presso l’Unità Operativa Complessa (UOC) o l’Unità Operativa Semplice (UOS) competente per territorio. La data della visita, che dipende dalla disponibilità dei calendari della Commissione medica, può, in alcuni casi, non coincidere con la data di revisione riportata nel verbale. Sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), nella sezione “MyInps”, è possibile monitorare la programmazione dell’eventuale visita diretta. Oltre alla raccomandata è contestualmente trasmesso all’interessato l’invito tramite messaggio SMS sul recapito cellulare, se noto all’Istituto;

– in tutti i casi di invio di comunicazioni, sia tramite posta prioritaria che raccomandata, è attivo anche il servizio di chiamata (outbound) all’interessato, sempre qualora l’Istituto conosca il relativo contatto telefonico, il quale sarà avvisato di persona della visita già programmata. Tramite tale servizio si ricorda al diretto interessato la data, il luogo e l’ora della visita di revisione. Segue, inoltre, ulteriore invito tramite messaggio SMS per ricordare l’appuntamento;

– in caso di impedimento a presenziare alla visita deve essere prodotta, alla Struttura Inps territorialmente competente, una documentata richiesta di giustificazione per motivi amministrativi o sanitari. In caso di accoglimento della giustificazione l’assistito è nuovamente convocato a visita;

– tutte le comunicazioni di richiesta di documentazione sanitaria e di convocazione a visita esplicitano in modo chiaro che l’assenza non giustificata comporta la sospensione cautelativa della prestazione economica in godimento e/o degli altri eventuali benefici correlati. Sono inoltre comunicate al cittadino le modalità per presentare idonea giustificazione; decorsi 90 giorni dalla comunicazione della sospensione, si procede alla revoca definitiva della prestazione.

CCNL Metalmeccanica Artigianato Conflavoro: Accordo del 31/1/2022

Firmato il 31/1/2022, tra CONFLAVORO PMI e FESICA-CONFSAL, l’accordo integrativo e modificativo del CCNL Metalmeccanico Artigianato del 15/7/2020

Le Parti Conflavoro PMI e Fesica-Confsal, firmatarie del CCNL Metalmeccanico Artigianato 15/7/2020, con validità dall’1/6/2021 al 31/7/2023, si sono incontrate il 31 gennaio 2022 e hanno considerato la necessità di apportare delle variazioni alla normativa contrattuale vigente.
Pertanto con la firma del nuovo verbale di accordo, a decorrere dall’1/2/2022, hanno convenuto le seguenti integrazioni e variazioni al CCNL 15/7/2020:

Modifica tabelle retributive
La Tabella per il Settore Metalmeccanica ed installazione impianti viene così modificata:

Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Nuovi minimi dall’1/5/2022

Nuovi minimi dall’1/12/2022

Primo livello 1.778,85 1.810,25 1.834,80
Secondo livello 1.655,15 1.684,35 1 707,20
Terzo livello 1.562,85 1.590,45 1.612,05
Quarto livello 1.502,80 1.529,35 1.550,10
Quinto livello 1.416,45 1.441,45 1.461,05
Sesto livello 1.364,25 1.388,35 1.407,20
Settimo livello 1.300,95 1.323,90 1.341,90

La Tabella per il Settore Orafi, Argentieri ed Affini viene così modificata:

 

Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Nuovi minimi dall’1/5/2022

Nuovi minimi dall’1/12/2022

Primo livello 1.780,25 1.811,60 1.836,30
Secondo livello 1.658,60 1.687,80 1.710,85
Terzo livello 1.509,75 1.536,35 1.557,35
Quarto livello 1.419,95 1.444,95 1.464,70
Quinto livello 1.365,40 1.389,45 1.408,45
Sesto livello 1.294,60 1.317,35 1.335,40

La Tabella per il Settore Odontotecnica viene così modificata:

 

Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Nuovi minimi dall’1/5/2022

Nuovi minimi dall’1/12/2022

Primo livello 1.670,70 1.701,70 1.721,65
Secondo livello 1.582,55 1.611,95 1.630,85
Terzo livello 1.430,55 1.457,10 1.474,20
Quarto livello 1.346,95 1.371,95 1 388,05
Quinto livello 1,290,00 1.313,95 1.329,35
Sesto livello 1.241,20 1.264,25 1.279,05

Campo di applicazione
Il campo di applicazione del CCNL, è integrato con il comparto “Settore del restauro artistico di beni culturali”, con l’introduzione della relativa classificazione del personale e tabella retributiva a decorrere dall’1/2/2022:

 

Tabella per il Settore restauro artistico di beni culturali

Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Quadro super (*) 2.458,50
Quadro 2.458,50
Primo livello 2.308,50
Secondo livello 1 775,60
Terzo livello 1.650,05
Quarto livello (**) 1.627,60
Quinto livello 1.525,60
Sesto livello 1 456,70

– (*) –
Da aggiungere indennità di funzione di quadro pari a 50 € mensili
– (**) –
Al lavoratore tecnico del restauro senior inquadrato in tale livello viene riconosciuta un’indennità di ruolo strategico pari a 100 € mensili.

 

Apprendistato Professionalizzante
L’art. 55 del CCNL, viene integrato con la disciplina per il settore restauro artistico di beni culturali:
La durata del periodo di apprendistato è pari a 5 anni. Per gli addetti all’amministrazione o ai servizi la durata è pari a 3 anni.
Progressione della retribuzione:

Inquadramento finale

I sem

II sem

III sem

IV sem

V sem

VI sem

VII sem

VIII sem

IV sem

X sem

Livello 2 80% 80% 85% 85% 90% 90% 95% 95% 100% 100%
Livello 3 70% 70% 75% 78% 80% 85% 88% 92% 100% 100%
Livello 4 70% 70% 75% 78% 80% 85% 88% 92% 100% 100%
Livello 5 70% 70% 75% 78% 80% 85% 88% 92% 100% 100%

Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
– Quadri e primo livello: 6 mesi;
– altri livelli: 3 mesi

Preavviso
Il periodo di preavviso viene così modificato ed integrato:

Livello di inquadramento

Anzianità di servizio fino a 5 anni

Anzianità di servizio tra 5 e 10 anni

Anzianità di servizio oltre i 10 anni

Quadro Super e Quadro 90 giorni 120 giorni 120 giorni
60 giorni 90 giorni 120 giorni
2° e 3° 30 giorni 45 giorni 60 giorni
4° e 5° 20 giorni 30 giorni 45 giorni
6° e 7° 7 giorni 10 giorni 20 giorni

Contratto a termine
Le Parti convengono che II limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il limite di cui sopra.
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato effettuati per le casistiche:
a. nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi dì lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b. da imprese start-up innovative di cui all’art. 25 c. 2 e 3 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto art.25 per le società già costituite;
c. per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’art. 21 c. 2 del D.Lgs. n. 81/2015;
d. per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
e. per sostituzione di lavoratori assenti;
f. con lavoratori di età superiore a 50 anni;
g. punte di intensa attività;
h. incrementi di attività per commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
i. collocazione nel mercato di tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
j. esigenze di professionalità e specializzazioni non disponibili nell’organico per l’esecuzione di commesse particolari.
Le ipotesi di cui alle lettere g, h, i, j prevedono la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per una durata massima di 6 mesi.

Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 1 lavoratore nelle singole unità produttive con solo un dipendente,

CCNL Alimentari Artigianato Conflavoro-Confsal: nuovo comparto

Siglato il 31/1/2022, tra la CONFLAVORO PMI e la FESICA-CONFSAL, l’accordo interconfederale integrativo e modificativo del CCNL Aziende artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti Settori: Alimentari, Pasticcerie, Panificazione, Vini, Pastifici ed Affini.

Con decorrenza dall’1/2/2022, in considerazione dell’importanza del settore alimentare, le Parti sindacali in epigrafe intendono ampliare il campo di applicazione andando a valorizzare il comparto relativo all’attività di preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione, prevedendo inoltre un inquadramento specifico e una tabella retributiva ad hoc.
Pertanto il campo di applicazione viene integrato con il seguente comparto: “Imprese che svolgono attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta, in attività di ristorazione”
Anche all’articolo contrattuale sulla classificazione del personale: inquadramento e declaratorie, viene aggiunto un nuovo comparto: Attività di preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione.
Infine viene aggiunta la Tabella per Attività di preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione:

Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

A 1.982,85
B 1.812,25
C 1.709,15
D 1.612,75
E 1.512,40

La Tabella per il Settore Alimentare viene così modificata:

Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Nuovi minimi dall’1/7/2022

Primo livello S (*) 2.218,10 2.237,65
Primo livello 1.991,50 2.009,10
Secondo livello 1.823,15 1.839,25
Terzo livello A 1.698,90 1.713,90
Terzo livello 1.606,95 1.621,15
Quarto livello 1.541,40 1.555,00
Quinto livello 1.470,25 1.483,20
Sesto livello 1.375,55 1.387,70

– Nota (*) –
In aggiunta indennità di funzione di euro 36,15

La Tabella per il Settore Panificazione viene così modificata:

Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Nuovi minimi dall’1/7/2022

Indennità speciale (*)

A1S 1.876,25 1.890,05 94,77
A1 1.744,30 1.757,10 88,06
A2 1.633,60 1.645,60 82,63
A3 1.495,85 1.506,85 75,92
A4 1.417,25 1.427,65 72,05
B1 1.836,95 1.850,45 92,19
B2 1.509,15 1.520,25 76,44
B3S 1.468,75 1.479,55 74,87
B3 1.420,85 1.431,30 72,56
B4 1.347,50 1.357,40 68,69

– Nota (*) –
Indennità da corrispondersi mensilmente per la particolarità dell’attività svolta nelle imprese di panificazione.

La Tabella delle imprese non artigiane del settore Alimentare fino a 15 dipendenti viene così modificata:

Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Quadri 2.442,05 (*)
Primo livello 2.442,05
Secondo livello 2.123,55
Terzo livello 1.751,95
Quarto livello 1.539,60
Quinto livello 1.380,35
Sesto livello 1.274,15
Settimo livello 1.168,00
Ottavo livello 1.061,85

– Nota (*) –
In aggiunta indennità di funzione di euro 100

Domande per gli interventi straordinari Covid-19 al Fondo SANI.IN.VENETO entro il 31 marzo

Prorogato, al 31/3/2022, il termine di presentazione delle domande per gli interventi straordinari Covid-19 al Fondo Sani in Veneto per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del Veneto

Il Fondo Sani in Veneto ha ritenuto di prorogare gli interventi straordinari legati al Covid fino al 31/03/2022.
Pertanto, per tutte le competenze dell’anno 2021, il termine di presentazione delle domande è anch’esso fissato al 31/03/2022.
Queste, nel dettaglio, tutte le iniziative attive dal 1° Gennaio 2022.

INTERVENTI RIVOLTI A TUTTI GLI ISCRITTI SANI IN VENETO, SANI IN FAMIGLIA, SANI IN AZIENDA

– Covid-19 diaria e diaria eventi successivi (gestione AON)
Per isolamenti fiduciari e/o ospedalizzazioni da Covid, avvenuti anche una seconda o terza volta, da presentare con relativa documentazione medica selezionando la voce “Cartella Clinica”. Vengono indennizzati €38,25 al giorno fino ad un massimo di €437,50.

– Covid-19 visite specialistiche e Covid-19 analisi di laboratorio (gestione Previmedical)
Massimali a parte per le visite specialistiche, gli accertamenti diagnostici e le analisi di laboratorio atti a monitorare l’infezione da Covid. Le quote di rimborso restano quelle previste dal nomenclatore, in base alla tipologia di prestazione (€46,15 per le visite specialistiche, €20,63 per le analisi di laboratorio, €16,88 per gli esami radiologici ecc.)

– Covid-19 tampone (gestione Previmedical)

INTERVENTI RIVOLTI A TUTTE LE AZIENDE ISCRITTE

–  Dispositivi anti-contagio e tamponi a spese dell’azienda (gestione AON)
L’azienda può presentare le spese sostenute solo per le mascherine FFP2 o chirurgiche.

La quota di rimborso è sempre pari al 50% con un tetto massimo di €60 per ogni dipendente.

Per i tamponi di qualsiasi tipologia svolti a spese dell’azienda, le quote di rimborso, come da precedente comunicazione, sono uguali a quelle previste per il rimborso agli iscritti: fino a €15,00 a tampone con un tetto mensile di 2 tamponi alla stessa persona.

Agricoltura Operai Catania: le nuove tabelle retributive

Agricoltura Operai Catania: le nuove tabelle retributive

Firmato il 25/1/2022, tra CONFAGRICOLURA Catania, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI Catania, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA – CIA Sicilia Orientale e FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, il CIPL per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della provincia di Catania

Il nuovo CIPL del 25/1/2022 per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Catania, decorre dall’1/1/2020 e scadrà il 31/12/2023.
Per la parte economica, dall’1/2/2022 si applicano le seguenti paghe:

Operai agricoli OTD paga giornaliera

Qualifiche

Paga Base

Aumento CPL 2020-2023 dal 1/2/2022 1,7%

Paga base

Terzo elemento 30,44%

Totale

TFR 8,63%

Area 3 Ex Operaio Comune 48,56 0,82 49,38 15,03 64,41 5,55
Area 2 Livello D Ex Operaio Qualificato 53,23 0,90 54,13 16,47 70,60 6,09
Area 2 Livello C Ex Operaio Qualificato Super 56,27 0,95 57,22 17,41 74,63 6,44
Area 1 Livello B Ex Operaio Specializzato 58,03 0,98 59,01 17,96 76,97 6,64
Area 1 Livello A Ex Operaio Specializzato Super 60,75 1,03 61,78 18,80 80,58 6,95

Operai florovivaisti OTD paga giornaliera

Qualifiche

*Paga Base

Aumento CPL 2020-2023 dal 1/2/2022 1,7%

Paga base

Terzo elemento 30,44%

Totale

TFR 8,63%

Area 3 Ex Operaio Comune 48,56 0,82 49,38 15,03 64,41 5,55
Area 2 Livello D Ex Operaio Qualificato 53,23 0,90 54,13 16,47 70,60 6,09
Area 2 Livello C Ex Operaio Qualificato Super 56,27 0,95 57,22 17,41 74,63 6,44
Area 1 Livello B Ex Operaio Specializzato 58,03 0,98 59,01 17,96 76,97 6,64
Area 1 Livello A Ex Operaio Specializzato Super 60,75 1,03 61,78 18,80 80,58 6,95

Le due tabelle sono uniformate, variano le classificazioni

Operai agricoli OTI paga mensile

Qualifiche

*Paga Base

Aumento CPL 2020-2023 dal 1/2/2022 1,7%

Totale

Area 3 Ex Operaio Comune 1262,73 21,46 1284,19
Area 2 Livello D Ex Operaio Qualificato 1384,16 23,53 1407,69
Area 2 Livello C Ex Operaio Qualificato Super 1462,96 24,87 1487,83
Area 1 Livello B Ex Operaio Specializzato 1508,36 25,64 1534,00
Area 1 Livello A Ex Operaio Specializzato Super 1579,86 26,85 1606,71

Operai florovivaisti OTI paga mensile

Qualifiche

*Paga Base

Aumento CPL 2020-2023 dal 1/2/2022 1,7%

Totale

Area 3 Ex Operaio Comune 1262,73 21,46 1284,19
Area 2 Livello D Ex Operaio Qualificato 1384,16 23,53 1407,69
Area 2 Livello C Ex Operaio Qualificato Super 1462,96 24,87 1487,83
Area 1 Livello B Ex Operaio Specializzato 1508,36 25,64 1534,00
Area 1 Livello A Ex Operaio Specializzato Super 1579,86 26,85 1606,71

Le due tabelle sono uniformate, variano le classificazioni

Rateizzazione oneri di ricongiunzione per le domande del 2022

Fornite le istruzioni per i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi alle domande presentate nel corso del corrente anno 2022 (INPS – Circolare 24 febbraio 2022, n. 30).

In base all’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi, che termina al 31 dicembre dell’anno precedente.
Ogni anno, con apposita circolare sono quindi fornite le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno medesimo, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento.
Ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2022, sono state aggiornate le tabelle allegate alla circolare n. 26 del 16 febbraio 2021 in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2021, pari a +1,9%.

 

Ministero della Salute: proroga dell’invio dei dati di sorveglianza sanitaria

L’invio dei dati della sorveglianza sanitaria a cui i lavoratori sono sottoposti da parte del medico competente, viene prorogata al 31 luglio 2022 (Ministero della Salute – Circolare 16 febbraio 2022, n. 2)

 

Secondo la disposizione contenuta nell’art. 40, co.1, del D.Lgs. 81/2008, entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette ai servizi competenti per territorio, le informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria (secondo il modello in allegato 3B allo stesso decreto legislativo).
Pertanto, l’invio dell’allegato 3B, con i relativi dati, sarebbe da effettuarsi entro il 31 marzo 2022.
Tuttavia, il carico di lavoro dei medici competenti, la difficoltà della situazione legata alla gestione dell’emergenza COVID-19, la peculiarità operativa della sorveglianza sanitaria periodica in questa fase pandemica non consente il congruo invio dei dati nei tempi previsti dalla legge e pertanto, al fine di consentire ai medici competenti una migliore gestione dell’inoltro dei dati, il Ministero della Salute, con circolare n. 2 del 16 febbraio 2022, dispone la proroga al 31 luglio 2022 dell’invio dei dati allegato 3B relativi all’anno 2021.

CCNL Legno – Industria: arretrati da erogare nel mese di febbraio

Erogati, nel mese di febbraio, gli arretrati retributivi per i dipendenti del CCNL Legno, mobile, sughero e Boschivi e Forestali

Lo scorso gennaio è stato sottoscritto un accordo in merito all’incremento dei minimi retributivi a valere dall’1/1/2022.
Pertanto, relativamente al mese di gennaio , gli incrementi verranno erogati con la retribuzione di febbraio 2022.
I seguenti minimi comprendono paga base, contingenza ed edr non conglobati

Categoria

Arretrati febbraio 2022

Minimi dall’1/1/2022

AD3 60,99 2.657,83
AD2 59,54 2.608,71
AD1 56,63 2.505,49
AC5 53,73 2.403,22
AC4 49,37 2.249,88
AC3/AC2/AS4 45,02 2.096,41
AS3 42,84 2.020,22
AC1/AS2 40,66 1.941,73
AE4/AS1 38,92 1.880,63
AE3 36,74 1.804,06
AE2 34,56 1.726,97
AE1 29,04 1.533,72

Nuovi minimi retributivi per il CCNL Legno e Arredamento (Confapi)

Siglato il 9/2/2022, tra UNITAL-CONFAPI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, l’accordo che ha definito dall’1/1/2022, l’incremento dei minimi retributivi per gli addetti del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento.

Come da tabella riportata i nuovi minimi retributivi sono stati definiti sulla base di un valore IPCA pari al 1,9%, che ha determinato un aumento a parametro 100 pari a € 29,05.
Gli incrementi relativi al mese di gennaio verranno erogati con la retribuzione di febbraio 2022.

Categoria

parametro

Aumenti dall’1/1/2022

Minimi dall’1/1/2022

AD3 215 62,46 2.707,79
AD2 200 58,10 2.553,84
AD1 185 53,74 2.403,20
AC4 170 49,39 2.252,58
AC3 155 45,03 2.096,29
AC2 155 45,03 2.096,29
AC1 142 41,25 1.965,76
AS3 155 45,03 2.096,33
AS2 140 40,67 1.945,67
AS1 134 38,93 1.881,19
AE3 126,5 36,75 1.805,89
AE2 119 34,57 1.727,52
AE1 100 29,05 1.534,20

Apprendisti professionalizzanti dall’1/6/2013

Livello

Da mese

A mese

Minimo dall’1/1/2022

AC1 1 12 1.881,19
13 24 1.945,67
25 36 1.965,76
AC2 1 12 1.965,76
13 24 2.096,33
25 36 2.096,29
AC3 1 12 2.096,33
13 24 2.096,29
25 36 2.096,29
AC4 1 12 2.096,29
13 24 2.096,29
25 36 2.252,58
AD1 1 12 2.096,29
13 24 2.252,58
25 36 2.403,20
AD2 1 12 2.252,58
13 24 2.403,20
25 36 2.553,84
AD3 1 12 2.403,20
13 24 2.553,84
25 36 2.707,79
AE2 1 10 1.534,20
11 24 1.727,52
AE3 1 12 1.534,20
13 24 1.727,52
25 36 1.805,89
AS1 1 12 1.727,52
13 24 1.805,89
25 36 1.881,19
AS2 1 12 1.805,89
13 24 1.881,19
25 36 1.945,67
AS3 1 12 1.945,67
13 24 1.965,76
25 36 2.096,33
Diploma AC1 1 9 1.881,19
10 18 1.945,67
19 26 1.965,76
Diploma AC2 1 9 1.965,76
10 18 2.096,33
19 26 2.096,29
Diploma AC3 1 9 2.096,33
10 18 2.096,29
19 26 2.096,29
Diploma AC4 1 9 2.096,29
10 18 2.096,29
19 26 2.252,58
Diploma AD1 1 9 2.096,29
10 18 2.252,58
19 26 2.403,20
Diploma AD2 1 9 2.252,58
10 18 2.403,20
19 26 2.553,84
Diploma AD3 1 9 2.403,20
10 18 2.553,84
19 26 2.707,79
Diploma AE3 1 9 1.534,20
10 18 1.727,52
19 26 1.805,89
Diploma AS1 1 9 1.727,52
10 18 1.805,89
19 26 1.881,19
Diploma AS2 1 9 1.805,89
10 18 1.881,19
19 26 1.945,67
Diploma AS3 1 9 1.945,67
10 18 1.965,76
19 26 2.096,33
Laurea AC1 1 10 1.881,19
11 20 1.945,67
21 24 1.965,76
Laurea AC2 1 10 1.965,76
11 20 2.096,33
21 24 2.096,29
Laurea AC3 1 10 2.096,33
11 20 2.096,29
21 24 2.096,29
Laurea AC4 1 10 2.096,29
11 20 2.096,29
21 24 2.252,58
Laurea AD1 1 10 2.096,29
11 20 2.252,58
21 24 2.403,20
Laurea AD2 1 10 2.252,58
11 20 2.403,20
21 24 2.553,84
Laurea AD3 1 10 2.403,20
11 20 2.553,84
21 24 2.707,79
Laurea AE3 1 10 1.534,20
11 20 1.727,52
21 24 1.805,89
Laurea AS1 1 10 1.727,52
11 20 1.805,89
21 24 1.881,19
Laurea AS2 1 10 1.805,89
11 20 1.881,19
21 24 1.945,67
Laurea AS3 1 10 1.945,67
11 20 1.965,76
21 24 2.096,33

 

Istruzioni operative sulla sospensione dei versamenti contributivi degli enti sportivi

L’Inps con il messaggio 23 febbraio 2022, n. 884 ha fornito le istruzioni operative della sospensione dei termini, di cui all’art. 3-quater, co. 1, D.L. n. 146/2021, conv., con modif. dalla L. n. 215/2021, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per il periodo di paga novembre 2021, i datori di lavoro con dipendenti devono inserire nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N978”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146” e le relative <SommeACredito>.
I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza di novembre 2021 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensiva, entro il 28 febbraio 2022, un flusso regolarizzativo, variando la sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.
L’Istituto, in base a tale esposizione, provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7M”, che assume il più ampio significato di “Organismo sportivo interessato alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8, D.L. n. 18/2020, Art. 61 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146”.
Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo a un credito in favore dell’INPS da versare con il modello F24 oppure a un credito in favore del datore di lavoro o un saldo pari a zero.
Il versamento dei contributi sospesi può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di nove rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 31 marzo 2022.
Il contribuente dovrà compilare la “Sezione INPS” del modello “F24”, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola aziendale seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.

I soggetti destinatari della sospensione contributiva che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e fattispecie similari e che nel periodo di competenza di novembre 2021 hanno erogato compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata, devono riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “37”, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva per federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche.

I datori di lavoro committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens afferente al mese in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione, provvederanno entro il 28 febbraio 2022 alla relativa modifica dei flussi telematici.

Il versamento dei contributi sospesi può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di nove rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 31 marzo 2022.